Assegno funzionale: anche se pensionabile, non rientra nella base pensionabile e non può usufruire della maggiorazione del 18%. – Corte dei Conti Sentenza del 5.07.2006

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Ultimo aggiornamento 11/07/2019

Assegno funzionale: anche se pensionabile, non rientra nella base pensionabile e non può usufruire della maggiorazione del 18%.

Così ha stabilito la Corte dei Conti a sezione riunite, stabilendo come l’assegno funzionale previsto a favore degli appartenenti alle Forze Armate dall’art. 1 comma 9 del D.L. 16 settembre 1987 n. 379, convertito nella legge 14 novembre 1987 n. 468, nonchè l’analogo assegno funzionale previsto a favore degli appartenenti ai Corpi di Polizia dall’art. 6 del D.L. 21 settembre 1987 n. 387, convertito con modificazioni nella legge 20 novembre 1987 n. 472 , ancorché pensionabili, non sono inclusi nella base pensionabile e quindi non possono usufruire della maggiorazione del 18% in relazione all’art. 53,comma 1 del DPR 29 dicembre 1973 n. 1092, come modificato dall’art. 16 della legge 29 aprile 1976 n. 177. Nessun rilievo può al riguardo essere riconosciuto all’espressione “si aggiungono alla retribuzione individuale di anzianità” utilizzata dal legislatore nell’istituire gli assegni in questione limitatamente agli appartenenti alle forze armate, che ha invece il significato di evidenziare la autonomia di tali emolumenti in ragione della diversa natura giuridica. Gli assegni funzionali in discorso non vanno infatti a confluire indistintamente nella retribuzione individuale di anzianità, ma invece si cumulano a questa nel confluire nello stipendio di base, senza restare assorbiti al suo interno, mantenendo così le loro caratteristiche peculiari”.

Corte dei Conti, Sezioni Riunite, Sentenza del 5.07.2006 – dep. il 29.09.2006

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

A

SEZIONI RIUNTE

in sede giurisdizionale composta dai seguenti magistrati:

– dott. Antonino COCO Presidente

– dott. Maria Teresa ARGANELLI Consigliere

– prof. Michael SCIASCIA Consigliere relatore

– dott. Enzo ROTOLO Consigliere

– dott. Mario PISCHEDDA Consigliere

– dott. Piergiorgio DELLA VENTURA Consigliere

– dott. Pina Maria A. LA CAVA Consigliere

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

(Numero 9/2006/QM)

nei seguenti giudizi per questione di massima deferiti dalla Sezione Giurisdizionale Regionale per la Sardegna: a)giudizio iscritto al n. 210/SR/QM del registro di segreteria giusta ordinanza n. 235/2005 in data 25.10.2005 depositata in data 26.10.2005 dal Giudice Unico, nell’ambito di giudizi pensionistici promossi, con i ricorsi nn. 12781 e 15980 del reg. segr., nei confronti del Ministero della Difesa e del R.S.S.T.A. dell’Aeroporto di Decimomannu da sig. X, rappresentato e difeso per il primo dei suddetti ricorsi dall’avv. ….; b) giudizio iscritto al n. 212/SR/QM del registro di segreteria giusta ordinanza n. 236/2005 in data 25.10.2005 depositata in data 26.10.2005 dal Giudice Unico, nell’ambito di giudizi pensionistici promossi con ricorsi a loro volta iscritti ai nn. 010106 e seguenti del reg. segr. nei confronti del Ministero della Difesa da sig. Y ed altri tutti rappresentati e difesi dall’avv. ….; c) giudizio iscritto al n. 214/SR/QM del registro di segreteria giusta ordinanza n. 234/2005 in data 25.10.2005 depositata in data 26.10.2005 dal Giudice Unico, nell’ambito di giudizi pensionistici promossi con ricorsi iscritti rispettivamente ai nn.12.833, 12.834, 12.835 e 12.929 del reg. segr. nei confronti del Ministero della Difesa, Comando Regione Carabinieri Sardegna da sig. Z , sig. F, sig. G e sig. B; nonché nei seguenti giudizi per questione di massima deferiti dalla Sezione Giurisdizionale Regionale per la Sicilia: a) iscritto al n. 215/SR/QM giusta ordinanza n. 12/2006 in data 20.12.2005 depositata in data 2.1.2006 dal Giudice Unico, nell’ambito del giudizio pensionistico promosso con ricorso iscritto al n. 23725 del reg. segr. nei confronti del Ministero della Difesa, Arma dei Carabinieri dal sig. N; b) iscritto al n. 218/SR/QM giusta ordinanza n. 11/2006 in data 2.1.2006 depositata in data 2.1.2006 dal Giudice Unico, nell’ambito del giudizio pensionistico promosso con ricorso iscritto al n. 23714 del reg. segr. nei confronti del Ministero della Difesa, Arma dei Carabinieri da sig. SIG. P ed altri.

