Normativa

Sempre possibile raggiungere il mare attraversando i lidi

· SIULP - Sindacato Italiano Unitario Lavoratori di Polizia

Sempre possibile raggiungere il mare attraversando i lidi

 

 La spiaggia, anche quando è oggetto di una concessione balneare, rimane un bene demaniale marittimo, cioè pubblico, ai sensi dell'art. 822 del c.c. e dell'articolo 28 del Codice della navigazione.

Il concessionario riceve il diritto di organizzare e gestire quello spazio, non di trasformarlo in una proprietà chiusa al pubblico.

Anche l'art. 823 del c.c. ribadisce che eventuali diritti di terzi sui beni demaniali sono ammessi solo nei limiti fissati dalla legge, e proprio dentro questo perimetro si inserisce l'articolo 36 del Codice della navigazione, che consente sì un uso organizzato dell'arenile, ma sempre compatibile con il pubblico uso del mare.

Non a caso, molte ordinanze comunali dedicate alla stagione balneare - compresa quella prevista per Roma nel 2026 - richiedono espressamente passaggi verso l'acqua che siano aperti, ben visibili e segnalati, proprio per evitare che il varco diventi un ostacolo di fatto.

Advertising

MySIULP - la tessera digitale sempre con te

 

Pertanto, quando viene chiesto un ticket d'ingresso, se quella cifra corrisponde a un lettino, a un ombrellone, a una cabina, a una doccia o a un servizio di custodia, allora si tratta a tutti gli effetti di un contratto tra cliente e gestore, del tutto legittimo. Ma se quel denaro serve soltanto ad attraversare lo stabilimento per arrivare alla battigia e bagnarsi non è legittimo imporre un prezzo il un semplice transito verso un bene pubblico e demaniale.

La legge 296/2006, all'articolo 1, comma 251, lettera e), impone ai titolari delle concessioni di garantire accesso e passaggio liberi e gratuiti verso la battigia antistante l'area concessa, anche per fare il bagno. A questo si aggiunge l'articolo 11 della legge 217/2011, che richiama espressamente il diritto di raggiungere e utilizzare la battigia senza pagare, anche a fini di balneazione. Attenzione, però: questo non autorizza chi entra a piantare ombrellone e sdraio proprio sulla battigia, perché quella fascia deve restare libera per il transito, la sicurezza e i soccorsi, come previsto da molte ordinanze locali.

Il gestore può indicare un percorso preciso per raggiungere il mare, evitando che i clienti attraversino cabine, depositi o aree tecniche riservate al personale, e può presidiare gli spazi per garantire ordine e sicurezza.

Il Consiglio di Stato ha sintetizzato bene questo equilibrio, affermando che la fruizione collettiva del demanio resta la regola generale, mentre l'esclusività concessa al gestore rappresenta l'eccezione a quella regola. Questo significa che il varco verso il mare deve esistere davvero, essere visibile e utilizzabile senza ostacoli: se invece il passaggio è nascosto, di fatto inagibile o condizionato a un pagamento, il problema smette di essere una questione di organizzazione interna del lido e diventa una limitazione di un diritto pubblico su un bene dato in concessione.

Le conseguenze, sul piano amministrativo, per il gestore che trasforma il transito in un business attraverso una prassi ripetuta e documentata - ad esempio con foto, testimonianze o ricevute che dimostrino che il pagamento riguardava solo il passaggio possono consistere nella revoca della concessione.

Sul piano penale l'articolo 1161 del Codice della navigazione punisce con l'arresto fino a sei mesi, oltre all'ammenda, chi occupa arbitrariamente un'area demaniale, realizza opere non autorizzate o impedisce l'uso pubblico del demanio tramite cancelli, sbarramenti o varchi resi di fatto impraticabili, salvo che il fatto costituisca un reato più grave. La Cassazione penale, con la sentenza n. 34955 del 2025, ha riconosciuto proprio questa fattispecie in un caso in cui l'accesso al mare era stato bloccato in modo stabile da un cancello collocato all'interno dei confini di una concessione balneare.

Advertising

Sagifin - Mediazione creditizia