Annullamento del diniego dell’interdizione dal lavoro post-partum – Tar Lombardia sent. 496 del 23 marzo 2011

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Ultimo aggiornamento 13/07/2019

Sentenza di accoglimento del ricorso presentato da una collega in servizio presso la Questura di Mantova, assistita dal SIULP contro la Direzione Provinciale del Lavoro e la Questura di Mantova per l’annullamento del diniego dell’interdizione dal lavoro post-partum.

Il TAR di Brescia ha accolto le tesi del SIULP ed ha annullato il provvedimento di diniego della citata Direzione, consentendo pertanto alla collega di poter fruire del beneficio di astensione post-partum previsto dalle norme e condannando l’Amministrazione resistente al pagamento in favore della ricorrente delle spese di lite quantificate in mille euro.

N. 00496/2011 REG.PROV.COLL.

N. 00343/2011 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

sezione staccata di Brescia (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;

sul ricorso numero di registro generale 343 del 2011, proposto da:

XXXXXX, rappresentato e difeso dall’avv. Giorgio Barbini, con domicilio eletto presso Giorgio Barbini in Brescia, via Botticelli, 2 (c/o S.I.U.L.P.);

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI, rappresentati e difesi dall’Avvocatura Distrettuale Stato, domiciliata per legge in Brescia, via S. Caterina, 6; nei confronti di QUESTURA DI MANTOVA, DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO DI MANTOVA, rappresentati e difesi dall’Avvocatura Distrettuale Stato, domiciliata per legge in Brescia, per l’annullamento del provvedimento prot. 674 del 17/1/2011, recante revoca del provvedimento di interdizione dal lavoro post-partum, nonchè di ogni altro atto connesso.

Visti il ricorso e tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 23 marzo 2011 il dott. Carmine Russo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.; 

Rilevato che:

– la ricorrente ha chiesto, ottenuto, e poi successivamente visto revocare, l’autorizzazione all’astensione postparto, ed oggi impugna il provvedimento di revoca,

– la revoca è stata sollecitata dall’amministrazione di appartenenza che aveva chiesto di rivedere la compatibilità tra la situazione della ricorrente e l’attività lavorativa che la stessa svolge presso l’ufficio immigrazione della Questura,

– a prescindere dal merito della questione della compatibilità con il lavoro presso l’ufficio immigrazione, va rilevato che è corretto il primo motivo di ricorso in cui si deduce che sono state violate le regole sulla motivazione che devono contenere i provvedimenti emessi in autotutela (si ricorda che il provvedimento impugnato è una revoca),

– i provvedimenti di revoca e di annullamento devono, infatti, contenere una motivazione sul superamento dell’affidamento maturato dal soggetto beneficiato dal provvedimento di primo grado alla conservazione della situazione in essere,

– una motivazione del genere non c’è nel provvedimento impugnato, che si limita a prendere atto del giudizio di compatibilità tra il lavoro presso l’ufficio immigrazione e le condizioni della ricorrente, ma avrebbe invece dovuto contenere una motivazione anche sul superamento dell’affidamento,

– le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:

ACCOGLIE il ricorso, e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato.

CONDANNA l’amministrazione resistente al pagamento in favore della ricorrente delle spese di lite che quantifica in euro 1.000, oltre iva e cpa.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 23 marzo 2011 con l’intervento dei magistrati:

Giuseppe Petruzzelli, Presidente

Sergio Conti, Consigliere

Carmine Russo, Referendario, Estensore

L’ESTENSORE IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 29/03/2011

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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