Con la sentenza del 29 ottobre 2025, n. 28627, la Corte di Cassazione ha affrontato la questione del riconoscimento del diritto all’assegno per il nucleo familiare in favore di un minore convivente con la nonna.
Il caso trae origine dal ricorso proposto dall’INPS contro una sentenza della Corte d’Appello di Lecce, la quale aveva confermato il diritto, già riconosciuto in primo grado, della nonna a percepire l’assegno per il nucleo familiare in virtù del fatto che il nipote, privo di adeguato sostegno da parte dei genitori, conviveva stabilmente con la nonna ed era a suo carico.
La Suprema Corte, nel respingere il ricorso dell’INPS, ha precisato che il requisito della “vivenza a carico” non coincide né con la semplice convivenza né con una totale dipendenza economica, ma implica la prova di un mantenimento continuativo e prevalentemente a carico del richiedente. Tale prova, pur dovendo essere rigorosa, può essere fornita anche attraverso presunzioni e valutata dal giudice di merito, la cui decisione non è sindacabile in Cassazione se non in presenza di gravi vizi motivazionali. Nel caso concreto, la Corte di merito aveva verificato e valorizzato la convivenza stabile del minore con la nonna, il ruolo esclusivo di quest’ultima nel suo mantenimento, l’assenza del padre e la mancanza di redditi significativi da parte della madre. Ha inoltre evidenziato che «il quadro fattuale è di tale univocità da rendere assolto il canone probatorio richiesto», sottolineando come la nonna, titolare di pensione, provvedesse in modo costante e continuativo al sostentamento del nipote mentre il padre da anni si disinteressava del figlio e la madre non era percettrice di reddito e neppure autosufficiente perché affetta da grave patologia tanto da percepire un assegno di accompagnamento.
Da tali elementi probatori, non contestati dall’INPS, la Corte ha rettamente concluso che l’unica persona convivente che da sempre provvede al mantenimento del minore è la nonna, ritenendo legittima la richiesta della stessa di percepire gli assegni famigliari.






