8° Corso di formazione tecnico-professionale vice ispettore tecnico impiego “polizia scientifica”. Comunicazioni.

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8° Corso di formazione tecnico-professionale per la nomina alla qualifica di vice ispettore tecnico della Polizia di Stato per il settore di impiego “polizia scientifica”. Comunicazioni.

Il personale già frequentatore dell’8° corso di formazione tecnico-professionale per la nomina alla qualifica di vice ispettore tecnico della Polizia di Stato, per il settore di impiego “polizia scientifica”, che ha conseguito l’idoneità per la nomina a vice ispettore tecnico in prova con decorrenza giuridica ed economica 15 gennaio 2026, a partire da tale data dovrà essere impiegato secondo quanto previsto dall’articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982 n. 337, con le mansioni previste dal D.M. 21 luglio 2022, senza alcuna limitazione e nel pieno delle attribuzioni e responsabilità previste.

Il relativo decreto di nomina, a firma del signor Capo della Polizia – Direttore generale della pubblica sicurezza, è in corso di perfezionamento.

Ai sensi dell’articolo 25 bis, comma 10, del d.P.R. n. 337/1982 nel testo previgente il decreto legislativo 24 maggio 2017 n. 95 (come richiamato nell’art. 19 del bando di concorso), e dell’articolo IO del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, i vice ispettori tecnici in prova, all’esito favorevole del periodo di prova di 6 mesi di effettivo servizio svolto, saranno confermati nel ruolo dei vice ispettori tecnici.

Con successiva comunicazione verranno diramate le indicazioni circa le modalità ed i tempi di acquisizione delle relazioni relative al periodo di prova del citato personale.

Si coglie l’occasione per rammentare che i vice ispettori tecnici, benché in prova, con il termine del corso hanno concluso il periodo formativo e addestrativi) e, pertanto, sono immessi nel corrispondente ruolo il giorno successivo il termine dello stesso. Di conseguenza, non sono destinatari delle previsioni di cui all’art. 49 co.l del decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 1985, n. 782 che obbliga “il personale della Polizia di Stato che esplica funzioni di polizia, durante i corsi e durante il periodo di addestramento, (…) ad alloggiare presso gli istituti o reparti ove si svolgono i corsi o l’addestramento”.

L’Amministrazione potrà, eventualmente, concedere alloggi di servizio, se disponibili nelle sedi di assegnazione, per come disposto dal successivo comma 4 dell’articolo 49 del decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 1985, n. 782 che prevede che “ogni dipendente della Polizia di Stato, sussistendone le disponibilità, può richiedere di fruire degli alloggi di servizio collettivo”,

Analogamente, per quanto attiene i servizi di mensa (o sostitutivi), di cui all’articolo 1 della legge 18 maggio 1989, n. 203, come disciplinati dalla circolare datata 17 gennaio 2019, del Capo della Polizia – Direttore generale della pubblica sicurezza, il personale predetto potrà fruirne in relazione alla tipologia di turno di servizio espletato, alla stregua, come detto, del personale in servizio.

8° Corso settore polizia scientifica -Comunicazioni per impiego, vitto e alloggio

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