Corte di Cassazione

Attività avviate su canali social da dipendenti pubblici

· SIULP - Sindacato Italiano Unitario Lavoratori di Polizia

Attività avviate su canali social da dipendenti pubblici

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 23816/2026, è intervenuta recentemente su un caso che ha riguardato un docente della scuola secondaria che, accanto al proprio lavoro, aveva avviato un'attività su YouTube dedicata a temi come comunicazione, relazioni sociali e crescita personale. 

I video, nel tempo, avevano iniziato a generare compensi tramite la monetizzazione pubblicitaria. Quando l'amministrazione scolastica è venuta a conoscenza della situazione, ha disposto la decadenza dal servizio per incompatibilità, ritenendo che quell’attività configurasse un vero e proprio impiego parallelo non consentito.

La legge distingue tre categorie di attività:

Ø quelle assolutamente incompatibili con il ruolo di dipendente pubblico;

Ø quelle che possono essere svolte senza bisogno di autorizzazione;

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Ø quelle che invece richiedono il via libera dell'amministrazione.

Nella fase di merito conseguente all’impugnazione della declaratoria di decadenza, il ricorso del docente era stato respinto poiché secondo i giudici di merito, l'attività non poteva rientrare nella categoria del lavoro autonomo semplice, ma configurava un'iniziativa economica vera e propria, non trattandosi, nel caso di specie, di semplice pubblicazione di contenuti, bensì di una cessione remunerata di spazi pubblicitari attraverso il sistema Google.

La continuità nel tempo, il livello di organizzazione e l'entità dei ricavi erano considerati elementi tipici di una vera e propria attività imprenditoriale, e non di un semplice hobby digitale.

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 23816/2026 confermava sostanzialmente la natura imprenditoriale dell'attività, limitandosi a evidenziare che se il rapporto di lavoro è part-time al 50% o meno, l'amministrazione non può applicare la decadenza in modo automatico, come se si trattasse di un dipendente a tempo pieno.

Secondo la Cassazione, avere un canale YouTube non equivale automaticamente a gestire un'impresa.

 Bisogna guardare a come viene svolta l'attività, a quanto viene remunerata e a quale struttura organizzativa la sostiene.

La decisione della Cassazione si riferisce al comparto scuola ma contiene indicazioni pratiche anche per chi lavora fuori dalla scuola.

È decisiva la natura giuridica dell'attività svolta poiché lavoro autonomo occasionale, libera professione o vera impresa sono situazioni molto diverse, con conseguenze differenti sul piano delle incompatibilità.

Pertanto, prima di aprire una partita IVA, monetizzare stabilmente un canale social o avviare una collaborazione esterna, la scelta più prudente resta verificare preventivamente la propria posizione con l’amministrazione di appartenenza, evitando così di trovarsi coinvolti in un contenzioso dall'esito incerto.  

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