Abbreviazione dello scatto di anzianità

2015

Ultimo aggiornamento 03/02/2023

La legge 15 luglio 1950 n. 539 ha esteso agli invalidi per servizio i benefici previsti per gli invalidi di guerra, tra i quali quello relativo all’abbreviazione dello scatto di anzianità, che viene regolato dall’articolo 44 del Regio Decreto del 30 settembre 1922 n. 1290.

Il beneficio, fino al 31 dicembre 1986, consisteva in un aumento dell’anzianità che, ai fini degli incrementi periodici di stipendio e in relazione alla gravità dell’infermità, anticipava di uno o due anni la maturazione dei suddetti aumenti periodici. Secondo l’orientamento espresso dal Ministero del tesoro nella circolare IGOP del 29 novembre 1985 n. 156096, detto beneficio veniva riassorbito col maturare della successiva classe di stipendio. Successivamente, il Consiglio di Stato, preso atto del mutamento del sistema retributivo che ha eliminato la progressione economica per anzianità, ha previsto un diverso sistema di contabilizzazione del beneficio basato su una percentuale, che varia a seconda della infermità riscontrata, dell’importo iniziale di livello da confluire nella RIA, e non come in precedenza, sullo stipendio goduto per classi e scatti.

Oggi, dunque, il beneficio consiste nell’attribuzione di uno scatto pari al 2,50% dello stipendio iniziale del livello proprio della qualifica funzionale posseduta, per le infermità o lesioni ascritte dalla prima alla sesta categoria di invalidità, e di uno scatto pari all’ 1,25% dello stipendio iniziale del livello proprio della qualifica funzionale posseduta per le infermità o lesioni ascritte alle categorie settima e ottava. La domanda va presentata per via gerarchica.

Dopo l’emanazione delle circolari n. 333-G/9813.C.BIS.40 datate, rispettivamente 11 agosto 1994, 20 ottobre 1994 e 31 maggio 1995 aventi a oggetto, tra l’altro, l’attribuzione dei benefici per infermità dipendente da causa di servizio previsti dalla Legge 539/50, il Dipartimento della pubblica sicurezza ha diramato la circolare n. 333- G/C.D.I./n.25/02 del 23 ottobre 2002.

La citata circolare, dopo aver ribadito che il beneficio consiste nell’attribuzione di una somma pari al 2,50% o all’1,25% della retribuzione in caso venga riconosciuta come dipendente da causa di servizio un’infermità ascritta, rispettivamente, a una delle prime sei categorie ovvero alla settima o ottava categoria, detta una serie di principi che val la pena di riassumere.

In primo luogo, tale beneficio risulta riconosciuto fino al 31 dicembre 1986 sulla base della normativa in vigore prima del 1° gennaio 1987 e secondo l’orientamento in precedenza espresso dal Consiglio di Stato, mediante parere n. 742 del 17 maggio 1993. Detto parere 742/1999 appare contraddetto dal successivo parere n. 452, espresso il 13 dicembre 1999 dallo stesso Consiglio di Stato, sulle modalità di applicazione dei benefici in argomento, con particolare riferimento alla sua attribuzione d’ufficio, alla sua assoggettabilità a prescrizione e alla base retributiva sulla quale va determinato.

In considerazione del contrasto tra i richiamati pareri, espressi in epoche diverse dal Consiglio di Stato, il Dipartimento della pubblica sicurezza aveva ritenuto opportuno interessare la Presidenza del Consiglio dei ministri Dipartimento per la funzione pubblica, la quale si è espressa a favore del rispetto delle indicazioni fornite con il parere più recente. Ciò premesso, tre sono gli aspetti, di grande rilevanza per i lavoratori di polizia.

In primo luogo, il beneficio deve essere attribuito d’ufficio e l’eventuale domanda dell’interessato ha la mera funzione di attivare l’Amministrazione in caso di inerzia e interrompere i termini prescrizionali.
In secondo luogo, il diritto al beneficio non si prescrive ma le somme spettanti al personale interessato sono soggette, ai sensi dell’articolo 2 del Regio Decreto 19 gennaio 1939 n. 295, trattandosi di assegni fissi, a prescrizione quinquennale. Pertanto, qualora per un qualsiasi motivo non si proceda all’attribuzione del beneficio d’ufficio e l’interessato presenti la domanda oltre i cinque anni dal verbale della C.M.O., detta domanda dovrà comunque essere presa in considerazione.

L’Amministrazione dovrà, quindi, procedere alla determinazione del beneficio sugli elementi stipendiali spettanti al momento del rilascio del già menzionato verbale e corrispondere gli arretrati relativi al quinquennio precedente la data dell’istanza.

Al riguardo è necessario precisare che ogni domanda presentata interrompe i termini prescrizionali e che, per calcolare l’eventuale prescrizione, si dovranno tenere in considerazione le eventuali istanze reiterate nel tempo e non solo l’ultima domanda.

In terzo e ultimo luogo, sulla base del parere 742/1993, il beneficio, che era stato computato sulla retribuzione di livello e riassorbito sugli incrementi della retribuzione Individuale di Anzianità (R.I.A.) che, come noto, venne “congelata” a partire dalla già menzionata data, a seguito del parere n. 452/1999, il beneficio medesimo dovrà essere calcolato anche sulla Retribuzione individuale di anzianità (R.I.A.).

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