Normativa

Responsabilità nei tamponamenti a catena

· SIULP - Sindacato Italiano Unitario Lavoratori di Polizia

Responsabilità nei tamponamenti a catena

Ogni automobilista che si trova nel mezzo della colonna ha una doppia veste. Egli è allo stesso tempo vittima del veicolo che lo segue e responsabile per l’urto contro quello che lo precede. Questa responsabilità può cadere solo se il conducente fornisce la prova liberatoria. Deve dimostrare cioè di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno (Cass. sent. 26 gennaio 1995, n. 935; Cass. sent. 27 aprile 2015, n. 8487).

Nei tamponamenti tra mezzi in movimento, ogni veicolo è considerato responsabile dei danni causati alla parte posteriore del mezzo che lo precede. Allo stesso tempo, ha diritto a ricevere il risarcimento per i danni subiti nella propria parte posteriore dal conducente che lo segue (Tribunale Benevento sent. 22 gennaio 2010, n. 130).

Per quanto riguarda la parte anteriore del proprio mezzo, il conducente intermedio deve provvedere autonomamente alla riparazione, a meno che non provi la colpa esclusiva degli altri. Ad esempio: se l’auto A frena e l’auto B la colpisce perché troppo vicina, e poi l’auto C colpisce l’auto B, l’auto B pagherà i danni ad A ma sarà risarcita da C solo per la parte posteriore. Se la dinamica resta incerta e non si individua l’atto che ha generato i singoli urti, la colpa resta divisa tra tutti (Tribunale di Milano sent. 6 giugno 1994).

Il passeggero, definito tecnicamente terzo trasportato, riceve una tutela molto forte. Egli può beneficiare della presunzione di colpa dei conducenti per ottenere il risarcimento. Nel caso di un tamponamento a catena, la responsabilità del danno subito dal passeggero ricade interamente sul veicolo che ha tamponato il mezzo su cui egli viaggiava (Tribunale Benevento sent. 22 gennaio 2010, n. 130).

Il conducente ha l’obbligo di comportarsi con la massima prudenza. Questo dovere serve a bilanciare il pericolo insito nella guida. Per evitare di pagare i danni, il conducente deve provare che la collisione è avvenuta per una causa a lui non imputabile. Deve dimostrare di aver osservato le distanze e le norme stradali e di non aver potuto fare nulla per impedire lo scontro (Tribunale di Lodi sent. 8 marzo 2001, n. 230).

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La situazione cambia completamente se le auto sono ferme, ad esempio a un semaforo o in coda. In questo caso non si applica la colpa divisa al 50%. La giurisprudenza stabilisce che l’unico responsabile di tutti gli scontri è il conducente che ha dato inizio alla catena. Si tratta dell’ultimo veicolo della fila che, arrivando a velocità eccessiva o con distrazione, colpisce l’auto ferma davanti a sé (Cass. sent. 19 febbraio 2013, n. 4021). L’urto del primo veicolo fermo si ripercuote su tutti gli altri come un effetto domino. Poiché i veicoli intermedi erano fermi e rispettavano la sosta, essi non hanno alcuna colpa per i danni successivi (Corte d’Appello Firenze sent. 29 gennaio 2009, n. 102). In questa ipotesi, l’ultimo guidatore della colonna deve risarcire tutti i danni provocati alla fila di mezzi (Tribunale Salerno sent. 2 gennaio 2008, n. 3).

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