Modalità e termini di fruizione del congedo ordinario sentenza n.218/22 del 18 gennaio 2024

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Modalità e termini di fruizione del congedo ordinario a seguito della sentenza n.218/22 del 18 gennaio 2024 della Corte di Giustizia dell’anione Europea.

Le modalità di gestione dei periodi di congedo ordinario sono state, di recente, oggetto di alcune richieste di chiarimenti, anche alla luce della sentenza n. 218/22 del 18 gennaio 2024 della Corte di Giustiziadell’Unione Europea.

La citata sentenza, in particolare, ha statuito che ”il datore di lavoro è segnatamente tenuto, in considerazione del carattere imperativo del diritto alle ferie annuali retribuite ad assicurarsi concretamente e in piena trasparenza che il lavoratore sia effettivamente in condizione di fruire delle ferie annuali retribuite, invitandolo, se necessario formalmente, a farlo, e nel contempo informandolo, in modo accurato e in tempo utile a garantire che tali ferie siano ancora idonee ad apportare all’interessato il riposo e la distensione cui esse sono volte a contribuire, del fatto che, se egli non ne fruisce, tali ferie andranno perse al termine del periodo di riferimento o di uri periodo di riporto autorizzato, o non potranno piu essere sostituite da Un ’indennità finanziaria L’Onere della prova incombe al datore di lavoro”.

Emergono, dalla lettura della sentenza, importanti indicazioni di conferma della tutela del personale, al quale deve essere data la possibilità di fruire dei doverosi periodi di riposo, oltre che di garanzia per le Amministrazioni, invitate a provvedere secondo procedure ben individuate.

Alla luce di quanto sopra, è emersa la necessità di precisare le istruzioni in merito alle modalità con cui assicurare, da un lato, al personale, anche con qualifica dirigenziale, il godimento di congrui periodi di riposo psico-fisico, dall’altro, ai soggetti preposti agli uffici gli strumenti di cui dispongono secondo l’attuale assetto ordinameli tale della Polizia di Stato, fornendo anche ulteriori indicazioni procedurali in materia.

Anzitutto, con riferimento alle modalità e ai termini di fruizione dell’irrinunciabile ‘ diritto1 a periodi di ferie annuali retribuite, si ribadisce la regola generalmente valida secondo cui essi vanno fruiti nel corso dell’anno di maturazione.

Nondimeno, si rappresenta che l’art. 9, comma 1, dei decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2018, n. 39, ha previsto che “Qualora indifferibili esigenze di servizio non abbiano reso possibile la completa fruizione del congedo ordinario nelcorso dell’anno, la parte residua deve essere fruita entro i diciotto mesi successivi. Compatibilmente con le esigenze di servizio, in caso di motivate esigenze di carattere personale» il dipendente deve fruire del congedo residuo entro i diciatto mesi succèssivi all ’anno di spettanza”,

Sulla necessità di rispettare le prescrizioni appena riportate, Part. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 2022, n. 57 (recante il recepimento dell’accordo sindacale per il personale non dirigente delle Forze di polizia ad ordinamento civile), ha fornito alle Amministrazioni – e quindi ai responsabili degli uffici – l’ulteriore strumento dejla “programmazione d’ufficio”, precisando che esse devono provvedere:

“a) a vigilare sul rispetto dei termini di cui all ‘articolo 9, commi 1 e 2, del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2018, n. 39, nell ‘ottica di un equo contemperamento delle necessità personali del dipendente e delle esigenze di servizio dell’Amministrazione, pianificandone la fruizione con congruo anticipo rispetto alla scadenza, sulla base delle esigenze di servizio e delle istanze del personale;

b) a programmare la fruizione del congedo ordinario residuo, anche d’ufficio, sia per garantire l’effettivo reintegro delle energie psico-fìsiche del personale, in considerazione della specificità delle funzioni e dei compiti svolti dalle Forze di polizia, sia per renderne sistematica la pianificazione ai fini del buon andamento degli Uffici e del corretto godimento, da parte degli interessati, anche in vista del futuro collocamento a riposo’’.

Tali indicazioni sono state testualmente riprese anche dalla circolare a firma del Capo della Polizia-Direttore generale della pubblica sicurezza n. 555/VCP/27 del 22 luglio 2022, che ha, di conseguenza, altresi disposto un richiamo d’attenzione per i responsabili degli uffici a provvedere, “in tempo utile e nell ‘ottica del richiamato equo contemperamento delle necessità personali del dipendente e delle esigenze di servizio dell ‘Amministrazione, a programmare il congedo ordinario residuo che andrà fruito obbligatoriamente”, in particolare all’approssimarsi della scadenza dei termini di rinvio del congedo ordinario o della cessazione dal servizio da parte dell’interessato.

