Richiesta di urgente incontro. Autorizzazione a dimorare in sede diversa da quella di servizio. Infortuni in itinere.

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Prot.: 7.13/86/sf/2026

Obbligo di residenza ex artt. 48 DPR 335/1982 e 33 DPR 782/1985. Autorizzazione a dimorare in sede diversa da quella di servizio. Infortuni in itinere.

Richiesta di urgente incontro.

Secondo segnalazioni che abbiamo ricevuto la definizione di pratiche concernenti il riconoscimento di causa di servizio a seguito di infortunio in itinere viene subordinata alla verifica che il Dirigente dell’Ufficio abbia autorizzato il dipendente ad utilizzare il mezzo privato per recarsi al lavoro.

Viene così postulata come necessaria una attestazione non contemplata dalle vigenti disposizioni ordinamentali che presidiano la materia. Un rumoroso disallineamento dai criteri di legittimità che dunque si presta a severe critiche.

L’art. 48 del DPR 335/1982, che si occupa dell’obbligo di residenza, e l’art. 33 del DPR 782 del 1985, che pur diversamente rubricato ne ricalca il contenuto, si limitano infatti a statuire che fermo restando il generale obbligo di residenza nel comune ove ha sede l’ufficio o il reparto di assegnazione, il Dirigente può autorizzare il dipendente a risiedere altrove quando ciò sia conciliabile col pieno e regolare adempimento d’ogni altro suo dovere.

Nelle richiamate previsioni non vi sono quindi indicazioni testuali dalle quali si possa inferire che l’autorizzazione debba riguardare anche l’eventuale uso di mezzi, pubblici o privati, per raggiungere il posto di lavoro.

È quindi più che probabile, verrebbe da dire persino ragionevole, che non essendo l’uso di mezzi pubblici o privati considerato come presupposto e/o condizione della concessione in menzione, mai nessun capo ufficio si sia preoccupato di inserire nel provvedimento autorizzatorio una tale appendice.

Non sappiamo se questo inedito orientamento discenda da novità normative che in ipotesi ci potrebbero anche essere sfuggite. O se piuttosto non sia frutto di interpretazioni che, per quanto si è detto, si porrebbero in insanabile contrasto con gli istituti del diritto positivo di riferimento e che, a tacer d’altro, determinerebbero a posteriori una modifica di criteri che non sarebbe sorretta da oggettive basi giuridiche, facendone per di più retroagire gli effetti.

Siamo però dell’opinione che le incertezze e le ambiguità che investono la questione qui proposta siano meritevoli di essere trattate e chiarite con ogni consentita urgenza, anche per evitare l’insorgenza di un più che prevedibile contenzioso circa il quale, considerato il contesto dianzi descritto, non sarebbe azzardato formulare una prognosi favorevole ai ricorrenti.

Per questi motivi, chiediamo un urgente incontro, al fine di chiarire tutte le criticità contenute nell’attuale assetto dispositivo, riguardante l’obbligo di una autorizzazione all’utilizzo del mezzo proprio.

Nell’attesa di conoscere con cortese urgenza la data dell’incontro, cordiali saluti.

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