Riscatto laurea per iscritti AIRE

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Un nostro lettore con figli residenti all’estero chiede se sia prevista la possibilità per gli iscritti all’AIRE di riscattare la laurea conseguita in Italia e quali parametri di reddito vengono presi come riferimento per i conteggi.

Il fatto di essere iscritti all’anagrafe dei residenti all’estero non preclude in alcun modo la possibilità di riscattare la laurea. L’importante è che il titolo di studio sia stato conseguito in Italia e riguardi un periodo non coperto da contribuzione.

Occorre, inoltre, avere contribuzione versata nella gestione previdenziale a cui si presenta domanda di riscatto, con l’unica eccezione delle persone inoccupate, che non avendo mai avuto un lavoro non hanno mai versato contributi. Quindi, se il figliolo è inoccupato può riscattare gli anni di università indipendentemente dal fatto di aver contribuzione versata. In caso contrario, deve presentare domanda all’ente previdenziale nel quale versa i contributi.

Il riscatto della laurea consente di valorizzare gli anni di studio ai fini della pensione. Di conseguenza, la convenienza va valutata in base all’impatto dell’operazione, che è onerosa, sulla futura pensione.

Il calcolo dell’onere dipende da diversi fattori e, in particolare, c’è una differenza se il periodo della laurea è precedente o successivo al primo gennaio 1996. Se la contribuzione da riscattare si colloca prima di questa data, i versamenti ricadono nel sistema di calcolo retributivo della pensione. Se invece i contributi sono successivi, ricadono nel contributivo.

L’onere di riscatto si calcola con le stesse regole che disciplinano la liquidazione della pensione, quindi applicando rispettivamente o il sistema retributivo o quello contributivo.

Nel primo caso (sistema retributivo) si procede con il calcolo della “riserva matematica”, esposto nell’articolo 13 della legge 1338/1962. Varia in rapporto a fattori quali l’età, il periodo da riscattare, il sesso e le retribuzioni percepite negli ultimi anni.

Il contributivo invece prevede l’applicazione dell’aliquota contributiva della contribuzione obbligatoria in vigore alla data di presentazione della domanda di riscatto alla retribuzione dei 12 mesi meno remoti rispetto alla data della domanda.

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