Si segnala che, circa le modalità di accertamento della persistenza del diritto al congedo ordinario, secondo una regola espressa dalla più recente giurisprudenza nazionale e sovranazionale, la mera assenza di un’istanza del dipendente di rinvio della fruizione del congedo maturato non sia condizione sufficiente a determinare la “decadenza” dal beneficio, in quanto l’Amministrazione sarebbe, comunque, tenuta a vigilare sull’effettivo godimento delle ferie da parte del dipendente.

Così riepilogate le disposizioni di riferimento nella specifica materia, in sintesi, può sostenersi che l’ordinamento continua a riconoscere il generale obbligo dei responsabili degli uffici, sui quali, peraltro, incombe l’onere della prova in caso di giudizio, di vigilare sul rispetto dei termini di cui all’art. 9 del d,P.R. n. 39 del 2018, attraverso gli strumenti della pianificazione e della programmazione, anche d’ufficio, dei periodi di congedo ordinario del personale dipendente. Appare evidente, inoltre, come tale incombenza gravi sul responsabile dell’ufficio anche laddove la richiesta del rinvio provenga dal dipendente, il quale ne abbia necessità per motivate esigenze di carattere personale.

In altri termini, Part. 28 del d.P.R. n. 57 del 2022 pone un obbligo a carico dei responsabili degli uffici di vigilare sull’effettiva fruizione delle ferie da parte dei dipendenti nei termini consentiti, con il connesso potere/dovere, nelle ipotesi di inerzia del dipendente, di ricorrere, in via suppletiva, allo strumento della programmazione delle ferie anche d’ufficio.

La programmazione delle ferie d’ufficio, qualora attuata correttamente, evita, peraltro, il verificarsi della possibilità di un’estinzione del diritto alle ferie (diversamente da quanto indicato nella citata sentenza della C.G.U.E.), considerato che, con questo strumento, il congedo ordinario deve essere assolutamente ed obbligatoriamente fruito nei termini previsti.

Quanto sopra, naturalmente, salvaguardando le legittime ipotesi di fruizione del congedo ordinario oltre i diciotto mesi di rinvio, negli eccezionali casi di mancato godimento dello stesso, anche rispetto alla programmazione d’ufficio, per cause di “forza maggiore” (ad esempio, aspettativa per infermità, sospensione dal servizio, etc.).

Premesso il quadro ordinamentale fin qui delineato, per quanto concerne l’aspetto della monetizzazione delle ferie non fruite, con riferimento alla recente sentenza della C.G.U.E, si evidenzia che, fermo restando le casistiche già oggetto di remunerazione previste dal parere n. 40033 datato 8 ottobre 2012 del Dipartimento per la funzione pubblica, condiviso dal Ministero dell’economia e delle finanze e recepito con apposita circolare diramata dall’allora Direzione centrale per le risorse umane n. 333-G/Div.l-Sett.2/aagg50 del 14 gennaio 2013 , la richiamata pronuncia consente la monetizzazione di ogni residuo di ferie non fruito che non sia ascrivibile alla volontà del dipendente.

Infatti, in applicazione di tale principio, la sentenza della C.G.U.E. di cui si sta trattando amplia ulteriormente la casistica della ammissibilità della monetizzazione del residuo di ferie non fruite in tutti quei casi in cui l’Amministrazione di appartenenza non dimostri di aver fatto tutto il possibile per assicurarne al dipendente la fruizione, compreso lo specifico caso delle dimissioni volontarie per accedere a pensionamento anticipato.

Si evidenzia che, in tali ipotesi, restano fermi gli eventuali profili di responsabilità dei soggetti tenuti a vigilare sulla regolare fruizione delle ferie da parte dei dipendenti, laddove la monetizzazione delle stesse si sia verificata a causa del mancato rispetto del quadro ordinamentale più volte richiamato.

Pertanto, anche alla luce della menzionata sentenza della C.G.U.E., si richiama ancora una volta l’attenzione delle SS.LL. ad effettuare un costante monitoraggio dell’effettivo godimento da parte dei dipendenti delle ferie oggetto di “rinvio”, provvedendo, con riferimento all’estensione dei diciotto mesi previsti dall’art. 9 del d.P.R. n. 39 del 2018 e con particolare attenzione ai dipendenti prossimi al collocamento in quiescenza, a programmarne opportunamente e formalmente la fruizione.

