Procedimenti di riconoscimento status “Vittime del dovere” – Tempi e percorsi di verifica

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Un nostro assiduo lettore ci chiede quali determinazioni possa assumere rispetto al fatto di aver presentato una richiesta per il riconoscimento dello status di vittima del dovere, circa cinque anni orsono, e di non aver ricevuto alcuna risposta al riguardo.

Il DPR n. 90/2010 non prevede una tempistica per il procedimento di riconoscimento dello status di vittima del dovere. Pertanto, si applicano i termini generali di cui alla legge n. 241/1990 che dovrebbero essere di 30 giorni, ma sarebbe meglio considerare quello massimo di 180 giorni.

In tutti i casi in cui si vogliano avere notizie circa lo stato di un procedimento amministrativo, si può chiedere direttamente all’Amministrazione interessata, con lettera raccomandata o Pec, di avere contezza in merito alla definizione del procedimento amministrativo e al nominativo del funzionario responsabile dello stesso.

Inoltre, potrà essere esercitato il diritto di accesso al fascicolo del procedimento con una formale istanza indirizzata all’amministrazione competente.

Alle istanze di accesso è dovuto un preciso e puntuale riscontro essendo sanzionabile il comportamento di chi non provvede a rendere noti i motivi della mancata consegna della documentazione ulteriore, pur essendo stata oggetto di specifica richiesta (principio enunciato nel provvedimento n. 137 del 7 marzo 2024 con cui il Garante per la protezione dei dati personali ha disposto l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria di ventimila Euro nei confronti di una banca, in relazione all’accoglimento di un reclamo presentato da una ex dipendente che rappresentava di aver ricevuto un riscontro non idoneo a una richiesta di accesso agli atti formulata con riferimento a un procedimento disciplinare concluso con l’irrogazione di una sanzione a suo carico).

Il diritto d’accesso è, normalmente, esercitato nei confronti delle Amministrazioni dello Stato, degli Enti Pubblici, degli Enti Locali e dei concessionari di pubblici servizi, da una serie di soggetti legittimati. Questi sono:

  • soggetti che hanno l’obbligo o la possibilità di intervenire nel procedimento;
  • soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale deve produrre effetti;
  • soggetti, diversi dai destinatari finali, che possono comunque subire pregiudizi dal provvedimento, anche se costituiti in associazioni o comitati. In tal caso deve essere verificata la loro rappresentatività quali portatori di un interesse diffuso.

Il Ministero dell’Interno, Dipartimento di Pubblica Sicurezza ha attivato, dal 1° marzo 2024, una piattaforma informatica dedicata alla presentazione e alla trattazione delle richieste di riconoscimento di status di Vittime del Dovere.

Il sistema gestisce le istanze inerenti agli appartenenti alla Polizia di Stato, all’Arma dei Carabinieri, al Corpo della Guardia di Finanza, al Corpo di Polizia Penitenziaria, alle Polizie locali nonché a tutte le persone che, legalmente richieste, abbiano prestato assistenza ad ufficiali e agenti di polizia giudiziaria o ad autorità, ufficiali e agenti di pubblica sicurezza, secondo quanto previsto dal DPR 510/1990.

Il portale è raggiungibile al seguente indirizzo: vittimedeldoveredipartimentops.interno.gov.it

L’accesso al portale è consentito solo tramite SPID (identità digitale) o CIE (carta d’identità elettronica) e le istanze potranno essere presentate solo dal diretto interessato oppure dai familiari superstiti.

Una volta concluso il deposito della domanda è possibile scaricare la ricevuta secondo i seguenti passaggi:

  • sezione “Vai allo storico” presente in homepage;
  • nella pagina “Storico domande” sono visibili le domande in corso;
  • accanto alla domanda sono presenti tre puntini nella colonna “Dettagli”;
  • selezionare “Cronologia” nel menu a tendina;
  • nella sezione “Dettaglio sull’invio della domanda” è possibile scaricare la ricevuta della domanda.

Tutto l’iter inerente alla pratica sarà disponibile sulla piattaforma alla propria pagina personale.

A seguito del confronto con l’Ufficio competente del Dipartimento di Pubblica Sicurezza è possibile segnalare alcune accortezze al fine di consentire il corretto deposito della domanda e l’avvio della successiva fase di trattazione.

La documentazione conforme all’originale può essere richiesta all’Ufficio competente senza necessità di deposito di istanza di accesso agli atti. La richiesta, così come il rilascio di copia, è priva di oneri e si sostanzia in una copia del fascicolo (o di parte di esso) con l’apposizione del timbro “è conforme all’originale”. I documenti utili alla trattazione della pratica sono (a titolo esemplificativo e non esaustivo):

  • Ordine di servizio;
  • Relazioni di servizio;
  • Ordinanza del Questore;
  • Atti di polizia giudiziaria;
  • Documentazione sanitaria;
  • Riconoscimento della patologia come riconducibile ai fatti di servizio.

Il termine per la conclusione del procedimento è spesso superato a causa delle sospensioni dichiarate nella fase istruttoria poiché si devono coordinare spesso differenti uffici e, per i casi più datati, diventa complesso recuperare la documentazione stessa.

Il percorso non è sempre rapido e può variare a seconda della complessità del caso e della documentazione presentata. Consigliamo preliminarmente di verificare lo stato della pratica inoltrando una PEC al Ministero utilizzando per la selezione degli indirizzi il seguente link agli indirizzi utili.

Per visualizzare lo stato di lavorazione di una domanda è necessario seguire i seguenti passaggi:

  • sezione “Vai allo storico” presente in homepage;
  • nella pagina “Storico domande” sono visibili le domande in corso;
  • accanto alla domanda sono presenti tre puntini nella colonna “Dettagli”;
  • selezionare “Cronologia” nel menu a tendina.

In caso di respingimento della domanda l’interessato ha la possibilità di impugnare la decisione davanti al Tribunale ordinario, Sezione lavoro, previdenza e assistenza, competente per territorio con l’assistenza tecnica di un Avvocato.

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