Ci vengono chiesti chiarimenti sull’entrata in vigore della disposizione della legge 213 del 30 dicembre 2023, articolo 1 commi 183-185 che prevede l’esclusione dei titoli di stato ed affini dal calcolo dell’ISEE.
Con il messaggio 165 del 12 gennaio 2024, dopo un confronto con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, l’INPS ha informato che l’entrata in vigore della disposizione non è immediata essendo subordinata all’approvazione delle modifiche al regolamento (DPCM n. 159 del 2013).
Fino ad oggi, dunque, permane l’obbligo di indicare, nelle Dichiarazioni Sostitutive Uniche (DSU), tutti i rapporti finanziari posseduti al 31 dicembre 2022 dai soggetti appartenenti al nucleo familiare.
Il Ministero dell’economia e delle finanze ha predisposto ad aprile 2024 uno schema di decreto con le modifiche al regolamento ISEE. che ha trasmesso all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali.
Il Garante Privacy ha espresso parere favorevole (Parere n. 290), confermando la conformità alla disciplina sulla protezione dei dati personali.
L’entrata in vigore delle nuove disposizioni dipende ora dalla data pubblicazione del DPCM in Gazzetta Ufficiale. Per l’applicazione effettiva, che comporterà la presentazione di nuove DSU, si dovranno attendere anche le istruzioni che l’INPS diramerà con apposita circolare.
La previsione di escludere dal calcolo dell’Isee i titoli di stato (Buoni del tesoro annuali o poliennali) è contenuta nella legge di bilancio 2024. Nel corso dei lavori preparatori è stato specificato che sono ricompresi anche “altri prodotti finanziari di raccolta del risparmio con obbligo di rimborso assistito dalla garanzia dello Stato”.
Si fa riferimento quindi a:
- Buoni ordinari del Tesoro (BOT);
- CTZ (Certificati del tesoro zero-coupon);
- Buoni del tesoro poliennali (BTP);
- Certificati di credito del Tesoro (CCT),
- Buoni postali fruttiferi;
- Libretti di risparmio postale.
Occorre attendere per comprendere modalità e termini dell’entrata in vigore della novità.