Tale programmazione dovrà avvenire:

■ in primo luogo, sulla base delle istanze di congedo presentate dai’ dipendenti stessi, alle quali, si ricorda, deve essere data risposta scritta. Si precisa, al riguardo, che la già richiamata circolare del 22 luglio 2022, cui si rinvia, fornisce indicazioni procedurali e di dettaglio e individua in modo puntuale anche i termini temporali per la richiesta e l’accoglimento o rigetto motivato delie domande presentate3;

in mancanza, attraverso un “invito informativo”4 scritto, sollecitando i dipendenti a presentare istanza in tal senso, sì da consentire, comunque, di assicurare la compatibilità delle esigenze dell’interessato con quelle di servizio. Detto invito dovrà essere effettuato all’inizio del periodo di riporto e potrà anche essere successivamente reiterato, con l’avviso che l’omessa presentazione di istanze di congedo ordinario porterà alle conseguenze di cui al punto successivo;

da ultimo, procedendo d’ufficio, ai sensi del menzionato art. 28 del d.P.R. n. 57 del 2022, all’individuazione dèi periodi per la fruizione delle ferie, in relazione ai giorni di congedo ancora da fruire, per quei dipendenti che, nei dodici mesi prima della scadenza del periodo di riporto (o anche prima in casi eccezionali), non abbiano ancora presentato la relativa domanda.


1 Consacrato a livello costituzionale nell’alt. 36 ed a livello europeo neU’art. 7 della direttiva 2003-88

2 Nella predetta circolare, in particolare, si afferma “…dipoter escludere dall’ambito di applicazione del divieto ex art. 5, comma 8, [del decreto-legge 6 luglio 2012, ri. 95,] tutte quelle situazioni in cui il rapporto di lavoro si concluda in maniera anomala e non prevedibile (decesso, dispensa per inidoneità permanente ed assoluta) o nelle quali la mancata fruizione delle ferie non dipenda dalla volontà del dipendente o dalla carente capacità di vigilanza dell‘amministrazione (malattia, infortunio, congedo obbligatorio di maternità, aspettative a vario titolo previste dalle vigenti disposizioni)”.

3 Segnatamente viene delineata “una triplice modalità di accesso al beneficio in questione:

a) ordinariamente viene previsto l’obbligo, da parte dell’Ufficio di appartenenza, di comunicare al dipendente, in forma scritta, la concessione o il diniego del congeda richiesto entro un termine congruo dalla presentazione dell’istanza, tenendo anche conto delle eventuali esigenze prospettate. Ciò significa che. laddove possibile, le richieste inoltrate nel corso dell ‘anno devono essere valutate con ogni consentita sollecitudine, al fine di agevolare l ‘organizzazione personale e familiare del dipendente interessata, .

b) fuori dai casi dì cui alla successiva Ietterà c), invece, la norma riconosce al personale che intènda programmare con anticipo un periodo di congedo ordinario la possibilità di presentare la relativa istanza almeno sessanta giorni prima delia data di inizio del congedo richiesto con conseguente obbligo, per /’Amministrazione, di comunicare all’interessalo, espressamente, la concessione o il diniego almeno trenta giorni prima deli’inizio del periodo di congedo richiesto;

c) nei periodi in cui risultano maggiormente concentrate le istanze di fruizione del congedo ordinario da parte del personale (dal 1 ° giugno al 30 settèmbre e in occasione delle festività natalizie e pasquali, del 25 aprile, del /’ maggio, del 2 giugno. del 1° novembre e dell 8 dicembre), la disposizione stabilisce che l‘Amministrazione, e quindi i dirigenti degli Uffici, deve predisporre, con congruo anticipo, una pianificazione delle esigènze del persandle sulla base delle istanze presentate, comunicando agli interessati la concessione o il diniego almeno quindici giorni prima dell’inizio del periodo feriale richiesto da ciascuno.”

4 Come espressamente indicato anche nella pronuncia della Corte di Giustizia del!’Unione Europea da ultimo

Modalità e termini di fruizione del congedo ordinario a seguito della sentenza n. 21822 del 18 gennaio 2024 della Corte di Giustizia dell’Unione Europea.

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