Sul n. 10 del 7 MARZO 2026 del flash avevamo trattato il tema relativo all’applicazione degli incrementi pensionistici relativi alla speranza di vita e alla finestra mobile per rispondere ad alcune richieste di chiarimento pervenute in ordine ai requisiti di accesso ai trattamenti pensionistici ordinari.
Oggi l’INPS, con la circolare n. 28 del 16 marzo 2026 ha emanato indicazioni per l’applicazione delle disposizioni previste dalla legge 30 dicembre 2025, n. 199 (legge di Bilancio 2026), in relazione all’adeguamento dei requisiti pensionistici agli incrementi della speranza di vita per il biennio 2027-2028 previsto dal decreto direttoriale del Ministero dell’Economia e delle finanze, di concerto con il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, 19 dicembre 2025.
In premessa la circolare precisa che l’articolo 1, comma 185, della legge di Bilancio 2026 prevede che: “L’incremento dei requisiti di accesso al sistema pensionistico decorrente dal 1° gennaio 2027, stabilito con il decreto direttoriale del Ministero dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, da adottare ai sensi dell’articolo 12, comma 12-bis, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, limitatamente all’anno 2027, è applicato nella misura di un mese, fermo restando il predetto incremento dei requisiti di accesso al sistema pensionistico, stabilito dal citato decreto direttoriale, a decorrere dal 1° gennaio 2028 […]”.
Il decreto direttoriale del Ministero dell’Economia e delle finanze, di concerto con il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, 19 dicembre 2025, recante “Adeguamento dei requisiti pensionistici all’incremento speranza di vita” (Allegato n. 1), prevede che: “A decorrere dal 1° gennaio 2027, i requisiti di accesso ai trattamenti pensionistici di cui all’art. 12, commi 12-bis e 12-quater, fermo restando quanto previsto dall’ultimo periodo del predetto comma 12-quater,del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, sono ulteriormente incrementati di tre mesi e i valori di somma di età anagrafica e di anzianità contributiva di cui alla tabella B allegata alla legge 23 agosto 2004, n. 243, e successive modificazioni, sono ulteriormente incrementati di 0,3 unità”.
Pertanto, per effetto del combinato disposto delle citate disposizioni, l’incremento dei requisiti di accesso ai trattamenti pensionistici disposto dal decreto direttoriale 19 dicembre 2025, pari a tre mesi, si applica nella misura di un mese per l’anno 2027 e in misura intera di tre mesi per l’anno 2028.
Con riferimento al personale del comparto difesa, sicurezza e soccorso pubblico, il comma 180 dell’articolo 1 della legge di Bilancio 2026 prevede un incremento aggiuntivo dei requisiti di accesso al sistema pensionistico inferiori a quelli vigenti nell’AGO.
In particolare, per il personale militare delle Forze armate, compresa l’Arma dei carabinieri, del Corpo della Guardia di finanza, nonché per il personale delle Forze di polizia a ordinamento civile e del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, l’incremento aggiuntivo è pari a un mese per l’anno 2028, un ulteriore mese per l’anno 2029 e un ulteriore mese a decorrere dall’anno 2030.
Il successivo comma 181 del medesimo articolo prevede che con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della Difesa, del Ministro dell’Interno e del Ministro della Giustizia, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle finanze, sono individuate le specifiche professionalità per le quali, in ragione della specificità del peculiare impiego, non trova applicazione o si applica parzialmente l’incremento aggiuntivo di cui al citato comma 180.
Tanto premesso, in ordine all’adeguamento agli incrementi della speranza di vita dei requisiti per l’accesso al pensionamento del personale appartenente al comparto difesa, sicurezza e soccorso pubblico, la circolare in commento fornisce le seguenti indicazioni:
Il comma 180 dell’articolo 1 della legge di Bilancio 2026 prevede un ulteriore incremento dei requisiti di accesso al sistema pensionistico, per il personale militare delle Forze Armate, compresa l’Arma dei carabinieri, del Corpo della Guardia di finanza, nonché del personale delle Forze di polizia a ordinamento civile e del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco.
In particolare, tale comma dispone, in via aggiuntiva a quanto previsto dai commi da 185 a194 del medesimo articolo 1, fermo quanto stabilito dal comma 181, l’incremento di un mese per l’anno 2028, di un ulteriore mese per l’anno 2029 e di un ulteriore mese a decorrere dall’anno 2030 dei requisiti di accesso al sistema pensionistico inferiori a quelli vigenti nell’AGO.
Il successivo comma 181 stabilisce che con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della Difesa, del Ministro dell’Interno e del Ministro della Giustizia, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle finanze, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica e tenuto conto delle misure di cui al comma 182 dell’articolo 1 in argomento, sono individuate le specifiche professionalità per le quali, in ragione della specificità del peculiare impiego, l’incremento aggiuntivo di cui al comma 180 possa non trovare applicazione o si applichi parzialmente.
Pertanto, con riferimento alla disciplina introdotta dai citati commi 180 e 181, l’INPS fa riserva di fornire successive indicazioni a seguito dell’emanazione del citato decreto.
