Aggiornamenti – Decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24

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OGGETTO: Decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24, recante “Disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell’epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza”. Disposizioni applicative – Aggiornamenti.

In riscontro alle richieste di chiarimenti pervenute a questa Direzione centrale, si forniscono aggiornamenti sulla disciplina applicabile a partire dal 1° maggio 2022 con riguardo all’obbligo, per il Personale della Polizia di Stato, di possesso ed esibizione delle certificazioni verdi COVID-19 ai fini dell’accesso ai luoghi di lavoro.

1. OBBLIGO DI POSSESSO ED ESIBIZIONE DEL COSIDDETTO ‘GREEN PASS BASE”,

Il 30 aprile p.v. scadrà la disposizione che impone ai dipendenti della Polizia di Stato il possesso e l’esibizione di una delle certificazioni verdi COVID-19 da vaccinazione, guarigione o test, cosiddetto “green pass base”, per l’accesso ai luoghi di lavoro1; pertanto, a partire dal 1° maggio 2022 il possesso del “green pass base” non sarà più obbligatorio per accedere ai luoghi di lavoro e le connesse attività di verifica verranno meno.

Inoltre, sempre a partire dal 1° maggio 2022, non potrà più essere applicato l’istituto dell’assenza ingiustificata e i dipendenti già collocati in tale posizione dovranno_ essere riammessi in servizio a decorrere dalla medesima data2.

A tal fine, le SS.LL. sono pregate di adoperarsi affinché i dipendenti in assenza ingiustificata siano resi edotti di quanto sopra. Questi ultimi, pertanto, hanno l’obbligo di presentarsi in servizio il primo giorno utile, salva l’applicazione degli ordinari istituti di assenza legittima, ivi incluso il riposo settimanale.

2. OBBLIGO VACCINALE PER IL PERSONALE DELLA POLIZIA DI STATO.

Fino al 15 giugno 2022 resta fermo per il Personale della Polizia di Stato l’obbligo vaccinale3, il cui inadempimento continua a essere sanzionato unicamente con la sanzione amministrativa, irrogata dal Ministero della salute per il tramite dell’Agenzia delle entrate Riscossione4.


  1. Articolo 4-quinquies del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2021, n. 76.
  2. Ciò in quanto, dal 1° maggio 2022, non saranno più applicabili le disposizioni dell’articolo 9-quinguies del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, richiamate dall’articolo 4-quinquies del d.l. n. 44/2021.
  3. Articolo 4-ter.1 del d.l. n. 44/2021.
  4. Articolo 4-sexies del d.l. n. 44/2021.
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