Come preannunciato dal SIULP, da sempre impegnato contro il “precariato” in Polizia introdotto con l’arruolamento esclusivo attraverso il passaggio obbligato nelle Forze Armate, il Consiglio dei Ministri – con DPCM 21 settembre 2010 – ha stabilito lo scorrimento delle graduatorie degli idonei non vincitori.
Infatti, con l’emanazione del predetto provvedimento e nell’ambito dei 1600 posti messi a concorso, le gradutorie degli idonei non vincitori dall’anno 2002 al 2005, saranno fatte scorrere richiamando tutti gli idonei che non sono risultati vincitori per carenza di posti.
di seguito riportiamo il testo del decreto
Decreto Presidente della Repubblica 21 settembre 2010 – G.U. n. 264 del 11/11/2010 Decreto Presidente del Consiglio dei Ministri 21 settembre 2010
Autorizzazione ad assumere unita’ di personale per le esigenze dell’Arma dei Carabinieri e della Polizia di Stato.
(GU n. 264 del 11/11/2010)
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Visto il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 recante disposizioni urgenti per lo sviluppo, la semplificazione, la competitivita’, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria e successive modificazioni ed integrazioni;
Vista la legge 23 dicembre 2009, n. 191, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2010);
Visto il decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 recante misure urgenti in materia di stabilizzazione della finanza pubblica e di competitivita’ economica;
Visto l’art. 66, comma 9-bis, del citato decreto-legge n. 112 del 2008, aggiunto dall’art. 2, comma 208, della predetta legge n. 191 del 2009 e successivamente modificato dall’art. 9, comma 7, del richiamato decreto- legge n. 78 del 2010, secondo cui a decorrere dall’anno 2010 i Corpi di polizia e il Corpo nazionale dei vigili del fuoco possono procedere, con le modalita’ di cui al comma 10, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato, nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente a una spesa pari a quella relativa al personale cessato dal servizio nel corso dell’anno precedente e per un numero di unita’ non superiore a quelle cessate dal servizio nel corso dell’anno precedente;
Visto il comma 12 dell’art. 9 del decreto-legge n. 78 del 2010 secondo cui per le assunzioni di cui ai commi 5, 6, 7, 8 e 9 trova applicazione quanto previsto dal comma 10 dell’art. 66, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
Visto l’art. 66, comma 10, del citato decreto-legge n. 112 del 2008, il quale richiama la procedura autorizzatoria secondo le modalita’ di cui all’art. 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, previa richiesta delle amministrazioni interessate, corredata da analitica dimostrazione delle cessazioni avvenute nell’anno precedente e delle conseguenti economie e dall’individuazione delle unita’ da assumere e dei correlati oneri, asseverate dai relativi organi di controllo;
Visto il citato decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 ed in particolare il predetto art. 35, comma 4, che prevede come modalita’ di autorizzazione l’emanazione di apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottare su proposta del Ministro per la funzione pubblica di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze;
Visti i commi 1, 5 e 6 dell’art. 74, del citato decreto-legge n. 112 del 2008, concernenti, rispettivamente, la riduzione degli assetti organizzativi, la dotazione organica provvisoria e le sanzioni previste in caso di mancato adempimento di quanto sancito dai commi 1 e 4 dello stesso articolo;
Visto il comma 6-bis del citato art. 74 del decreto-legge n. 112 del 2008 che esclude dall’applicazione dell’art. 74 medesimo le strutture del comparto sicurezza, delle Forze armate e del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, fermi restando gli obbiettivi fissati ai sensi del presente articolo da conseguire da parte di ciascuna amministrazione;
Visto l’art. 2, comma 8-bis, del decreto-legge n. 194 del 2009 in cui e’ previsto che le amministrazioni indicate nell’art. 74, comma 1, del decreto-legge n. 112 del 2008, all’esito della riduzione degli assetti organizzativi prevista dal predetto art. 74, provvedono, anche con le modalita’ indicate nell’art. 41, comma 10, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14 devono apportare, entro il 30 giugno 2010, un’ulteriore riduzione degli uffici dirigenziali di livello non generale e delle relative dotazioni organiche, nonche’ delle dotazioni organiche del personale non dirigenziale, con esclusione di quelle degli enti di ricerca;
