Assegnazione temporanea del dipendente

1963

Si arricchisce la giurisprudenza in materia di assegnazione temporanea del dipendente ai sensi dell’art. 42 bis d. lgs. n. 151/01, norma che disciplina appunto l’assegnazione dei lavoratori dipendenti di pubbliche amministrazioni, stabilendo che il genitore con figli minori fino a tre anni di età, può essere assegnato, a richiesta, anche in modo frazionato e per un periodo complessivamente non superiore a tre anni, ad una sede di servizio ubicata nella stessa provincia o regione nella quale l’altro genitore esercita la propria attività lavorativa, subordinatamente alla sussistenza di un posto vacante e disponibile di corrispondente posizione retributiva e previo assenso delle amministrazioni di provenienza e destinazione.

La Sezione Prima Quater del Tar Lazio si è espressa sul tema, con la recente sentenza n. 12110/2020 pubblicata in data 18.11.2020 ribadendo il principio che l’eventuale dissenso deve essere motivato e limitato a casi o esigenze eccezionali.
Il ricorrente, è un agente della Polizia di Stato in servizio presso la questura di Roma, che impugna la nota con la quale il Direttore centrale per le risorse umane respinge la sua motivata istanza ex art. 42 bis. Il dipendente chiarisce di svolgere solo mansioni esecutive e di non avere specifiche qualifiche professionali, per cui l’ufficio non potrebbe avere ripercussioni negative derivanti dall’assegnazione dell’interessato presso altra sede.

Tra i motivi del rigetto, il parere negativo del questore di Roma, il quale fa presente che sussiste la necessità di disporre del maggior numero di risorse umane, onde garantire la tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica in capitale e provincia, attesa pure l’allerta terrorismo ad altri livelli in città.
Sul fronte, invece, della sede di auspicata destinazione del dipendente, a dire dell’amministrazione, l’ufficio richiesto presenterebbe esigenze di minore complessità, pur avendo carenze organiche.
L’amministrazione richiama, poi, la giurisprudenza negativa del Consiglio di Stato, che ritiene non applicabile l’istituto ai dipendenti delle forze dell’ordine, poichè si tratterebbe di personale assoggettato a disciplina speciale.

IL TAR del Lazio respinge le eccezioni dell’Amministrazione e accoglie la domanda del dipendente.
Il Collegio spiega che l’appartenenza alle forze di polizia non può escludere in automatico l’applicazione della norma posta a tutela della paternità e maternità, ma richiede una valutazione caso a caso, per verificare le condizioni per un equilibrato bilanciamento dei contrapposti interessi in gioco. Mentre, sulla questione delle esigenze eccezionali che possono eventualmente giustificare il diniego, i magistrati affermano che l’amministrazione deve opporre una reale difficoltà derivante dallo spostamento dell’interessato e non segnalare quei disagi che normalmente sono sempre conseguenti al trasferimento di un dipendente da un reparto, che così aumenta di una unità la scopertura di organico. 
Si tratta di una decisione importante proprio nella misura in cui sembra porre un argine all’uso del principio della cosiddetta specificità per denegare diritti da tempo riconosciuti a tutti i lavoratori.

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