Anticipo della liquidazione con il prestito diretto dell’Inps Per i dipendenti statali

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Come anticipato sul n. 2 del 14 gennaio 2023 di questo notiziario Il Consiglio di Amministrazione dell’Inps, nella seduta del 9 novembre 2022, ha adottato la delibera n. 219 che innova la disciplina relativa all’anticipo del trattamento di fine rapporto per i lavoratori statali.

Con il Messaggio n. 430 del 30 gennaio 2023, l’INPS ha diramato le prime direttive in ordine all’istituzione della nuova prestazione di anticipazione ordinaria del TFS/TFR in favore degli iscritti alla Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali ai sensi dell’articolo 1, comma 1, lettera f), del D.M. n. 463/1998 e della deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell’INPS n. 219 del 9 novembre 2022.

Si tratta di una prestazione che integra, in via sperimentale per un triennio, le tipologie di anticipazione TFS/TFR attualmente vigenti (ordinaria e agevolata).

Il messaggio, in attesa della pubblicazione di apposita circolare dell’Istituto, con la quale verrà illustrata nel dettaglio la disciplina della nuova prestazione, nonché fornite le istruzioni operative per l’attuazione della stessa, fornisce le prime indicazioni in materia, nonché le modalità di presentazione delle domande relative a tale prestazione.

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Per quanto attiene ai requisiti di accesso alla prestazione in esame, possono richiedere l’anticipazione del TFR/TFS pensionati e cessati dal servizio iscritti alla Gestione e che hanno diritto a una prestazione di TFS/TFR non ancora interamente erogata (cfr. l’art. 4 del Regolamento), per i relativi importi maturati, disponibili e non ancora esigibili (cfr. l’art. 2 del Regolamento).

L’anticipazione in questione può essere richiesta dai pensionati che hanno confermato l’adesione alla Gestione per il periodo di pensione, nonché dai cessati dal servizio senza diritto a pensione che, a seguito di un nuovo impiego, risultino iscritti alla Gestione, e qualora il TFS/TFR possa essere corrisposto.

La nuova prestazione consente agli iscritti alla Gestione di anticipare la fruizione dell’intero ammontare dell’importo del TFS/TFR maturato e non liquidato o di una parte dello stesso, senza dovere attenderne l’esigibilità e l’erogazione nei termini previsti dalla normativa vigente, a fronte della cessione del corrispondente trattamento.

È prevista, inoltre, all’articolo 11, comma 2, del Regolamento, la possibilità di chiedere l’anticipazione del trattamento anche in presenza di altre cessioni o vincoli sul TFS/TFR, limitatamente alla quota ancora “libera” da questi ultimi.

Sull’anticipazione TFS/TFR è prevista l’applicazione di un tasso di interesse fisso per l’intera durata del finanziamento, attualmente pari all’1%, e di una ritenuta dello 0,50% a titolo di ristoro per le spese di amministrazione.

Con l’erogazione del finanziamento, l’iscritto riceve, in unica soluzione, la somma corrispondente a tutto il TFS/TFR, anticipato al netto di interessi, spese di amministrazione e di eventuali morosità maturate su precedenti finanziamenti erogati dalla Gestione. Al riguardo, si evidenzia che il citato articolo 11, comma 2, prevede altresì, tra le altre, la facoltà dell’iscritto di richiedere l’erogazione della prestazione anche in presenza di altre prestazioni creditizie erogate dall’Istituto e in corso di ammortamento senza morosità. In tali fattispecie, l’iscritto potrà chiedere l’estinzione anticipata di altri finanziamenti ottenuti dall’INPS.

La somma corrispondente al TFS/TFR ceduto sarà rimborsata alla Gestione direttamente dall’Ente competente per l’erogazione del TFS/TFR, sia che si tratti dell’INPS che di altro Ente. Ciò avverrà in corrispondenza delle date nelle quali, in assenza di cessione e maturati i termini di legge per il pagamento, detta Amministrazione è tenuta a effettuare il versamento al richiedente avente diritto. L’Ente erogatore provvederà a rimborsare la Gestione mediante la corresponsione della quota parte di TFS/TFR, spettante all’iscritto, nella misura e nelle date stabilite all’interno della presa d’atto. Relativamente alle quote non cedute, queste verranno accreditate al richiedente secondo le tempistiche determinate dalla legge.

Eventuali ritardi nella corresponsione delle quote alla Gestione da parte dell’Ente erogatore, rispetto alle date desumibili dalle relative certificazioni e successive prese d’atto, comportano l’addebito esclusivo, al medesimo Ente erogatore, di interessi di mora. Analogamente, l’Ente erogatore risponderà di eventuali errori relativi agli importi indicati nella presa d’atto positiva, che provvederà a ristorare la Gestione della differenza tra la maggiore somma anticipata e quanto effettivamente disponibile per la cessione.

La domanda di anticipazione del TFS/TFR deve essere trasmessa, a pena di inammissibilità, esclusivamente in via telematica, a partire dal 1° febbraio 2023, accedendo alla scheda prestazione presente sul sito internet dell’INPS ai seguenti indirizzi:

TFS:https://www.inps.it/prestazioni-servizi/anticipazione-ordinaria-tfs-per-gli-iscritti-alla-gestione-unitaria-delle-prestazioni-creditizie-e-sociali-fondo-credito

TFR:https://www.inps.it/prestazioni-servizi/anticipazione-ordinaria-tfr-per-gli-iscritti-alla-gestione-unitaria-delle-prestazioni-creditizie-e-sociali-fondo-credito.

Nella domanda il richiedente, oltre a indicare se il finanziamento è richiesto per l’intero ammontare del TFS/TFR o per un importo minore, deve specificare che, nel caso in cui parte della somma richiesta sia già assoggettata a cessioni o vincoli, intenda ricevere il finanziamento per l’ammontare effettivamente disponibile.

Per il cittadino è disponibile il manuale nell’area dedicata ai servizi online.

Per le domande presentate dai lavoratori per i quali l’Ente erogatore è l’INPS, l’istruttoria volta alla certificazione relativa al TFS/TFR, da parte degli operatori di Sede, dovrà essere effettuata attraverso l’utilizzo del consueto cruscotto “Gestione domande 1 click” già in uso per le altre tipologie di richieste di quantificazione. La certificazione verrà resa disponibile in modo automatizzato nei sistemi dell’Area Credito. Conseguentemente, in fase di presentazione della domanda, il richiedente non deve produrre tale documentazione.

In caso di domande presentate da lavoratori per i quali l’Ente erogatore del TFS/TFR sia diverso dall’INPS, la relativa certificazione sarà allegata dall’interessato in domanda.

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