Visto il comma 8-quater del citato art. 2 del decreto-legge n. 194 del 2009, convertito, con modificazioni, in legge n. 25 del 2010, che prevede, per le Amministrazioni che non abbiano adempiuto nei tempi previsti a quanto disposto dal comma 8-bis dello stesso art. 2, il divieto, a decorrere dal 30 giugno 2010, di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsiasi contratto, prevedendo che fino all’emanazione dei relativi provvedimenti, le dotazioni organiche sono provvisoriamente individuate in misura pari ai posti coperti alla data del 28 febbraio 2010, facendo salve le procedure concorsuali e di mobilita’ avviate alla predetta data;
Visto il comma 8-quinquies del ripetuto articolo art. 2, del decreto legge n. 194 del 2009 che prevede l’esclusione dall’applicazione dei commi da 8-bis a 8-quater dello stesso articolo per le amministrazioni che abbiano subito una riduzione delle risorse ai sensi dell’art. 17, comma 4, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, e del comma 6 del medesimo art. 17, per il personale amministrativo operante presso gli Uffici giudiziari, il Dipartimento della protezione civile, le Autorita’ di bacino di rilievo nazionale, il Corpo della polizia penitenziaria, per i magistrati, per l’Agenzia italiana del farmaco, nei limiti consentiti dalla normativa vigente, nonche’ per le strutture del comparto sicurezza, delle Forze armate, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e per quelle del personale indicato nell’art. 3, comma 1, del citato decreto legislativo n. 165 del 2001;
Viste le note del Ministero dell’interno – Dipartimento della pubblica sicurezza in data 7 luglio 2010, n. 5019 e del Ministero della Difesa – Ufficio legislativo in data 6 settembre 2010, n. 8/39864, in merito alle assunzioni rispettivamente del personale della Polizia di Stato e dell’Arma dei Carabinieri, con le quali ciascuna amministrazione specifica per le relative assunzioni gli oneri da sostenere, dando analitica dimostrazione delle cessazioni avvenute nell’anno 2009 e delle risorse finanziarie che si rendono disponibili, asseverate dai relativi organi di controllo;
Visto l’art. 2, comma 209, della legge n. 191 del 2009 secondo cui le assunzioni nelle carriere iniziali dei Corpi di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco negli anni 2010, 2011 e 2012 sono destinate ai volontari in ferma breve, in ferma prefissata e in rafferma delle Forze armate, in servizio o in congedo, nelle percentuali previste dall’art. 16, comma 1, della legge 23 agosto 2004, n. 226, per i Corpi di polizia, e dall’ art. 18, comma 1, del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, per il Corpo nazionale dei vigili del fuoco;
Considerato che l’onere previsto per le assunzioni richieste non supera le risorse finanziarie utilizzabili secondo la normativa citata, tenuto anche conto dell’asseverazione da parte dei competenti organi di controllo;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 giugno 2008 concernente «Delega di funzioni del Presidente del Consiglio dei Ministri in materia di pubblica amministrazione e innovazione al Ministro senza portafoglio Prof. Renato Brunetta»;
Su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze;
Decreta:
Art. 1
1. Le amministrazioni di cui alla tabella allegata possono procedere per l’anno 2010, ai sensi dell’art. 66, comma 9-bis, del decreto legge 25 giugno 2008 n.112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008 n. 133, e successive modificazioni e integrazioni, all’assunzione a tempo indeterminato delle unita’ di personale per ciascuna indicate e per un onere a regime corrispondente all’importo accanto specificato. Per ciascuna amministrazione e’, altresi’, indicato il limite massimo delle unita’ di personale e dell’ammontare delle risorse disponibili per le assunzioni relative all’anno 2010.
2. Le predette Amministrazioni sono tenute a trasmettere, entro e non oltre il 31 marzo 2011, per le necessarie verifiche, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per la funzione pubblica, Ufficio per il personale delle pubbliche amministrazioni, e al Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento della ragioneria generale dello Stato, IGOP, i dati concernenti il personale assunto, la spesa annua lorda a regime effettivamente da sostenere. A completamento delle procedure di assunzione va altresi’ fornita da parte dell’amministrazione dimostrazione del rispetto dei limiti di spesa previsti dal presente decreto.
3. All’onere derivante dalle assunzioni di cui al comma 1 si provvede nell’ambito delle disponibilita’ dei pertinenti capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dell’Interno e del Ministero della Difesa.
Il presente decreto, previa registrazione da parte della Corte dei conti, sara’ pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 21 settembre 2010
p. Il Presidente del Consiglio dei Ministri
Il Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione
Brunetta
Il Ministro dell’Economia e delle Finanze
Tremonti
Registrato alla Corte dei conti il 18 ottobre 2010
Ministeri istituzionali, Presidenza del Consiglio dei Ministri,registro n. 16, foglio n. 329
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