Danno da demansionamento e mobbing

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Con l’ordinanza n. 12547/2026 la Corte di Cassazione ha enunciato il principio che l’inidoneità fisica sopravvenuta consente l’assegnazione a mansioni inferiori solo in caso di comprovata assenza di incarichi equivalenti compatibili con lo stato di salute del lavoratore.

Il provvedimento presenta profili di significativo interesse poiché i giudici di legittimità, a supporto della propria decisione, richiamano il principio generale contenuto nell’articolo 42 del decreto legislativo n. 81/2008 che, nel disciplinare l’utilizzo del lavoratore divenuto inidoneo alla mansione specifica impone al datore di lavoro l’assegnazione del dipendente ad attività compatibili con lo stato di salute, privilegiando incarichi equivalenti per professionalità e inquadramento. Nel caso in esame, la Corte d’Appello aveva accertato il demansionamento e riconosciuto al lavoratore ricorrente il danno alla professionalità con relativo risarcimento oltre al danno alla Salute derivante da “Mobbing” datoriale.

La Cassazione nel respingere il ricorso del datore di lavoro confermava l’impianto della decisione di merito, che nel caso in esame, aveva riconosciuto che il demansionamento si era inserito in una sequenza di comportamenti consistenti in controlli ingiustificati ed eccessivi, disparità di trattamento rispetto ai colleghi, richiami continui e immotivati, negazione ingiustificata di permessi e assegnazione a mansioni inferiori. La combinazione di questi comportamenti, protratta nel tempo e sorretta da intento vessatorio, ha prodotto, altresì, il riconoscimento del mobbing.

Invero, secondo i giudici di piazza Cavour, il demansionamento, da solo, può generare responsabilità risarcitoria ma quando si accompagna a una strategia persecutoria e a un danno accertato, concretizza la fattispecie del mobbing e, al riguardo la Corte, oltre al danno alla professionalità, ha riconosciuto anche il danno alla salute, sulla base di documentazione medica e consulenza tecnica, collegato alla situazione lavorativa.

La decisione in esame conferma la possibilità di contestare il demansionamento e chiedere il risarcimento per mobbing e danno alla salute e in un contesto di controlli, richiami, disparità di trattamento e altri comportamenti vessatori.

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