Accertamenti di handicap solo sulla base dei documenti sanitari

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Le commissioni mediche pubbliche, preposte all’accertamento delle minorazioni civili e dell’handicap, sono autorizzate a redigere verbali sia di prima istanza, sia di revisione anche solo sugli atti a disposizione, senza cioè la necessità di visita medica con l’interessato.

L’Inps, con messaggio 3315/202, ha dato alcune indicazioni e rilasciato la relativa procedura in merito alla novità introdotta dall’articolo 29-ter della legge 120/2020 il cui scopo è soprattutto quello di agevolare l’accertamento nei casi di pazienti particolarmente gravi, per i quali il recarsi a visita diretta potrebbe essere particolarmente disagevole nonché per snellire le situazioni in presenza nell’attuale contesto di emergenza sanitaria.

Ricordiamo che le commissioni mediche hanno il compito decidere le domande di prima istanza/aggravamento (dove le commissioni mediche Inps operano in convenzione con le regioni) o di revisione di invalidità, cecità, sordità, handicap e disabilità. La facoltà introdotta dalla legge è esercitabile dal diretto interessato in tutti i casi in cui sia presente una documentazione sanitaria che consenta una valutazione obiettiva della condizione fisica della persona con handicap. La commissione medica dell’Inps, qualora valuti la documentazione sanitaria non sufficiente per una valutazione obiettiva, disporrà la convocazione dell’interessato per una visita diretta.

La nuova regola ha portato l’Inps a rilasciare il nuovo servizio, denominato “allegazione documentazione sanitaria invalidità civile”, che consente ai cittadini di inoltrare online all’istituto previdenziale la documentazione sanitaria probante, ai fini dell’accertamento medico legale. La documentazione da allegare online sarà accettata solo se in formato Pdf e di dimensione massima di 2 Mb per documento.

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