Con la recente sentenza n. 56/2024 il TRGA di Bolzano si è occupato della rivendicazione azionata da un consistente gruppo di colleghi che rivendicavano il diritto a vedersi riconoscere l’indennità di bilinguismo in misura superiore a quella loro attribuita.
Il presupposto della controversia trae origine, come spiega la pronuncia in commento, nella speciale normativa secondo la quale “L’accesso al pubblico impiego in provincia di Bolzano richiede l’attestato di conoscenza delle lingue italiana e tedesca nel grado corrispondente a quello del titolo di studi prescritto per l’accesso alla funzione ed è remunerato con un’indennità̀ detta di bilinguismo, modulata in ragione del grado dell’attestato medesimo, salvi i casi di discrasia tra titolo di studi richiesto per l’accesso e grado dell’attestato in concreto posseduto; in tali casi l’indennità̀ di bilinguismo corrisponde all’attestato posseduto, se inferiore a quello richiesto per l’accesso, oppure, nel caso inverso in cui l’attestato di bilinguismo posseduto sia superiore al titolo di studi richiesto per l’accesso, l’indennità̀ è determinata tenendo conto del grado dell’attestato corrispondente al titolo di studi d’accesso”.
In altre parole, è irrilevante il livello dell’attestato di conoscenza linguistica posseduto, perché l’indennità viene corrisposta nella misura prevista dal titolo di studio richiesto per accedere al ruolo della P.A. a cui appartiene il dipendente. Sennonché, a far data dall’entrata in vigore del D. Lgs. 95/2017 (c.d. Riordino delle carriere), mentre fino ad allora il titolo di studio richiesto per partecipare ai concorsi da Allievo Agente era il diploma di scuola media inferiore, i candidati devono oggi disporre del diploma di scuola media secondaria superiore.
Conseguentemente a tale modifica ordinamentale gli Agenti assunti post riordino, in possesso dell’attestato di bilinguismo, si sono visti riconoscere l’indennità corrispondente al superiore titolo di studio, mentre a quelli entrati nei ruoli della Polizia di Stato anteriormente al riordino del 2017 è stata mantenuta l’attribuzione del livello inferiore.
I colleghi iscritti al Siulp in servizio nella provincia di Bolzano si sono quindi rivolti alla nostra Segreteria territoriale che ha, dapprima, inutilmente, cercato di sollecitare l’Amministrazione a ristabilire l’equilibrio retributivo. Constatata la mancanza di riscontro alle istanze formulate, il Siulp di Bolzano non ha potuto far altro che promuovere un ricorso collettivo, facendosi carico delle relative spese, avvalendosi della consulenza e del patrocinio dello Studio Legale Pansini di Verona.
La tesi fatta valere in sede di ricorso, e cioè la sussistenza di una disparità di trattamento, ancor più paradossale perché penalizza il personale più anziano, ed il conseguente diritto di esso ad avere il medesimo trattamento riconosciuto ai neo assunti, è stata integralmente accolta dal Collegio giudicante, secondo il quale la natura dinamica dell’indennità di bilinguismo, e dunque l’adeguamento all’eventuale modifica dei requisiti previsti per accedere ad un determinato ruolo della P.A., “trova, del resto, il proprio fondamento nel principio costituzionale di uguaglianza, il quale non tollera che due impiegati pubblici che ricoprono e svolgono la medesima funzione e siano entrambi in possesso, per svolgerla adeguatamente (art. 1, comma 1, D.P.R. n. 752/1976), dell’attestato di conoscenza delle due lingue nel medesimo grado, pur a fronte dell’identica conoscenza linguistica utilizzata per il “buon andamento del servizio”, siano remunerati, in maniera differente, in ragione della sola circostanza accidentale, inidonea a giustificare un trattamento impari, di aver avuto accesso alla funzione in momenti diversi, caratterizzati da diversi requisiti d’accesso”. Da cui la conclusione che “spetta ai ricorrenti, a partire dall’entrata in vigore del D. Lgs. n. 95/2017, che ha introdotto il diploma d’istruzione secondaria di secondo grado quale requisito d’accesso alla funzione di agente di PS ricoperta, rispettivamente dal quinquennio antecedente all’intimazione che ha interrotto, per ciascuno di essi, la prescrizione del diritto, l’indennità̀ di bilinguismo per il corrispondente attestato B2 di conoscenza della lingua (ex patentino B), da essi in effetti vantabile”.
Ai ricorrenti dovrà quindi essere riconosciuto, oltre all’adeguamento dell’indennità, anche l’arretrato maturato nel quinquennio precedente alla data di intimazione notificata all’Amministrazione, con i relativi interessi.
U n risultato, quello ottenuto, reso possibile solo grazie alla caparbietà del Siulp di Bolzano, al quale si potranno rivolgere i colleghi che si trovino nella medesima situazione di cui si è occupata la sentenza, onde valutare se sussistano le condizioni per mettere in cantiere ulteriori analoghe iniziative.