Corte di Cassazione

Responsabilità del gestore di un blog per i commenti diffamatori postati dagli utenti

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Responsabilità del gestore di un blog per i commenti diffamatori postati dagli utenti

Per evitare commenti diffamatori il gestore di un blog non è tenuto controllare preventivamente i commenti degli utenti ma può essere chiamato a rispondere dei danni prodotti dalla permanenza online di contenuti diffamatori quando ne abbia acquisito concreta conoscenza e, pur potendo intervenire, non provveda tempestivamente alla loro rimozione.

Il principio è stato ribadito dalla Prima sezione civile della Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 22999/2026 pubblicata il 10 luglio 2026, che ha confermato la condanna di un blogger al pagamento di 23mila euro a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale nei confronti di un giornalista.

La decisione è particolarmente significativa poiché affronta il delicato rapporto tra libertà di espressione online e tutela della reputazione individuale, chiarendo che l’assenza di un obbligo di controllo preventivo non significa che il gestore possa ignorare integralmente i contenuti illeciti.

La questione di fatto ha riguardato la richiesta di risarcimento avanzata da un giornalista per la comparsa, su un blog, di numerosi commenti offensivi postati nei suoi confronti in quanto autore di un articolo che aveva smascherato una fake news relativa alle rivendicazioni oggetto di una manifestazione di protesta organizzata davanti alla Questura da alcuni richiedenti asilo, ospitati in un centro di accoglienza.

Per il professionista la vicenda aveva avuto conseguenze dirette anche sul piano lavorativo, con diversi esposti presentati al Consiglio dell’Ordine dei giornalisti e un procedimento disciplinare successivamente archiviato.

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L’azione giudiziaria era finalizzata al risarcimento dei danni arrecati alla reputazione personale e professionale, nonché dei pregiudizi subiti sul piano psicologico, familiare e, più in generale, esistenziale.

La responsabilità del blogger veniva riconosciuta dal Tribunale per non avere questi tempestivamente rimosso i commenti diffamatori comparsi sul blog ad opera di terzi. Per i giudici, infatti, la responsabilità sussisteva anche se nei commenti non era indicato espressamente il nome della persona offesa, quando il complesso degli elementi disponibili consentisse ai destinatari dei commenti di individuare agevolmente la persona offesa, come accertato nel caso concreto.

Successivamente, la decisione del Tribunale veniva confermata in appello e il caso approdava alla cognizione della suprema Corte di Cassazione che ha subito chiarito che sul blogger non grava un obbligo generale di controllo preventivo del tenore dei messaggi pubblicati dagli utenti.

Tuttavia, quando il gestore del sito acquisisce concreta conoscenza dei contenuti e dispone di elementi sufficienti per riconoscerne la natura manifestamente lesiva, deve attivarsi e intervenire per impedire che il contenuto illecito continui a essere diffuso.

La mancanza di un intervento in tal senso, quando accompagnata dalla consapevolezza dell’esistenza di un illecito pur non direttamente commesso, può concorrere alla prosecuzione della diffusione dell’offesa.

L’ordinanza 22999/2026 richiama anche l’orientamento formatosi in sede penale. In materia di diffamazione è stato affermato che il blogger può rispondere del reato nella forma aggravata prevista dall’art. 595, comma terzo, del Codice Penale, relativa all’offesa arrecata “con qualsiasi altro mezzo di pubblicità”, quando sia provato un suo consapevole e volontario concorso nella diffusione dei contenuti denigratori. Ciò può accadere proprio quando, dopo essere venuto a conoscenza dei commenti offensivi pubblicati da terzi sul proprio sito, non provveda tempestivamente alla loro rimozione e possibile ulteriore diffusione.

La responsabilità penale resta distinta da quella civile e richiede l’accertamento degli specifici elementi oggettivi e soggettivi del reato, compreso il consapevole e volontario concorso nella diffusione

L’ordinanza 22999/2026 della Suprema Corte affronta altresì il rapporto tra critica e corrispondenza dei fatti alla realtà. Vero è che la libertà di critica consente valutazioni soggettive, anche aspre, polemiche e non necessariamente imparziali. Tuttavia, secondo un consolidato principio giurisprudenziale della Cassazione, la critica deve poggiare su un nucleo fattuale vero o ragionevolmente verificato e rispettare gli ulteriori limiti elaborati dalla giurisprudenza (tra le altre, Cass. Sez. U. n. 28813/2011 e Cass. n. 2357/2018).

Non può quindi essere invocato l’uso legittimo del diritto di critica quando il giudizio negativo deriva dalla rappresentazione di fatti contrari alla realtà. In altre parole, la libertà di espressione non può trasformarsi nella possibilità di screditare una persona attraverso l’attribuzione consapevole di fatti ed eventi mai accaduti.

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