Valore probatorio degli screenshot di messaggi scambiati su WhatsApp
· SIULP - Sindacato Italiano Unitario Lavoratori di Polizia

La Corte d’Appello di Firenze con la sentenza n. 2372 del 25 giugno 2026, ha riconosciuto piena efficacia probatoria agli screenshot di una conversazione WhatsApp che la controparte non aveva contestato in modo chiaro e specifico, limitandosi a contestare l’utilizzabilità e il contenuto senza metterne in discussione in modo puntuale la genuinità delle conversazioni, la loro provenienza o la corrispondenza degli screenshot con le chat originali.
Lo screenshot, affermano i giudici, non è una semplice foto in quanto l’articolo 2712 del Codice civile riconosce alle riproduzioni fotografiche e informatiche piena prova dei fatti e delle cose rappresentate quando la parte contro cui vengono prodotte non ne disconosce la conformità.
La giurisprudenza ha ormai ricondotto anche i messaggi WhatsApp a questa categoria. La Cassazione lo aveva già chiarito con l’ordinanza n. 1254 del 18 gennaio 2025, richiamando il precedente orientamento delle Sezioni Unite: i messaggi WhatsApp e gli SMS possono essere utilizzati come prova documentale e la loro riproduzione tramite screenshot è ammissibile.
La conseguenza pratica è che non è necessario che una chat sia firmata digitalmente per poter essere utilizzata in giudizio. E soprattutto, chi vuole contestarla non può limitarsi a dire che «lo screenshot non prova nulla». Occorre contestarne concretamente la conformità alla conversazione reale.
questo significa che le modalità con cui vengono gestite e conservate le comunicazioni digitali non sono più un dettaglio puramente tecnologico. Possono avere conseguenze anche sul piano probatorio.
La sentenza fiorentina non significa che qualsiasi screenshot di WhatsApp sia automaticamente autentico o incontestabile. Il suo valore dipende anche dal contesto, dalla provenienza e dagli elementi disponibili per collegarlo ai soggetti e ai fatti rappresentati. La stessa giurisprudenza ha più volte sottolineato l'importanza della provenienza e dell'attendibilità del contenuto.
Una comunicazione digitale apparentemente informale può quindi diventare una prova molto seria se nessuno ne contesta tempestivamente e specificamente la conformità.
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