VISTI gli atti di causa.

UDITO nella pubblica udienza del giorno 5 luglio 2006 il consigliere relatore prof. Michael SCIASCIA.

UDITO altresì nella medesima udienza il Vice Procuratore Generale dott. Fiorenzo SANTORO.

Rilevato in

F A T T O

1. Con ordinanza n. 235/2005 in data 25 ottobre 2005 depositata in data 26.10.2005 la sezione giurisdizionale regionale per la Sardegna rimetteva a queste Sezioni Riunite -relativamente ai giudizi in materia pensionistica individuati nel registro di segreteria con i nn. 12781 e 15980, nei confronti del Ministero della Difesa e del R.S.S.T.A. dell’Aeroporto di Decimomannu dal sig. X rappresentato e difeso per il primo dei suddetti ricorsi dall’avv…… – la questione di massima in ordine al quesito “se l’assegno di funzione previsto a favore degli appartenenti alle FF.AA. dall’art. 1 comma 9 del D.L. 16 settembre 1987 n. 379, convertito nella legge 14 novembre 1987 n. 468, ancorché pensionabile, debba o no essere incluso anche nella base pensionabile e quindi usufruire della maggiorazione del 18% in relazione all’art.53,comma 1 del DPR 29 dicembre 1973 n.1092, come modificato dall’art.16 della legge 29 aprile 1976 n.177, e conseguentemente, quale significato debba attribuirsi all’espressione “si aggiunge alla retribuzione individuale di anzianità” utilizzata dal legislatore nell’istituire l’assegno in questione”.

Il sig. X, aiutante automobilista dell’Aeronautica Militare, cessato dal servizio permanente a decorrere dal 31 ottobre 1997 ha proposto due ricorsi notificati l’uno al Ministero della Difesa e l’altro al R.S.S.T.A. dell’Aeroporto di Decimomannu e depositati rispettivamente in data 11 febbraio 2002 e 27 marzo 2003, con cui ha chiesto che gli sia riconosciuto il diritto all’inclusione nella base pensionabile dell’assegno funzionale previsto dall’art. 1 comma 9 della legge 14 novembre 1987 n. 468, con la maggiorazione del 18% ex art. 16 della legge 29 aprile 1976 n. 177, nonché il diritto alla rideterminazione, sulla base di detto assegno, dei sei scatti di cui all’art. 1 comma 15-bis della legge 468/1987 e dei tre aumenti periodici di cui all’art. 2 comma 1° della legge 336/1970 con conseguenti condanne dell’amministrazione. Il Ministero della Difesa si è costituito in giudizio con due memorie depositate rispettivamente in data 10 dicembre 2001 e 4 febbraio 2002, di contenuto sostanzialmente identico in cui ha chiesto il rigetto del ricorso sostenendo, in conformità ai principi affermati nelle deliberazioni della sezione di controllo della Corte dei conti n. 23 in data 23 marzo 1990 e n. 52/2000 in data 18 maggio 2000, che l’assegno in questione, anche se pensionabile, non è suscettibile della maggiorazione del 18% in base al disposto dell’art. 16 della legge n. 177/76. Fissata per il giorno 25 ottobre 2005 l’udienza di trattazione innanzi al giudice unico presso la detta sezione, il difensore del ricorrente ha insistito per l’accoglimento del gravame con rinuncia alla richiesta di attribuzione dei sei scatti ex legge n. 468/1987 e dei tre aumenti periodici ex legge n. 336/1979. Il giudice remittente, a seguito della riunione in rito dei due gravami, individua un contrasto giurisprudenziale in ordine all’applicazione della maggiorazione del 18% sull’assegno funzionale pensionabile, alla pari degli altri elementi costituenti la base pensionabile .

Quindi rileva che la giurisprudenza della Corte dei conti sul punto ha espresso due diversi e radicalmente opposti orientamenti, l’uno favorevole e l’altro contrario all’incremento de quo .

