DPR 203/2025 e 205/2025: recepimento accordi dirigenti polizia 2018-2020 e 2021-2023.

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Decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 2025, n. 203, recantf ” Recepimento degli accordi sindacali relativi al triennio 2018-2020 per il personale dirigente delle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare ” e decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 2025, n. 205, recante “Recepimento degli accordi sindacali relativi al triennio 2021-2023 per il personale dirigente delle Forze dì polizia ad ordinamento civile e militare

Si fa riferimento alla pubblicazione, nella Gazzetta Ufficiale n. 302 del 31 dicembre 2025 – Serte generale, dei due decreti del Presidente della Repubblica indicati in oggetto, recanti il recepimento degli accordi sindacali per il personale dirigente delle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare relativi, rispettivamente, al triennio 2018-2020 e al triennio 2021- 2023.

La sottoscrizione dei due accordi sindacali, recepiti con i d.P.R. in questione, costituisce, come noto, la prima applicazione dell’artìcolo 46 del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, recante, per i dirigenti delle Forze di polizia e delle Forze armate, l’istituzione di aree negoziali relative agli istituti normativi in materia di rapporto di lavoro e ai trattamenti accessori, nel rispetto del principio di sostanziale perequazione dei trattamenti dei dirigenti del “Comparto Sicurezza e Difesa” e ferme restando la peculiarità dei rispettivi ordinamenti.

Le disposizioni di carattere economico contenute nei due decreti del Presidente della Repubblica, relative alla corresponsione di un elemento retributivo accessorio “una tantum” per ciascun anno dei due trienni contrattuali (2018-2020 s 2021-2023), all’applicazione, a decorrere dal 1° gennaio 2022, di diverse indennità previste dal d.P.R. 20 aprile 2022, n. 57′, nonché dell’indennità mensile di impiego per il personale del Nucleo operativo centrale di sicurezza (NOCS) della Polizia di Stato, di cui all’articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2009, n. 51, sono già state dettagliatamente illustrate con circolare della Direzione centrale per i servizi di ragioneria n. 19266 del 25 febbraio 2026.

Venendo, quindi, ad illustrare, in questa sede, il profilo degli istituti di carattere normativo deve, innanzitutto, evidenziarsi che il citato d.P.R. n. 205 del 2025, all’articolo 3, ha sancito, a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto stesso, una “estensione” ai dirigenti di alcuni istituti già previsti per il restante personale, così come vigenti alla medesima data di decorrenza, tra i quali quello del congedo e riposo solidale (di cui all’articolo 22 del d.P.R. 20 aprile 2022, n’ 57, come modificato dall’articolo 17 del d.P.R. 24 marzo 2025, n. 53).

A tal riguardo, occorre, in particolare, rappresentare che è stato sottoscritto un protocollo d’intesa, datato 20 marzo 2026, tra (’Amministrazione e le Organizzazioni sindacali per la definizione delle procedure per l’attuazione del congedo e riposo solidale (allegato 2), nell’ambito del quale è stato stabilito che l’istituto trova applicazione per il personale dirigente sulla base delle medesime procedure previste per il restante personale dagli Accordi sottoscritti con le Organizzazioni sindacali in data 30 giugno 2022 e 13 giugno 2025, nonché mediante l’utilizzo della modulistica già in uso.

Con lo stesso protocollo, è stato, altresì, stabilito che la gestione del congedo e riposo solidale con sistema centralizzato è curata dall’Amministrazione, in forma unitaria per il personale di tutti i ruoli e le carriere della Polizia di Stato, mediante lo stesso sistema a gestione informatizzata realizzato presso il Servizio affari generali della Direzione centrale per gli affari generali e le politiche del personale della Polizia di Stato, di cui all’articolo 1, comma 1, dell’Accordo per la definizione delle procedure per l’attuazione dell’istituto, sottoscritto in data 13 giugno 2025.

Per ciò che concerne i restanti istituti di carattere normativo, si evidenzia che il citato articolo 3 del d.P.R. n. 205 del 2025 ha previsto che al personale con qualifica dirigenziale siano applicate, così come vigenti alla medesima data di decorrenza, le disposizioni di cui all’articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2018, n. 39, in materia di congedo parentale, nonché le seguenti disposizioni del d.P.R. 20 aprile 2022, n. 57:

  • articolo 24, commi 1,2 e 4, recante disposizioni per la tutela della genitorialità;
  • articolo 25, che prevede un congedo straordinario per donne vittime di violenza di genere-,
  • articolo 27, che prevede un congedo per aggiornamento scientìfico;
  • articolo 29, in materia di congedi straordinari e aspettativa.

In proposito, giova precisare che, trattandosi di una mera estensione al personale con qualifica dirigenziale di disposizioni vigenti, le stesse trovano applicazione sulla base dei medesimi criteri già previsti per il restante personale, come a suo tempo illustrati nelle relative circolari esplicative.

Inoltre, si rappresenta che l’articolo 7 del menzionato d.P.R. n. 205 del 2025 reca, in via transitoria e fino alla definizione della disciplina relativa alle prerogative sindacali nell’ambito dell’area negoziale dirigenziale, una disposizione finalizzata a garantire lo svolgimento dell’attività sindacale, prevedendo, per i dirigenti sindacali che ricoprono cariche in seno agli organismi direttivi delle organizzazioni sindacali rappresentative dei soli dirigenti delle Forze di polizia a ordinamento civile (ai quali non si applicano le disposizioni previste dall’art. 46, comma 7-bis, del decreto legislativo n. 95 del 2017), la possibilità di fruire, ai fini dello svolgimento dell attività sindacale, di permessi giornalieri a titolo di congedo straordinario per gravi motivi, nei limiti dei 45 giorni annui previsti dalla normativa vigente.

Infine, si ritiene opportuno precisare che i due d.P.R. recano una disposizione finale volta a prevedere, quale clausola di salvaguardia del sistema, che al personale dirigente continuano, comunque, ad applicarsi le disposizioni normative e negoziali vigenti già estese alla data di entrata in vigore dei decreti.

La presente circolare sarà pubblicata sul portale Doppiavela.


1 Segnatamente:

  • articolo 9 (Trattamento di missione) nel rispetto degli incrementi percentuali previsti per le singole qualifiche;
  • articolo 10 (Orario di lavoro);
  • articolo 11 (Indennità di rischio);
  • articolo 12 (Indennità di impiego operativo per attività di aeronavigazione, di volo, di pilotaggio, di imbarco, di marcia e
  • relative indennità supplementari);
  • articolo 14 (Indennità di presenza notturna e festiva);
  • articolo 15 (Indennità per servizio aviolancistico);
  • articolo 16 (Indennità per attività di controllo dei territorio delle Forze di polizia a competenza generale e in servizio permanente di pubblica sicurezza);
  • articolo 17 (Indennità per il personale in possesso di qualifiche professionali nel settore cyber),
  • articolo 20 (Indennità mensile artificieri),
  • articolo 21 (Indennità per soccorritori alpini).

Decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 2025, n. 203, recante “Recepimento degli accordi sindacali relativi al triennio 20182020 per il personale dirigente delle Forze di polizia ad ordinamento civil

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