Possibilità di “scambiare” le maggiorazioni di servizio maturate nel sistema contributivo

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Possibilità di “scambiare” le maggiorazioni di servizio maturate nel sistema contributivo con il riscatto di periodi collocati nel più vantaggioso sistema retributivo

L’INPS, con il Messaggio n. 981 del 20 marzo 2026 e a seguito della sentenza della Corte dei Conti n. 8/2025/QM/SEZ, ha fornito chiarimenti sulla facoltà di riscatto ai fini pensionistici per i periodi di servizio comunque prestato, ai sensi dell’articolo 5, comma 3, del D.Lgs. n. 165/1997.

La decisione in argomento rappresenta un’opportunità strategica per conseguire un considerevole aumento della rendita pensionistica.

La normativa di riferimento è il Decreto Legislativo n. 165/1997, che prevede un limite massimo di cinque anni per le cosiddette “maggiorazioni” di servizio, ovvero gli aumenti figurativi concessi per i periodi di impiego operativo.

Il decreto prevede due modi per accumulare tali maggiorazioni:

Automaticamente, per i servizi svolti con percezione delle relative indennità (art. 5, comma 1).

A domanda, tramite riscatto oneroso di “periodi di servizio comunque prestato” (art. 5, comma 3).

Fino a poco tempo fa, secondo la Circolare INPS n. 119 del 2018, se un dipendente del comparto sicurezza avesse già raggiunto il tetto massimo di cinque anni di maggiorazioni automatiche, la sua domanda di riscatto per altri periodi sarebbe stata sistematicamente respinta.

La sentenza n. 8/2025 delle Sezioni Riunite della Corte dei Conti ha introdotto un principio più favorevole prevedendo una possibilità di scelta da parte dell’interessato, consistente nella possibilità di sostituire le maggiorazioni maturate gratuitamente con il riscatto oneroso di periodi di servizio più vecchi, ricadenti nel sistema retributivo.

Detta facoltà è consentita anche a chi ha già superato il limite di cinque anni di maggiorazioni, a condizione che il totale valorizzato non superi comunque il tetto quinquennale

Questa nuova interpretazione è particolarmente vantaggiosa per tutto il personale che ha un sistema pensionistico “misto”, ovvero coloro che hanno anzianità contributiva sia prima che dopo il 31 dicembre 1995. Costoro, avvalendosi della menzionata facoltà di riscatto possono “spostare” l’anzianità contributiva utile nel periodo di calcolo retributivo, incrementando la Quota A della pensione con l’aumento dell’anzianità maturata al 31/12/1995.

Ovviamente, l’incremento dell’anzianità contributiva precedente al 1° gennaio 1996 potrebbe consentire altresì l’accesso al Sistema Interamente Retributivo se, grazie al riscatto, l’anzianità complessiva al 31 dicembre 1995 raggiungesse i 18 anni.

Con il messaggio n. 981 del 20 marzo 2026, l’INPS precisa che il personale della Polizia di Stato, della Polizia Penitenziaria e della Guardia di Finanza è, nella generalità dei casi, destinatario dell’indennità pensionabile e, pertanto, beneficiario degli aumenti del periodo di servizio di cui all’articolo 3, comma 5, della legge 27 maggio 1977, n. 284 il quale dispone che, ai fini pensionistici, il servizio comunque prestato con percezione dell’indennità per servizio d’istituto è computato con l’aumento di un quinto.

Con riferimento alla facoltà di riscatto in argomento, le rispettive Amministrazioni datrici di lavoro, hanno chiarito che i periodi svolti in qualità di allievo presso le Scuole di formazione, gli Enti addestrativi o gli Istituti di istruzione, nonché il periodo di servizio militare, devono essere qualificati come servizio comunque prestato.

Pertanto, il personale interessato può presentare domanda di riscatto ai fini pensionistici ai sensi dell’articolo 5, comma 3, del decreto legislativo n. 165/1997, per la maggiorazione di un quinto riferita ai periodi di servizio comunque prestato senza percezione dell’indennità pensionabile, secondo le istruzioni fornite al paragrafo 3 del presente messaggio.

Il personale delle Forze di polizia a ordinamento civile, limitatamente al periodo relativo al corso di allievo presso le Scuole di polizia collocato temporalmente a decorrere dal 1° gennaio 1998, per il quale è già previsto il riscatto oneroso del periodo secondo le indicazioni fornite con la nota operativa INPDAP n. 11 del 18 marzo 2010, cui si fa rinvio, non può avvalersi della possibilità di riscatto degli aumenti del periodo di servizio comunque prestato di cui all’articolo 5, comma 3, del decreto legislativo n. 165/1997 per il medesimo periodo.

Pertanto, la facoltà di riscatto di cui all’articolo 5, comma 3, del decreto legislativo n. 165/1997 è esclusa per i corsi di allievo collocati temporalmente a decorrere dal 1° gennaio 1998.

Ulteriori precisazioni Le istruzioni operative illustrate si applicano a tutte le domande di riscatto ancora giacenti alla data di pubblicazione del presente messaggio.

Sulla base di tali indicazioni, possono essere oggetto di riesame, su istanza di parte, anche le domande già respinte, qualora non sia decorso il termine per la proposizione del ricorso amministrativo o risulti pendente ricorso tempestivamente presentato al competente Comitato di vigilanza.

Resta ferma la facoltà per l’interessato di presentare una nuova domanda di riscatto secondo le modalità e i termini ordinariamente previsti.

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