I contributi per cessione di energia elettrica aumentano il reddito imponibile
30 agosto 2026 · Stefano Caponi Dev

Le somme corrisposte per la cessione dell’energia prodotta in eccedenza concorrono alla formazione del reddito complessivo come redditi diversi, ai sensi dell’articolo 67, comma 1, lettera i), del DPR n. 917/1986.
La tassazione dei redditi da cessione dell’energia fotovoltaica riguarda le somme riconosciute per l’energia immessa nella rete e venduta al GSE.
Invero, i compensi per la vendita o la cessione dell'energia elettrica in esubero (come nel Ritiro Dedicato o per le eccedenze dello Scambio sul Posto) aumentano il reddito imponibile IRPEF, tranne nel caso del puro contributo in conto scambio che funge da rimborso.
Per i privati, queste somme rientrano nei "redditi diversi". I corrispettivi percepiti dal Gestore dei Servizi Energetici per l'energia immessa in rete vanno dichiarati integralmente fatta eccezione per il contributo in Conto Scambio che non costituisce un guadagno ma un rimborso parziale della bolletta; quindi, non è tassabile e non va inserito nella dichiarazione. Nel Modello 730: Vanno indicati nel Quadro D, rigo D5 (codice 1). Modello Redditi PF: Vanno inseriti nel Quadro RL, rigo RL14.Dati: È possibile prelevare la Certificazione Unica o l'elenco dei corrispettivi direttamente dall'area clienti del portale GSE. La regola dei "redditi diversi" vale per impianti domestici fino a 20 kW di potenza. Sopra questa soglia o in caso di cessione totale, l'attività può assumere carattere commerciale con obbligo di Partita IVA.
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