Cumulabilità della pensione privilegiata con uno stipendio corrisposto da una P.A.
· SIULP - Sindacato Italiano Unitario Lavoratori di Polizia

L’articolo 139 del D.P.R. 1092/1973 consente di percepire la pensione privilegiata per causa di servizio insieme a uno stipendio corrisposto da una Pubblica Amministrazione a condizione che il nuovo rapporto di servizio sia diverso da quello che ha dato origine alla pensione.
Il riferimento centrale è l’articolo 139 del D.P.R. 1092/1973, secondo cui la pensione privilegiata o l’assegno rinnovabile sono cumulabili con un trattamento di attività o con un’altra pensione derivanti da un rapporto di servizio diverso da quello che ha prodotto il trattamento privilegiato.
Le Sezioni Riunite della Corte dei Conti, con la sentenza n. 42/2017/QM del 14 dicembre 2017, hanno confermato questo principio riconoscendo la possibilità di cumulo quando venga accertato che il nuovo rapporto è diverso da quello precedente. La pronuncia è particolarmente indicativa perché la diversità può sussistere persino nell’ambito della stessa amministrazione, come nel passaggio da un rapporto militare a un rapporto civile.
Una volta accertata la compatibilità ai sensi dell’articolo 139, rimane da stabilire quale importo della pensione privilegiata possa essere cumulato con lo stipendio.
L’INPS ricomprende infatti la pensione di privilegio della Gestione Dipendenti Pubblici fra i trattamenti pensionistici di inabilità soggetti alle specifiche regole sul cumulo con i redditi da lavoro.
Per il lavoro dipendente, l’articolo 72, comma 2, della Legge 388/2000 stabilisce che la quota di pensione eccedente il trattamento minimo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti è cumulabile con il reddito da lavoro nella misura del 50%. L’INPS richiama espressamente questa disciplina anche per i trattamenti pensionistici privilegiati della Gestione Dipendenti Pubblici.
La riduzione del 50%, però, non equivale alla perdita della metà dell’intera pensione privilegiata: il meccanismo riguarda la quota del trattamento eccedente il minimo pensionistico e opera secondo le regole di incumulabilità previste dalla normativa previdenziale.
Per accertare quando il cumulo può essere integrale va verificata anche l’anzianità contributiva utilizzata per la pensione. Nella propria disciplina generale sul cumulo l’INPS precisa che le pensioni e gli assegni di invalidità liquidati con almeno 40 anni di contribuzione sono interamente cumulabili con i redditi da lavoro dipendente e autonomo, mentre indica fra i trattamenti ancora soggetti ai limiti quelli liquidati con meno di 40 anni.
Per una pensione privilegiata è quindi necessario conoscere anche anzianità contributiva, decorrenza e caratteristiche del trattamento prima di quantificare l’eventuale trattenuta.
È corretto anche il richiamo all’articolo 19 del D.L. 112/2008, che dal 2009 ha liberalizzato il cumulo fra redditi da lavoro e numerosi trattamenti pensionistici. Questa disposizione non ha però cancellato il regime specifico applicabile alla pensione privilegiata.
La Corte costituzionale, con la sentenza n. 241/2016, ha confermato la legittimità della disciplina che assimila ai fini del cumulo le pensioni privilegiate ai trattamenti di invalidità, mantenendo quindi limiti più restrittivi rispetto alle normali pensioni di anzianità.
Va verificato separatamente il regime economico applicabile alla pensione:
in presenza dei presupposti per l’incumulabilità con redditi da lavoro dipendente può operare la limitazione del 50% sulla quota eccedente il trattamento minimo;
con almeno 40 anni di contribuzione, secondo le regole INPS sul cumulo dei trattamenti di invalidità, può invece trovare applicazione il cumulo integrale.



