Gli esercizi commerciali che offrono servizi di somministrazione di alimenti e bevande, come bar, ristoranti e pizzerie, sono tenuti per legge a fornire servizi igienici adeguati ai propri clienti. Questa normativa è essenziale per garantire il comfort e l’igiene dei clienti durante la loro permanenza presso tali locali.
Tuttavia, l’uso di questi servizi è riservato esclusivamente ai clienti. Il principio è confermato dalla sentenza del Tar Toscana n. 691 del 18 febbraio 2010 che precisa che un locale non è un bagno pubblico. Invero, chiariscono i giudici, garantire l’uso universale del bagno porterebbe, infatti, a una “eccessiva gravosità economica” per l’esercente, configurando una vera e propria “limitazione della libertà di iniziativa economica, in violazione dell’art. 41della Costituzione” per quest’ultimo. Pertanto, il bagno non è di tutti, ma il suo utilizzo deve essere comunque garantito a chiunque abbia consumato nel locale e si sia quindi identificato come cliente. Anche il Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, all’articolo 187, non lascia dubbi in questo senso: “Il gestore di un pubblico esercizio non può rifiutarsi di mettere la sua toilette a disposizione di un cliente pagante senza giustificato motivo”.
Un bagno a norma e funzionante è, insomma, un obbligo inderogabile per qualunque “esercizio con un’attività di somministrazione di alimenti e bevande che prevedono una sosta da parte di chi consuma”. Una definizione che, come si anticipava, taglia comunque fuori tutti i luoghi dove ci si limiti all’asporto o dove il consumo è immediato. Va, inoltre, aggiunto che tutte le norme sopracitate decadono nel momento in cui esistano eventuali regolamenti comunali, in grado di normare il comportamento degli esercenti.
Alcuni regolamenti comunali possono, invero, obbligare in via generale, i gestori dei pubblici esercizi ad “assicurare la piena ed effettiva fruibilità ed efficienza dei servizi igienici interni ai locali (consentendone l’utilizzo gratuito al pubblico)”, anche prevedendo “l’obbligo per i titolari dei pubblici esercizi di somministrazione e degli esercizi artigianali alimentari anche da asporto di assicurare la piena ed effettiva fruibilità ed efficienza dei servizi igienici interni ai locali (consentendone l’utilizzo gratuito al pubblico)”.
Ma in via generale, l’obbligo per gli esercizi pubblici di avere almeno un servizio igienico ha come destinatario esclusivo la “clientela”, ovvero chi per definizione consuma e paga.