Percentuali pensionistiche e ricalcolo pensioni militari e forze di polizia – applicazione circolare INPS
Nel n. 28 del 16 luglio 2021 del FLASH abbiamo dato notizia dell’emanazione della circolare numero 107 del 14 luglio 2021, con cui l’INPS ha recepito quanto stabilito dalla sentenza delle Sezioni Riunite della Corte dei Conti (numero 1 del 2021) che ha, di fatto, definito la questione della giusta applicazione dell’art. 54 del DPR n. 1092/73 in materia di pensione per il personale del comparto difesa e per alcune figure assimilate (Esercito, Marina, Aeronautica, Arma dei Carabinieri e Guardia di Finanza). L’Inps provvederà d’ufficio alla riliquidazione delle pensioni col riconoscimento dell’aliquota di rendimento del 2,44% per il numero di anni d’anzianità maturati alla data del 31.12.1995, come disposto dalla Sentenza delle Sezioni riunite della Corte dei Conti.
Dell’argomento ci siamo più volte occupati su questo notiziario flash (n. 11 del 18 marzo 2017; n. 39 del 15 settembre 2018; n. 44 del 21 ottobre 2018; n. 50 del 24 novembre 2018; n. 43 del 26 ottobre 2019; n.18 del 30 aprile 2020), seguendo, volta per volta, il corso del controverso andamento giurisprudenziale delle Sezioni territoriali della Corte dei Conti.
La circolare dell’Istituto nel riferirsi solo ai dipendenti del comparto difesa e ad alcune figure ad esso equiparate (Esercito, Marina, Aeronautica, Arma dei Carabinieri e Guardia di Finanza), sembra non includere tra i beneficiari della riliquidazione previdenziale i pensionati ex appartenenti al disciolto corpo delle Guardie di pubblica sicurezza (oggi Polizia di Stato), soggetti al sistema misto e assunti antecedentemente al 25 giugno 1982.
Si tratta di una omissione discutibile, considerato che per questi colleghi il possesso dello status di militare sussisteva comunque al momento dell’arruolamento e che gli stessi, al pari dei loro omologhi a status militare sono in possesso dei presupposti enucleati e indicati dal giudice Contabile. Si tratta, infatti, di personale soggetto al Sistema di calcolo Misto, che alla data del 31 dicembre 1995, aveva maturato “almeno quindici anni” ma meno di 18 anni di servizio utile. Ma al di là di quella che potrebbe anche essere una significativa omissione, il problema serio è che si è materializzata una sperequazione pensionistica, tra il personale militare e quello a status civile, assolutamente ingiustificata alla luce della legislazione primaria che disciplina i trattamenti normativi ed economici all’interno del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico.
Sulla questione il SIULP è già intervenuto con una nota inviata al Ministro dell’Interno, il cui contenuto è stato pubblicato sul n. 11 del 19 marzo 2021.
La rimozione di queste insostenibili sperequazioni all’interno del Comparto Sicurezza difesa e soccorso pubblico formerà oggetto di una specifica pregiudiziale che porremo sul tavolo del rinnovo del contratto di lavoro nell’ambito del cosiddetto “pacchetto specificità” che dovrà anche riguardare la definizione del problema della previdenza complementare per la quale da tempo sollecitiamo una soluzione espressamente “dedicata”.