Conseguentemente, stante il combinato disposto del decreto direttoriale 19 dicembre 2025 e dell’articolo 1, comma 185, della legge di Bilancio 2026, e facendo salvi gli effetti del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all’articolo 1, comma 181, i requisiti anagrafico e contributivo – qualora l’accesso al pensionamento avvenga indipendentemente dall’età – previsti per il trattamento pensionistico in favore del personale del comparto sicurezza sono incrementati come segue:
- di un mese per l’anno 2027;
- di tre mesi per l’anno 2028.
Si riportano di seguito i requisiti per l’accesso al pensionamento per il biennio 2027-2028 così come indicati dalla circolare in commento.
Pensione di vecchiaia (art. 2 del decreto legislativo n. 165 del 1997)
A decorrere dal 1° gennaio 2027, nei confronti di coloro che raggiungano il limite di età previsto in relazione alla qualifica o al grado di appartenenza e non abbiano a tale data già maturato i requisiti previsti per la pensione di anzianità, il requisito anagrafico è incrementato di un mese rispetto a quello previsto per il biennio 2025-2026, mentre per l’anno 2028 l’incremento è pari a tre mesi.
Restano in ogni caso fermi il regime delle decorrenze introdotto dall’articolo 12, commi 1 e 2, del decreto-legge n. 78 del 2010, (c.d. finestra mobile) e le indicazioni fornite con il messaggio n. 545 del 10 gennaio 2013.
Pensione di anzianità (art. 6 del decreto legislativo n. 165 del 1997)
A decorrere dal 1° gennaio 2027 l’accesso alla pensione di anzianità, fermo restando il regime delle decorrenze previsto dall’articolo 12, comma 2, del decreto-legge n. 78 del 2010, avviene con i seguenti requisiti:
- raggiungimento di un’anzianità contributiva di 41 anni e 1 mese, indipendentemente dall’età;
- raggiungimento della massima anzianità contributiva corrispondente all’aliquota dell’80%, a condizione che essa sia stata raggiunta entro il 31 dicembre 2011, e in presenza di un’età anagrafica di almeno 54 anni e 1 mese;
- raggiungimento di un’anzianità contributiva non inferiore a 35 anni e con un’età anagrafica di almeno 58 anni e 1 mese.
A decorrere dal 1° gennaio 2028 l’accesso alla pensione di anzianità, fermo restando il regime delle decorrenze previsto dall’articolo 12, comma 2, del decreto-legge n. 78 del 2010, avviene con i seguenti requisiti:
- raggiungimento di un’anzianità contributiva di 41 anni e 3 mesi, indipendentemente dall’età;
- raggiungimento della massima anzianità contributiva corrispondente all’aliquota dell’80%, a condizione che essa sia stata raggiunta entro il 31 dicembre 2011, e in presenza di un’età anagrafica di almeno 54 anni e 3 mesi;
- raggiungimento di un’anzianità contributiva non inferiore a 35 anni e con un’età anagrafica di almeno 58 anni e 3 mesi.
Continuano a trovare applicazione le disposizioni di cui all’articolo 18, comma 22-ter, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. Detta disposizione disciplina gli effetti della cosiddetta finestra mobile prevedendo che i soggetti che maturano i previsti requisiti per il diritto al pensionamento indipendentemente dall’età anagrafica conseguono il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico con un posticipo ulteriore di un mese dalla data di maturazione dei previsti requisiti rispetto a quello stabilito per coloro che maturano i requisiti nell’anno 2012, di due mesi per coloro che maturano i requisiti nell’anno 2013 e di tre mesi per coloro che maturano i requisiti a decorrere dal 1° gennaio 2014.
Ricapitolando, come già chiarito su queste pagine (n. 10 del 7 marzo 2026), per i dipendenti della Polizia di Stato, il collocamento a riposo d’ufficio, continua ad avvenire al raggiungimento dell’età massima prescritta per la permanenza in servizio in relazione alla qualifica rivestita:
- 65 anni per il dirigente generale;
- 63 anni per il dirigente superiore;
- 60 anni per le qualifiche inferiori.
Tuttavia, come già chiarito, se al compimento dei già menzionati limiti di età il dipendente non abbia già maturato i requisiti previsti per il conseguimento della pensione di anzianità, dovranno applicarsi, sino alla maturazione dei menzionati requisiti, non solo l’incremento previsto per l’adeguamento alla speranza di vita di cui all’articolo 12 comma dodici quater del decreto-legge n. 78/2010 convertito con modificazioni con la legge n.122/2010 e successive modificazioni e integrazioni, ma anche quello relativo alla finestra mobile di cui all’articolo 12 comma 12 bis, del D.L. 78/2010 s.m.i. e dall’ art 18 comma 22 ter, legge 111/2011). Conseguentemente, a completamento del quadro informativo, occorre precisare che per gli anni 2027 e 2028, a prescindere dalla maturazione del diritto, il trattamento pensionistico di anzianità si consegue al raggiungimento di 59 anni e 1 mese e 36 anni di contribuzione.



