Assegni Familiari 2021: requisiti, regole, importi e scadenze

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Ultimo aggiornamento 25/06/2021

Sulla piattaforma NoiPA è già disponibile per i dipendenti pubblici il modello di domanda per ottenere gli assegni familiari (ANF).

La richiesta riguarda il solo secondo semestre dell’anno (dal 1° luglio al 31 dicembre), perchè dal 1° gennaio 2022 è prevista l’entrata in vigore dell’Assegno Unico Universale per i Figli a carico, introdotto con la legge n. 46 del 1° aprile 2021, che assorbirà (sostituendo) gli ANF.

Per fare domanda degli ANF mensili NoiPA da luglio a dicembre 2021, occorre accedere alla piattaforma NoiPA nella sezione dedicata agli Assegni Familiari (pagina «Strumenti per l’Amministrato»).

Il documento da scaricare è: Assegno al Nucleo Familiare Anno 2021 – Modulo per la richiesta dell’Assegno al Nucleo Familiare per il reddito dell’anno 2020.
L’importo dell’assegno familiare 2021 prevede un aumento per le famiglie con almeno due figli nel proprio nucleo familiare:

  • 37,5 euro in più per ogni figlio nei nuclei familiari con due figli;
  • 55 euro in più per ogni figlio nelle famiglie con 3 o più figli.

La scadenza per l’invio della domanda di ANF è il 30 giugno, il periodo fa riferimento al periodo prima della redazione del cedolino stipendiale relativo al mese di luglio.

L’ANF spetta per il nucleo familiare che può essere composto da:

  • lavoratore o titolare di pensione;
  • coniuge/parte di unione civile non legalmente separato o sciolto da unione civile, anche non convivente o che non abbia abbandonato la famiglia;
  • figli ed equiparati fino a 18 anni, conviventi o meno;
  • figli ed equiparati maggiorenni con inabilità assoluta e permanente, non coniugati, previa autorizzazione;
  • figli ed equiparati, studenti o apprendisti, tra 18 anni e 21 anni e parte di nuclei numerosi (almeno quattro figli sotto i 26 anni), previa autorizzazione;
  • fratelli, sorelle del richiedente e nipoti (collaterali o in linea retta non a carico dell’ascendente), minori o maggiorenni, inabili solo se orfani di entrambi i genitori, senza diritto a pensione superstiti e non coniugati, previa autorizzazione;
  • nipoti in linea retta minorenni e viventi a carico dell’ascendente, previa autorizzazione.
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