Normativa

Indennità per ferie non godute - nuova normativa

· SIULP - Sindacato Italiano Unitario Lavoratori di Polizia

Indennità per ferie non godute - nuova normativa

L’articolo 1 del Decreto-Legge 7 agosto 2026, n. 144 ha riformulato la disciplina della monetizzazione delle ferie non godute. In sintesi:

-     la monetizzazione delle ferie è ammessa alla cessazione del rapporto di lavoro, secondo quanto previsto dall’articolo 1, comma 1, del D.L. n. 144/2026;

-     la PA deve invitare formalmente il dipendente a utilizzare le ferie e informarlo della possibile perdita dei giorni residui, ai sensi dell’articolo 1, comma 1, del D.L. n. 144/2026;

-     la scelta consapevole del lavoratore di non utilizzare le ferie esclude l’indennità e deve essere provata dal datore di lavoro, ai sensi dell’articolo 1, comma 1, del D.L. n. 144/2026;

-     la nuova disciplina riguarda le ferie maturate dopo l’entrata in vigore della legge di conversione, come stabilisce l’articolo 1, comma 2, del D.L. n. 144/2026.

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L’articolo 1 del D.L. n. 144/2026 modifica l’articolo 5, comma 8, del D.L. n. 95/2012 e sopprime la formula «in nessun caso» che escludeva la corresponsione di trattamenti economici sostitutivi.

Il nuovo testo mantiene al centro il diritto alla fruizione effettiva delle ferie. Il datore di lavoro è responsabile, attraverso i propri poteri organizzativi, di garantire al personale la possibilità di utilizzarle. L’indennità finanziaria interviene quindi alla fine del rapporto per dimissioni, pensionamento, licenziamento o scadenza del contratto, quando i giorni maturati non possono più essere trasformati in riposo, alla luce della possibilità effettivamente concessa al dipendente di utilizzare i giorni maturati e del suo comportamento.

Il D.L. n. 144/2026 impone al datore di lavoro di invitare formalmente il personale alla fruizione, informandolo in tempo utile delle conseguenze previste alla fine del periodo di riferimento o dell’eventuale periodo di riporto autorizzato.

La comunicazione assume un valore centrale anche ai fini della successiva monetizzazione delle ferie non godute. Il dipendente deve sapere che i giorni residui potranno andare perduti alla scadenza prevista e che la scelta consapevole di non utilizzarli può impedirne il pagamento alla fine del rapporto. Inoltre, grava sul datore di lavoro pubblico l’onere di dimostrare la scelta consapevole del dipendente. La legge trasforma quindi in un obbligo espresso la necessità di documentare l’invito alla fruizione, l’informazione fornita e le condizioni nelle quali il lavoratore ha deciso di non utilizzare le ferie.

Il D.L. n. 144/2026 porta nel testo legislativo principi già affermati dalla giurisprudenza italiana ed europea. La Corte costituzionale, con la sentenza n. 95/2016, aveva già chiarito che il divieto previsto dall’articolo 5, comma 8, del D.L. n. 95/2012 doveva tutelare il godimento effettivo delle ferie senza penalizzare il lavoratore che non avesse potuto usufruirne per cause a lui non imputabili.

La successiva sentenza UE sulla monetizzazione delle ferie dei dipendenti pubblici, pronunciata dalla Corte di giustizia il 18 gennaio 2024 nella causa C-218/22, Comune di Copertino, ha rafforzato questa impostazione. Anche le dimissioni volontarie possono dare diritto all’indennità quando il lavoratore non abbia potuto utilizzare le ferie e il datore non abbia dimostrato di avergli offerto una possibilità effettiva di farlo.

Nel 2026 anche il Consiglio di Stato, con le sentenze n. 2908 e n. 2909 del 12 aprile, ha ribadito il ruolo dell’imputabilità della mancata fruizione. Il diritto al compenso sostitutivo è riconosciuto quando l’assenza dal lavoro non dipende dalla volontà dell’interessato, mentre può essere escluso quando il mancato utilizzo deriva da una condotta riconducibile al dipendente.

Il diritto alla monetizzazione viene meno solo quando l’amministrazione prova che le ferie sono rimaste inutilizzate per una scelta consapevole del lavoratore, dopo aver adempiuto agli obblighi previsti dalla legge. La perdita dell’indennità richiede quindi una sequenza verificabile:

·     l’amministrazione ha messo il dipendente nella condizione effettiva di fruire delle ferie maturate;

·     il lavoratore ha ricevuto un invito formale alla fruizione prima della scadenza applicabile;

·     la comunicazione ha chiarito in tempo utile le conseguenze della mancata fruizione e la possibile perdita dell’indennità sostitutiva;

·     l’ente dispone degli elementi necessari per dimostrare che il mancato utilizzo deriva da una scelta consapevole del dipendente.

La decorrenza della nuova disciplina è legata alla legge di conversione del D.L. n. 144/2026. L’articolo 1, comma 2, stabilisce che le modifiche all’articolo 5, comma 8, del D.L. n. 95/2012 si applicano al periodo di ferie maturato successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione.

Per le ferie maturate prima di quella data continua a rilevare il precedente assetto normativo, interpretato alla luce delle pronunce intervenute negli anni. Corte costituzionale e Corte di giustizia UE avevano riconosciuto l’indennità nei casi in cui il mancato godimento derivasse da circostanze non imputabili al lavoratore.

La verifica della monetizzazione richiede di ricostruire il residuo ferie anno per anno attraverso le comunicazioni intercorse con l’amministrazione. Una volta accertato il diritto, occorre determinare la tassazione dell’indennità per ferie non godute varia in base all’anno di maturazione delle somme e alle circostanze che hanno impedito la fruizione.

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