prolungamento del periodo di elevazione del trattamento economico per congedo parentale
· SIULP - Sindacato Italiano Unitario Lavoratori di Polizia

art. 1, commi 217 e 218, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, che ha modificato l’articolo 34 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, determinando il prolungamento del periodo di elevazione del trattamento economico per congedo parentale. – Applicabilità al personale della Polizia di Stato.
La Legge di bilancio per il 2025 (legge 30 dicembre 2024, n. 207) e, in particolare, Part. 1, commi 217 e 218, ha ulteriormente esteso la previsione dell’art. 34, comma 1, del decreto legislativo n. 151 del 2001, che, pertanto, nella nuova formulazione, stabilisce che “Per i periodi di congedo parentale di cui all ‘articolo 32, fino al dodicesimo anno di vita del figlio, a ciascun genitore lavoratore spetta per tre mesi, non trasferibili, un ’indennità pari al 30per cento della retribuzione, elevata, in alternativa tra i genitori, per la durata massima complessiva di due mesi fino al sesto anno di vita del bambino, alla misura dell ’80 per cento della retribuzione e, per la durata massima di un ulteriore mese fino al sesto anno di vita del bambino, all ’80 per cento della retribuzione (…) ”,
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