Con il messaggio dn.1971 del 18 maggio 2021 l’INPS ha reso noti i casi in cui le prestazioni pensionistiche possono essere accreditate su conto di pagamento non intestato al pensionato.
Per assicurare la sicurezza dei pagamenti e prevenire frodi in danno dell’Istituto, lo stesso, come chiarito nel messaggio, richiede che il conto di pagamento della prestazione pensionistica debba essere intestato o cointestato al beneficiario della stessa. Esistono tuttavia particolari situazioni nelle quali l’Inps consente che il pagamento della pensione possa essere accreditato su un conto di pagamento non intestato al beneficiario.
Ma in quali casi è possibile? Si tratta dei casi di pensionati che dimorano presso case circondariali, congregazioni religiose e istituti similari. In tali situazioni, il pagamento può avvenire sul conto intestato all’istituto presso cui dimora il pensionato a condizione che vi sia la sottoscrizione congiunta in duplice originale da parte del titolare della pensione e dell’ente-persona giuridica intestataria del conto corrente, mediante firma del rappresentante legale o suo delegato, di un mandato irrevocabile che conferisca alla banca il potere di restituire all’Inps – mediante addebito di iniziativa – le somme accreditate sul conto corrente successivamente al decesso del beneficiario o ad ogni altra eventuale causa di estinzione del diritto alle somme in questione.
Attraverso la compilazione del modulo “AP146”, reperibile nella sezione “Moduli” del sito istituzionale”, il pensionato e l’Ente ospitante conferiscono all’Istituto bancario il mandato sopra descritto. Il mandato dovrà essere sottoscritto per accettazione da parte della banca, che deve trasmettere un originale dell’atto così perfezionato alla competente Struttura territoriale INPS, che procede a validare l’operazione e a registrarla negli archivi informatici.