Accesso al fascicolo personale

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La richiesta di accesso al “fascicolo personale” non costituisce attività “esplorativa” inerente la generalizzata azione dell’amministrazione, essendo espressione della più che legittima volontà di avere complessiva cognizione della propria singola posizione individuale.

Il principio è stato enunciato dal Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Prima) con la Sentenza n. 00033/2022 del 14 gennaio 2022.

Promotore del ricorso un dipendente della Guardia di Finanza cui la propria Amministrazione aveva negato l’accesso informale al fascicolo personale con la motivazione che l’istanza si presentava generica, potendosi configurare come richiesta preordinata ad un controllo generalizzato e per di più che “non poteva escludersi la presenza di controinteressati”.

Il ricorrente aveva precedentemente fatto ricorso alla Commissione per l’Accesso ai documenti amministrativi che aveva accolto il ricorso evidenziando come il riferimento agli atti contenuti in un fascicolo personale escludesse la genericità dell’istanza, attesa anche la sussistenza di un procedimento disciplinare a carico del ricorrente.

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Tuttavia, l’amministrazione reiterava il diniego rinnovando l’invito ad esercitare l’accesso formale, ribadendo che l’interesse del ricorrente sarebbe stato generico ed esplorativo o in alternativa “labile”, che vi sarebbero stati non meglio precisati controinteressati, che il primo atto oggetto di impugnazione non sarebbe consistito in un diniego ma in un semplice invito a presentare istanza di accesso formale.
Il TAR accoglieva il ricorso ritenendo fondata la pretesa all’accesso informale.

Secondo il Tribunale “”l’allegazione della sussistenza di controinteressati risponde alla ratio concreta di tutela di specifici soggetti e non può tramutarsi in una affermazione di stile volta ad ostacolare l’accesso; non risulta affatto di immediata comprensione come gli atti contenuti nel fascicolo personale (che hanno come destinatario certo e principale interessato, appunto, il dipendente cui il fascicolo afferisce) possano contemplare controinteressati suscettibili di lesione tale da giustificare un diniego, fermo restando che l’amministrazione ha sempre la facoltà di oscurare dati specifici contenuti negli atti””.

Il TAR soggiunge che non può essere sufficiente per prescrivere l’accesso formale, che in capo all’amministrazione sorgano “dubbi” di accessibilità dei documenti, in quanto i pur legittimi dubbi debbono essere plausibili ed oggettivamente riconducibili a presupposti di fatto riscontrabili e non certo a mere e generiche ipotesi non riscontrabili. Inoltre, “”meno che mai può sostenersi che la richiesta di accesso al “fascicolo personale” (che è un insieme di documenti precisi e puntualmente identificabili nell’organizzazione amministrativa) sia attività “esplorativa” inerente la generalizzata azione dell’amministrazione, al più essendo una (più che legittima) volontà di complessiva cognizione della propria singola posizione individuale; né è sostenibile che competa al ricorrente, che con il rinvio al fascicolo personale ha identificato chiaramente in termini amministrativi i documenti, sia in condizioni, senza avervi mai avuto accesso, di elencare puntualmente il contenuto di tale fascicolo””.
In definitiva il diniego per quanto concerne il fascicolo personale appare illegittimo. Di qui l’accoglimento del ricorso e il conseguente ordine all’amministrazione resistente di consentire al ricorrente di prendere visione ed eventualmente estrarre copia degli atti contenuti nel proprio fascicolo personale.

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