La seconda e terza sezione giurisdizionale centrale d’appello -continua l’ordinanza di rimessione- con una serie di pronunce, peraltro condivise da numerose sezioni giurisdizionali regionali, sono pervenute alla conclusione che l’assegno di cui trattasi, pur essendo computabile in pensione, non sia tuttavia soggetto alla maggiorazione del 18% in mancanza di disposizioni di legge che prevedano espressamente l’inclusione dell’assegno de quo nella base pensionabile, tanto piu’ che questo non ha natura stipendiale costituendo un elemento accessorio della retribuzione; d’altronde l’espressione “si aggiunge alla R.I.A.” deve essere intesa nel senso che trattasi di cumulo tra voci pensionistiche e non di assorbimento.

Di diverso avviso alcune pronunce della sezione giurisdizionale d’appello per la Regione Siciliana (cfr ex plurimis sentenze n.66 in data 17 marzo 2005 e n. 70 in data 18 marzo 2005), la quale, concordando con precedenti pronunce di alcune sezioni giurisdizionali regionali tra cui quella per la stessa Sicilia, ha affermato che l’assegno in questione ha carattere di ordinarietà, fissità, continuità, predeterminazione e periodicità tipici della base stipendiale e che, pertanto, non sembra possa includersi tra gli assegni accessori tassativamente previsti invece dall’art,16 della legge n. 177/176; inoltre la locuzione “si aggiunge”, intesa come ritenuto dalla deliberazione della sezione di controllo n. 52 del 6 giugno 2000, avrebbe una funzione pleonastica, essendo del tutto ovvio che un elemento retributivo accessorio si aggiunge ai precedenti. Infine ha osservato che l’art. 15 comma 1° della legge 23 dicembre 1994 n. 724 -nel disporre l’assoggettamento a ritenuta in conto entrata Tesoro dello stipendio e degli altri assegni pensionabili nella misura dell’aumento della base pensionabile prevista dagli artt.15,16 e 22, con esclusione soltanto dell’indennità integrativa speciale e degli assegni e delle indennità corrisposti per lo svolgimento di particolari funzioni non computati nella base pensionabile- ha stabilito un rapporto immediato e diretto tra la pensionabilità degli elementi retributivi e l’assoggettamento all’aumento del 18% (rapporto che in precedenza era sicuramente in re ipsa).

Il giudice remittente fa presente di non ignorare che queste Sezioni Riunite, già in precedenza investite della risoluzione della questione, hanno dichiarato inammissibile il relativo deferimento con sentenza n.6/2004/QM, in ragione dell’inesistenza di un contrasto di tipo orizzontale, osservando che tale posizione risulta ormai superata dalla citata giurisprudenza della Sezione giurisdizionale d’appello per la Regione Siciliana.

2. Con ordinanza n. 236/2005 in data 25 ottobre 2005 depositata in data 26.10.2005 la sezione giurisdizionale regionale per la Sardegna rimetteva a queste Sezioni Riunite -relativamente ai giudizi in materia pensionistica individuati nel registro di segreteria con i nn. 010106 e seguenti, nei confronti del Ministero della Difesa dal sig.. Y ed altri, rappresentati e difesi dall’avv…..- la questione di massima in ordine al quesito “se l’assegno di funzione previsto a favore degli appartenenti alle FF.AA. dall’art. 1 comma 9 del D.L. 16 settembre 1987 n. 379, convertito nella legge 14 novembre 1987 n. 468,ancorché pensionabile, debba o no essere incluso anche nella base pensionabile e quindi usufruire della maggiorazione del 18% in relazione all’art. 53,comma 1 del DPR 29 dicembre 1973 n. 1092, come modificato dall’art. 16 della legge 29 aprile 1976 n. 177”.

I ricorrenti, tutti pensionati già sottufficiali in servizio presso il Ministero della Difesa, hanno proposto i ricorsi notificati in data 2 maggio 2000 al Ministero della Difesa ed all’INPDAP – sede territoriale di Cagliari, con cui hanno chiesto che fosse loro riconosciuto il diritto all’inclusione nella base pensionabile dell’assegno funzionale previsto dall’art. 1 comma 9 della legge 14 novembre 1987 n. 468, con la maggiorazione del 18% ex art. 6 della legge 29 aprile 1976 n. 177, nonché il diritto alla rideterminazione, sulla base di detto assegno, dei sei scatti di cui all’art. 1 comma 15-bis della legge 468/1987 e dei tre aumenti periodici di cui all’art. 2 comma 1° della legge 336/1970, nonché dei benefici di cui agli artt. 117 e 120 del R.D. n. 3458/1928 e della legge n. 539/1950, con conseguenti condanne dell’amministrazione.

