Corte di Cassazione

Valorizzazione previdenziale dei periodi di maternità antecedenti la costituzione del rapporto di lavoro

· SIULP - Sindacato Italiano Unitario Lavoratori di Polizia

Valorizzazione previdenziale dei periodi di maternità antecedenti la costituzione del rapporto di lavoro

L’argomento è stato trattato su queste pagine (flash n° 30/24 del 27 luglio 2024).

 

"L'articolo 25, comma 2, del Decreto legislativo n. 151 del 2001 (Testo unico in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità) prevede che i periodi corrispondenti al congedo obbligatorio di maternità, anche se avvenuti al di fuori di un rapporto di lavoro, sono considerati utili ai fini della pensione.

È importante chiarire subito un punto: non si tratta di un bonus in denaro né di un'indennità arretrata ma di contributi figurativi, cioè contributi che l'INPS riconosce pur senza che siano stati effettivamente versati, e che vengono accreditati, come prevede l'articolo 8 della Legge n. 155 del 1981, con effetto dal periodo in cui è avvenuta la nascita.

La condizione fondamentale è che la lavoratrice, al momento in cui presenta la domanda, possa vantare almeno cinque anni di contributi effettivi versati nel corso un'attività di lavoro dipendente. Questo significa che non è necessario aver già maturato i cinque anni quando è nato il bambino. Il requisito può essere raggiunto anche molti anni dopo. Una donna che ha avuto un figlio a vent'anni, quando ancora non lavorava, e che ha poi iniziato a lavorare come dipendente, potrà presentare la richiesta una volta raggiunta la soglia dei cinque anni.

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Contano i contributi versati come dipendente nel Fondo pensioni lavoratori dipendenti e anche nelle gestioni sostitutive o esclusive dell'Assicurazione generale obbligatoria (come quelle del pubblico impiego). Non sono invece sufficienti, da soli, i contributi versati esclusivamente come artigiana, commerciante o coltivatrice diretta. Il beneficio, nei casi previsti dalla legge, può essere riconosciuto anche al padre lavoratore.

C'è poi un paletto introdotto dall'articolo 2, comma 504, della Legge n. 244 del 2007 (Finanziaria 2008): il diritto spetta a chi risultava iscritto "in servizio" alla data del 27 aprile 2001, giorno di entrata in vigore del Testo unico. Secondo l'INPS, per l'Assicurazione generale obbligatoria è considerato in servizio chi a quella data era attivo e non ancora titolare di pensione.

 

Sul tema è intervenuta anche la Corte di Cassazione (Sezione Lavoro) che, con la sentenza n. 7385 del 19 marzo 2008 ha stabilito che l'accredito va riconosciuto indipendentemente da quando si è verificata la nascita e dal settore in cui la donna ha lavorato prima o dopo. Con la successiva sentenza n. 23037 del 12 novembre 2010 la Suprema Corte ha dato ragione a una lavoratrice contro l'INPS, chiarendo che i contributi figurativi spettano qualunque fosse la gestione di iscrizione all'epoca del parto, e perfino se in quel periodo la donna non era iscritta a nessuna gestione perché disoccupata.

L'accredito copre il periodo che corrisponde al congedo obbligatorio di maternità previsto per la nascita del figlio. Nella generalità dei casi si tratta di cinque mesi: due mesi prima del parto e tre mesi dopo, esattamente come avviene per una lavoratrice dipendente che va in maternità. La durata precisa, però, va calcolata in base alla normativa in vigore nel momento in cui è nato il bambino, perché nel corso degli anni le regole sono cambiate.

Una delle novità più importanti riguarda le maternità lontane nel tempo. In origine, infatti, l'articolo 14, comma 3, del Decreto legislativo n. 503 del 1992 consentiva l'accredito soltanto per le nascite avvenute dal 1° gennaio 1994 in poi. Con il Testo unico del 2001 quella norma è stata abrogata e il beneficio è stato esteso anche ai figli nati prima del 1994.

L'accredito figurativo non è automatico ma su domanda specifica, da presentare attraverso il servizio online dedicato all'"Accredito dei contributi figurativi per maternità al di fuori di un rapporto di lavoro", accessibile dal sito dell'Istituto con le proprie credenziali (SPID, CIE o CNS).

 

Alla richiesta vanno allegati i dati della madre e quelli relativi alla nascita del figlio, che possono essere forniti anche tramite dichiarazione sostitutiva (la classica autocertificazione).

La domanda va presentata prima di andare in pensione. La Corte dei Conti, con la sentenza n. 81/2017 ha infatti chiarito che il diritto spetta agli iscritti ancora attivi al momento della domanda.

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