Detrazione spese di ristrutturazione della prima casa sostenute dal coniuge non proprietario
10 giugno 2025 · SIULP Nazionale

Detrazione spese di ristrutturazione della prima casa sostenute dal coniuge non proprietario
A beneficio di quanti ci hanno chiesto chiarimenti, si precisa che il coniuge ha diritto al Bonus ristrutturazioni come tutti i familiari conviventi con il proprietario dell’immobile, anche se non è proprietario dell’abitazione, purché ne abbia un titolo di godimento (bisogna essere conviventi con il proprietario, comproprietari o titolari di altro diritto di godimento) e sostenga in prima persona la spesa da detrarre.
Occorre, dunque, che il familiare convivente con il proprietario della casa sostenga effettivamente le spese di ristrutturazione con pagamento tracciabile e conservi la relativa fattura a sé intestata e potrà beneficiare la detrazione (che per i lavori sulla prima casa nel 2025 resta pari al 50%, scendendo di aliquota per le altre abitazioni). Dal bonifico parlante devono risultare le consuete voci:
- causale del versamento, con specifico riferimento alla norma agevolativa (per le ristrutturazioni edilizie, la dicitura deve riportare l’articolo 16-bis del Dpr 917/1986);
- codice fiscale del beneficiario delle detrazioni;
- codice fiscale o la partita IVA del destinatario del pagamento.
- Il fatto che il conto corrente da cui è effettuato il pagamento sia personale o cointestato non è rilevante. In altri termini, il coniuge può effettuare il pagamento anche da un conto personale.
Bonus Mobili per il 20267 aprile 2026
Progetto “AscoltaMi” del Ministero dell’Istruzione5 aprile 2026
Bonus fiscale per lavori su tettoie e pergole12 marzo 2026