Il Ministero della Difesa si è costituito in giudizio con due memorie depositate rispettivamente in data 10 dicembre 2001 e 4 febbraio 2002, di contenuto sostanzialmente identico in cui ha chiesto il rigetto del ricorso sostenendo, in conformità ai principi affermati nelle deliberazioni della sezione di controllo della Corte dei conti n. 23 in data 23 marzo 1990 e n. 52/2000 in data 18 maggio 2000, che l’assegno in questione, anche se pensionabile, non è suscettibile della maggiorazione del 18% in base al disposto dell’art. 16 della legge n. 177/76.

Si è costituito con memoria in data 19 novembre 2004 l’INPDAP, chiedendo una declaratoria di difetto di legittimazione passiva nei propri confronti ed in subordine il rigetto dei ricorsi.

Il Ministero della Difesa, a sua volta, ha depositato in data 21 novembre 2004 una comparsa, in cui ha chiesto il rigetto del ricorso sostenendo, in conformità ai principi affermati nelle deliberazioni della sezione di controllo della Corte dei conti n. 23 in data 23 marzo 1990 e n. 52/2000 in data 18 maggio 2000, che l’assegno in questione, anche se pensionabile, non è suscettibile della maggiorazione del 18% in base al disposto dell’art. 16 della legge n. 177/76.

Fissata per il giorno 25 ottobre 2005 l’udienza di trattazione innanzi al giudice unico presso la detta sezione, il difensore del ricorrente ha insistito per l’accoglimento del gravame, mentre il rappresentante dell’amministrazione resistente ne ha chiesto il rigetto. Il giudice remittente, a seguito della riunione in rito dei gravami, ha individuato un contrasto giurisprudenziale in ordine all’applicazione della maggiorazione del 18% sull’assegno funzionale pensionabile, alla pari degli altri elementi costituenti la base pensionabile .

La suddetta ordinanza era supportata da argomentazioni analoghe a quelle indicate nelle ordinanze di remissione di cui al precedente punto 1.

3. Con ordinanza n. 234/2005 in data 25 ottobre 2005 depositata in data 26.10.2005 la sezione giurisdizionale regionale per la Sardegna rimetteva a queste Sezioni Riunite -relativamente ai giudizi in materia pensionistica individuati nel registro di segreteria con i nn. 12.833, 12.834, 12.835 e 12.929 e proposti nei confronti del Ministero della Difesa, Comando Regione Carabinieri Sardegna rispettivamente da sig. Z, sig. F, sig. Q e sig. B – la questione di massima in ordine al quesito “se l’assegno di funzione previsto a favore degli appartenenti ai Corpi di Polizia dall’art. 6 del D.L. 21 settembre 1987 n. 387, convertito con modificazioni nella legge 20 novembre 1987 n. 472,ancorché pensionabile, debba o no essere incluso anche nella base pensionabile e quindi usufruire della maggiorazione del 18% in relazione all’art. 53,comma 1 del DPR 29 dicembre 1973 n. 1092, come modificato dall’art. 16 della legge 29 aprile 1976 n. 177, e conseguentemente, quale significato debba attribuirsi all’espressione “si aggiunge alla retribuzione individuale di anzianità” utilizzata dal legislatore nell’istituire l’assegno in questione ”.

I ricorrenti, tutti ex sottufficiali dell’Arma dei Carabinieri collocati a riposo successivamente al 1987, hanno proposto i ricorsi notificati in data 2 maggio 2000 al Ministero della Difesa, Comandi Regione Carabinieri della Sardegna, con cui hanno chiesto che gli fosse riconosciuto il diritto all’inclusione nella base pensionabile dell’assegno funzionale previsto dall’art. 1 comma 9 della legge 14 novembre 1987 n. 468, con la maggiorazione del 18% ex art. 16 della legge 29 aprile 1976 n. 177, con conseguenti condanne dell’amministrazione. Il Ministero della Difesa non si è costituito in giudizio .

Fissata per il giorno 25 ottobre 2005 l’udienza di trattazione innanzi al giudice unico presso la detta sezione, non sono risultati presenti in sede dibattimentale né la non costituita amministrazione né i ricorrenti, peraltro presenti personalmente all’udienza. Il giudice remittente ha individuato un contrasto giurisprudenziale in ordine all’applicazione della maggiorazione del 18% sull’assegno funzionale pensionabile, alla pari degli altri elementi costituenti la base pensionabile .

La suddetta ordinanza era supportata da argomentazioni analoghe a quelle indicate nelle ordinanze di remissione di cui al precedente punto 1, sulla base della considerazione preliminare della assimilabilità dell’assegno de quo, concernente gli appartenenti ai corpi di polizia, a quello previsto per le restanti FF.AA.

