Il Codice civile (art. 2054) fissa una regola di partenza fondamentale. In caso di collisione tra veicoli, si presume che entrambi i conducenti abbiano concorso in egual misura a produrre il danno. Spetterà ai guidatori portare la prova liberatoria per dimostrare di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno.
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza 19115/20, ha chiarito un principio dirimente per chi provoca un incidente invadendo la carreggiata altrui.
I Giudici della Cassazione con la decisione in commento hanno stabilito che la parità di responsabilità viene cancellata se la condotta di uno dei due ha una efficacia finalistica assorbente, nel senso che se l’invasione di corsia è stata la causa unica e totale dell’incidente questa assorbe ogni altra violazione.
Anche se l’altro veicolo teneva un’andatura non commisurata, questo fatto diventa irrilevante se non ha inciso sulla dinamica dello scontro. Se l’invasione è improvvisa e totale, la velocità dell’altro non conta perché l’urto ci sarebbe stato comunque.
In definitiva, la presunzione di colpa condivisa cade quando emerge una piena responsabilità di chi ha invaso la carreggiata opposta e si dimostra che la violazione dell’altro (la velocità) non ha incidenza causale nel sinistro.
In questo senso è rilevante il fatto chi ha invaso la corsia non abbia neppure rallentato mentre dai rilievi risulta, ad esempio, la frenata dell’altro conducente a prescindere dalla velocità del veicolo.






