Pensione privilegiata, cumulo con redditi da lavoro e supplemento di pensione

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Un nostro lettore, sulla base di informazioni ricavate dal web, chiede se sia possibile, dopo l’attribuzione di una pensione privilegiata, continuare a lavorare per integrarla con un supplemento di pensione.

Su queste stesse pagine (Flash 16/ 2025 del 18 aprile 2025) abbiamo già chiarito come sia, in generale, possibile lavorare dopo il pensionamento per incrementare il trattamento pensionistico.

In linea generale, dunque, se dopo il pensionamento si continua a lavorare, gli ulteriori anni di contributi versati sono utili per incrementare l’assegno pensionistico attraverso un ricalcolo della pensione.

Si tratta del supplemento di pensione, corrispondente all’incremento del trattamento precedentemente liquidato, che si consegue attraverso una serie di passaggi per i quali rimandiamo alla precedente trattazione dell’argomento.

Per quel che concerne il cumulo, l’abolizione dei limiti al cumulo tra pensione e redditi da lavoro dal 1° gennaio 2009 non rileva nei confronti dei titolari delle pensioni ai superstiti e delle pensioni di invalidità. Nella categoria «pensioni di invalidità» rientrano i trattamenti derivanti da dispensa per inabilità assoluta e permanente a qualsiasi proficuo lavoro o quella relativa alle mansioni (articolo 13 della legge n. 274/1991), le pensioni di infermità (articolo 42 del DPR 1092/1973) nonché i trattamenti pensionistici di privilegio che continuano ad essere corrisposti, dopo il 2011, solo in favore del personale del comparto difesa, sicurezza e soccorso pubblico.

Per dette tipologie di trattamenti pensionistici continuano, pertanto, a trovare applicazione le disposizioni in materia di cumulo di cui all’articolo 72, comma 2, della legge n. 388/2000 (cumulabilità nella misura del 70 per cento con i redditi da lavoro autonomo, 50 per cento con quelli derivanti da lavoro dipendente ovvero intera cumulabilità per le pensioni liquidate con anzianità contributiva pari o superiore a 40 anni). Ciò anche alla luce di quanto dispone l’art. 59, comma 4 della legge n. 449/1997 che estende alle forme pensionistiche sostitutive ed esclusive le disposizioni in materia di cumulo tra prestazioni pensionistiche e redditi da lavoro dipendente e autonomo previste dalla disciplina dell’assicurazione generale obbligatoria.

In merito giova segnalare la sentenza n. 241 del 5 ottobre/11 novembre 2016 della Corte costituzionale che ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità sollevate in merito all’articolo 72, comma 2, della legge n° 388/2000 e all’articolo 19 del D.L. n° 112/2008 convertito in legge n° 133/2008.

Tuttavia, al raggiungimento dell’età pensionabile le pensioni di invalidità sono equiparate ai trattamenti pensionistici di vecchiaia ai fini dell’applicazione della disciplina sul cumulo e, quindi, diventano pienamente cumulabili con i redditi da lavoro.

Per raggiungimento dell’età pensionabile si intende il raggiungimento dell’età prevista nell’ordinamento applicabile al titolare della prestazione pensionistica. Si presti attenzione, in merito, alla circostanza che l’età non è quella vigente al momento del collocamento a riposo ma occorre fare riferimento a quella di volta in volta applicabile in base ai successivi adeguamenti.

Quindi per i dipendenti pubblici del comparto sicurezza per determinare l’età pensionabile al compimento della quale cessano le trattenute per il cumulo occorre far riferimento ai limiti ordinamentali previsti dallo specifico sistema pensionistico.

Al riguardo di quanto precede si richiama la nota operativa INPDAP n° 45 del 28 novembre 2008: “L’abolizione dei limiti al cumulo tra pensione e redditi da lavoro non rileva nei confronti dei titolari delle pensioni ai superstiti e delle pensioni di invalidità. Per gli iscritti a questo Istituto nella locuzione “pensioni di invalidità” rientrano i trattamenti derivanti da dispensa per inabilità assoluta e permanente a qualsiasi proficuo lavoro o quella relativa alle mansioni (articolo 13 della legge n. 274/1991), le pensioni di infermità (articolo 42 del DPR 1092/1973) nonché i trattamenti pensionistici di privilegio, fermo restando quanto disposto dall’articolo 139 del DPR 1092/1973 applicabile nei casi di attività svolta alle dipendenze di pubbliche amministrazioni, in virtù del richiamo espresso di detto articolo al “rapporto di servizio”. Per dette tipologie di trattamenti pensionistici continuano, pertanto, a trovare applicazione le disposizioni in materia di cumulo di cui all’articolo 72, comma 2, della legge n. 388/2000 (cumulabilità nella misura del 70 per cento con i redditi da lavoro autonomo, 50 per cento con quelli derivanti da lavoro dipendente ovvero intera cumulabilità per le pensioni liquidate con anzianità contributiva pari o superiore a 40 anni). Ciò anche alla luce di quanto dispone l’art. 59, comma 4 della legge n. 449/1997 che estende alle forme pensionistiche sostitutive ed esclusive le disposizioni in materia di cumulo tra prestazioni pensionistiche e redditi da lavoro dipendente e autonomo previste dalla disciplina dell’assicurazione generale obbligatoria”.

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