Normativa

Cittadinanza italiana – le regole dopo la riforma

· SIULP - Sindacato Italiano Unitario Lavoratori di Polizia

Cittadinanza italiana – le regole dopo la riforma

L’ordinamento italiano disciplina la cittadinanza per nascita con la legge n. 91 del 5 febbraio 1992 e successive modificazioni. Il principio cardine è lo ius sanguinis: è cittadino italiano per nascita il figlio di padre o madre italiani, indipendentemente dal luogo di nascita.

In Italia l’acquisto automatico della cittadinanza per nascita sul territorio resta limitato ai figli di genitori ignoti, di apolidi o di stranieri che non trasmettono la propria cittadinanza. È possibile mantenere la doppia cittadinanza.

Al di fuori dell’acquisto per nascita, la cittadinanza italiana si ottiene su domanda in tre forme distinte:

  • per iure communicationis, ossia per trasmissione all’interno del nucleo familiare: matrimonio con cittadino italiano (con residenza legale in Italia da almeno due anni, o tre se residenti all’estero), riconoscimento di filiazione o adozione;
  • per naturalizzazione, su concessione del Capo dello Stato a favore di stranieri discendenti da emigrati italiani, di chi ha prestato servizio militare in Italia o ricoperto pubblici impieghi per almeno cinque anni;
  • per beneficio di legge, al verificarsi di presupposti legati alla residenza: lo straniero che risiede legalmente in Italia da almeno dieci anni, oppure da almeno tre anni se figlio o nipote di cittadini italiani per nascita, o ancora il cittadino UE residente da almeno quattro anni e l’apolide o rifugiato residente da almeno cinque.

Fino al 27 marzo 2025, la trasmissione della cittadinanza per discendenza non aveva limiti generazionali: un pronipote o un discendente di quarta generazione poteva ottenere il riconoscimento della cittadinanza italiana risalendo l’albero genealogico, a prescindere da qualsiasi legame effettivo con il Paese. Il meccanismo aveva generato centinaia di migliaia di domande, paralizzando consolati e tribunali — in particolare con i fascicoli provenienti da Argentina, Brasile e Venezuela.

Il decreto-legge n. 36/2025, convertito nella legge n. 74 del 23 maggio 2025 (cosiddetto Decreto Tajani), ha introdotto per la prima volta un limite esplicito: può essere dichiarato cittadino italiano per discendenza solo chi ha almeno un genitore o un nonno già in possesso — e mai uscito — della cittadinanza italiana. Chi vanta un antenato più lontano è escluso dal riconoscimento automatico, salvo specifici meccanismi di riacquisto legati alla residenza sul territorio nazionale. La legge prevede anche una finestra transitoria per chi, nato in Italia o residente per almeno due anni, abbia perso la cittadinanza per disposizioni della legge del 1912: può riacquistarla con una dichiarazione da presentare entro il 31 dicembre 2027, versando un contributo di 250 euro.

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La Corte Costituzionale ha confermato la legittimità della riforma ritenendo infondate le questioni di legittimità costituzionale sul nuovo art. 3-bis della legge n. 91/1992 sollevate dal Tribunale di Torino. Con il comunicato del 12 marzo 2026, la Corte Costituzionale ha dichiarato le questioni in parte non fondate e in parte inammissibili.

La Consulta ha confermato che il legislatore gode di ampia discrezionalità nella disciplina della cittadinanza, purché i criteri adottati non siano manifestamente arbitrari: il limite generazionale al genitore e al nonno rientra in questa discrezionalità. Per i minori di origine straniera nati in Italia, la condizione giuridica resta legata in prima battuta allo status dei genitori: se il genitore straniero ottiene la cittadinanza italiana dopo dieci anni di residenza legale, questa si trasmette ai figli per ius sanguinis. In alternativa, i minori nati in Italia possono presentare domanda di riconoscimento della cittadinanza al compimento dei 18 anni — e non oltre il 19° — a condizione di dimostrare la residenza ininterrotta sul territorio italiano.

Nella pratica, i margini di errore sono stretti. Una permanenza all’estero anche breve interrompe il decorso dei termini; un’iscrizione tardiva all’anagrafe — spesso conseguenza della condizione di irregolarità temporanea di un genitore — fa slittare il punto di partenza del computo. Il risultato è la de facto esclusione dalla cittadinanza di minori cresciuti e scolarizzati in Italia, privi tuttavia dei diritti che la cittadinanza formale garantisce.

Sul fronte documentale, la procedura richiede certificati del Paese d’origine — talvolta impossibili da ottenere — oltre alla certificazione di assenza di precedenti penali, all’ottemperanza degli obblighi fiscali e alla dimostrazione di autosufficienza economica.

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