Se un immobile è concesso in comodato d’uso a parenti di primo grado (genitori e figli) è possibile usufruire di uno sconto sull’IMU, ma è necessario che l’unità immobiliare venga utilizzata come prima casa non essendo teoricamente applicabile l’agevolazione se l’unità immobiliare venga adibita ad altri usi e non ad abitazione. Lo sconto IMU è applicabile anche in caso concesso in comodato e adibito ad uso promiscuo (es. abitazione e ufficio). In questo caso, si può applicare lo sgravio del 50% sull’IMU previsto dal comma 747 della manovra 2020 (legge 160/2019), che spetta per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale.
In buona sostanza, se il figlio utilizza l’immobile anche come abitazione principale oltre che come ufficio o studio professionale, è possibile fruire di questa agevolazione IMU a condizione, però, che ricorrano tutti gli altri requisiti (l’immobile non deve essere di lusso, il contratto deve essere registrato). In particolare, il comodante non deve possedere nello stesso Comune più di un immobile, o al massimo due se si comprende la prima casa nello stesso Comune.