Normativa

Assistenza alla medesima persona in condizione di disabilità da parte di più Caregiver

· SIULP - Sindacato Italiano Unitario Lavoratori di Polizia

Assistenza alla medesima persona in condizione di disabilità da parte di più Caregiver

Assistenza alla medesima persona in condizione di disabilità da parte di più Caregiver - Disciplina applicabile nei casi di violazione dei limiti di legge

Con la circolare n. 100 del 18 settembre 2026 l’INPS illustra la disciplina applicabile nei casi di superamento del limite complessivo di tre giorni mensili di permesso o di contestuale fruizione degli stessi, per l’assistenza alla medesima persona in condizione di disabilità da parte di più lavoratori dipendenti.

Invero, l’articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, riconosce il diritto ai permessi in argomento, nel limite massimo complessivo di tre giorni mensili fruibili alternativamente tra tutti gli aventi diritto poiché il decreto legislativo 30 giugno 2022, n. 105, nel riformulare il comma 3 dell’articolo 33 della legge n. 104/1992, ha eliminato il principio del “referente unico dell’assistenza”, in base al quale la fruizione dei giorni di permesso, previsti dal medesimo comma, non poteva essere autorizzata a più di un lavoratore dipendente - a esclusione dei genitori - per l’assistenza alla stessa persona in condizione di disabilità di cui all’articolo 3, comma 3, della medesima legge.

Pertanto, il diritto può essere riconosciuto, su richiesta, a più soggetti tra gli aventi diritto (circolare INPS n. 39 del 4 aprile 2023).

Se il legislatore, con la riformulazione dell’articolo 33, comma 3, della legge n. 104/1992, ha inteso garantire alle persone con disabilità la possibilità di essere assistite alternativamente da più familiari, resta fermo, tuttavia, il principio di fruizione dei permessi in via alternativa tra gli aventi diritto e il limite complessivo di tre giorni di permesso mensile, anche in caso di fruizione a ore, per l’assistenza alla medesima persona in condizione di disabilità.

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Tanto premesso, la circolare in argomento illustra la disciplina applicabile in caso di superamento del limite complessivo di tre giorni mensili di permesso nonché nei casi di contestuale fruizione degli stessi giorni per il medesimo disabile. La casistica si articola in due fattispecie:

1. Disciplina applicabile nei casi di superamento del limite complessivo di tre giorni mensili di permesso di cui all’articolo 33, comma 3, della legge n. 104/1992, per l’assistenza alla medesima persona con disabilità da parte di più aventi diritto.

Ferma restando la necessaria pianificazione congiunta per la gestione dell’assistenza alla persona con disabilità da parte dei familiari aventi diritto, l’eventuale superamento del limite complessivo di tre giorni, si configura come una violazione di legge e determina l’obbligo di effettuare il relativo recupero da parte dell’Istituto.

La disciplina applicabile in tali casi si fonda sul principio della priorità temporale nell’esercizio di un diritto.

In applicazione di tale principio, l’avvenuta fruizione del beneficio da parte di un familiare avente diritto comporta l’esaurimento del diritto stesso nei confronti di tutti gli altri familiari anche se autorizzati dall’INPS. Pertanto, il raggiungimento del limite di tre giorni complessivi, determina l’indebito esercizio del diritto da parte dei familiari che ne fruiscano oltre il terzo giorno.

Nel caso in cui sia accertato il superamento del limite massimo mensile di tre giorni tra tutti gli aventi diritto per l’assistenza alla medesima persona, si deve procedere al recupero dell’indebito a carico del lavoratore dipendente che ha fruito dei giorni e/o delle ore in eccesso, rispetto ai limiti normativamente previsti, ad avvenuto esaurimento del diritto da parte di un altro familiare.

A titolo esemplificativo la circolare contempla il seguente esemplare caso:

Lavoratore A e lavoratore B sono entrambi autorizzati alla fruizione di tre giorni di permesso di cui all’articolo 33, comma 3, della legge n. 104/1992, per assistere la medesima persona con disabilità:

- 5 marzo 2026: giornata di permesso fruita dal lavoratore A;

- 18 marzo 2026: giornata di permesso fruita dal lavoratore A;

- 25 marzo 2026: giornata di permesso fruita dal lavoratore B;

- 30 marzo 2026: giornata di permesso fruita dal lavoratore B.

La giornata di permesso del 30 marzo 2026 risulta indebitamente fruita, in quanto il limite complessivo mensile di tre giorni è già stato raggiunto nella giornata del 25 marzo 2026.

Pertanto, in tale caso, si deve procedere al recupero dell’indebito a carico del lavoratore B.

2. Disciplina applicabile nei casi di contestuale fruizione dei giorni mensili di permesso di cui all’articolo 33, comma 3, della legge n. 104/1992, per l’assistenza alla medesima persona con disabilità da parte di più aventi diritto.

I familiari della persona con disabilità sono tenuti alla pianificazione congiunta dell’assistenza anche al fine del rispetto del principio, legislativamente previsto, dell’alternanza nella fruizione dei giorni di permesso in argomento.

Pertanto, l’eventuale fruizione dei giorni di permesso di cui all’articolo 33, comma 3, della legge n. 104/1992, da parte di più soggetti aventi diritto, per lo stesso familiare, nella medesima giornata e/o nelle medesime ore, si configura come una violazione di legge e determina l’obbligo di recupero da parte dell’Istituto.

In tale ipotesi, non sussistendo una priorità temporale nell’esercizio del diritto fruito da parte dei soggetti autorizzati nelle medesime giornate/ore, l’indebita fruizione è riferita, in parti uguali, a tutti i lavoratori che hanno goduto contestualmente del beneficio, in applicazione del criterio di ripartizione proporzionale dell’indebito tra i diversi beneficiari.

Conseguentemente, si deve procedere al recupero della prestazione indebita nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti, che hanno fruito dei permessi in argomento nella medesima giornata e/o nelle medesime ore, suddividendo l’indebito in parti uguali.

A titolo esemplificativo la circolare contempla il seguente esemplare caso:

Lavoratore A e lavoratore B sono entrambi autorizzati alla fruizione di tre giorni di permesso di cui all’articolo 33, comma 3, della legge n. 104/1992 per assistere la medesima persona con disabilità:

- 5 marzo 2026: giornata di permesso fruita dal lavoratore A;

- 18 marzo 2026: giornata di permesso fruita contestualmente sia dal lavoratore A che dal lavoratore B;

- 25 marzo 2026: giornata di permesso fruita dal lavoratore B.

La giornata del 18 marzo 2026, fruita a titolo di permesso da entrambi i lavoratori, risulta indebita al 50% per il lavoratore A e al 50% per il lavoratore B. In tale caso si deve procedere, pertanto, al recupero dell’indebito, pari al 50% rapportato all’orario lavorativo rispettivamente previsto per ciascun lavoratore. 

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