4. Con ordinanza n. 234/2005 in data 25 ottobre 2005 depositata in data 26.10.2005 la sezione giurisdizionale regionale per la Sicilia rimetteva a queste Sezioni Riunite -relativamente al giudizio in materia pensionistica individuato nel registro di segreteria con il n. 23725 del reg. segr. e proposto nei confronti del Ministero della Difesa, Arma dei Carabinieri da sig. N – la questione di massima in ordine al quesito analogo a quello indicato nel precedente n. 3, cioè se l’assegno funzionale di cui all’art. 6 del D.L. 21 settembre 1987 n. 387, convertito con modificazioni nella legge 20 novembre 1987 n. 472, prevista dall’art. 53 del DPR 29 dicembre 1973 n. 1092, come sostituito dall’art. 16 della legge 29 aprile 1976 n. 177 possa spettare ad un pensionato come il ricorrente già ufficiale dell’Arma dei Carabinieri dal 27 dicembre 1996.

Il ricorrente, ex ufficiale dell’Arma dei Carabinieri collocato a riposo dal 27 dicembre 1996, ha proposto in data 27 novembre 2000 avverso il Ministero della Difesa, Arma dei Carabinieri, ricorso con cui ha chiesto che gli fosse riconosciuto il diritto all’inclusione nella base pensionabile dell’assegno funzionale previsto dall’art. 1 comma 9 della legge 14 novembre 1987 n.468, con la maggiorazione del 18% ex art. 6 della legge 29 aprile 1976 n. 77, con conseguenti condanne dell’amministrazione. Il Comando Regione Carabinieri Sicilia si è costituito in giudizio, depositando in data 5 dicembre 2005 in cui si conclude per il rigetto del gravame.

Fissata per il giorno 20 dicembre 2005 l’udienza di trattazione innanzi al giudice unico presso la detta sezione, il ten. col. CC. M.C., per l’amministrazione resistente, nel riconfermare la richiesta di rigetto del ricorso, ha dichiarato di non opporsi ad una rimessione della questione alle sezioni riunite di questa Corte, mentre il ricorrente, peraltro presente personalmente all’udienza, ha depositato una sua memoria. Il giudice remittente ha individuato un contrasto giurisprudenziale in ordine all’applicazione della maggiorazione del 18% sull’assegno funzionale pensionabile, alla pari degli altri elementi costituenti la base pensionabile.

La suddetta ordinanza era giustificata dalla sussistenza di un contrasto giurisprudenziale sul punto de quo.

5. Con ordinanza n. 11/2006 in data 20 dicembre 2005 depositata in data 2.1.2006 la sezione giurisdizionale regionale per la Sicilia rimetteva a queste Sezioni Riunite -relativamente al giudizio in materia pensionistica individuato nel registro di segreteria con il n. 23714 del reg. segr. e proposto nei confronti del Ministero della Difesa, Arma dei Carabinieri da sig. P ed altri – la questione di massima in ordine al quesito analogo a quello indicato nel precedente n. 3, cioè se l’assegno funzionale di cui all’art. 1 co. 9 del D.L. 1 6 settembre 1987 n. 379, convertito con modificazioni nella legge 14 novembre 1987 n. 468, prevista dall’art. 53 del DPR 29 dicembre 1973 n. 1092, come sostituito dall’art. 16 della legge 29 aprile 1976 n. 177 possa spettare ai pensionati come i ricorrenti già sottufficiali dell’Arma dei Carabinieri.

I ricorrenti, ex sottufficiali dell’Arma dei Carabinieri collocati a riposo nel periodo dal 1991 al 1999, hanno proposto gravame in data 23 novembre 2000 avverso il Ministero della Difesa, Arma dei Carabinieri, con cui hanno chiesto che fosse loro riconosciuto il diritto all’inclusione nella base pensionabile dell’assegno funzionale previsto dall’art. 1 comma 9 della legge 14 novembre 1987 n. 468, con la maggiorazione del 18% ex art. 16 della legge 29 aprile 1976 n. 177, con conseguenti condanne dell’amministrazione. Il Comando Regione Carabinieri Sicilia si è costituito in giudizio, depositando memoria in cui si conclude per il rigetto del gravame.

Fissata per il giorno 20 dicembre 2005 l’udienza di trattazione innanzi al giudice unico presso la detta sezione, il ten. col. CC. M.C., per l’amministrazione resistente, nel riconfermare la richiesta di rigetto del ricorso, ha dichiarato di non opporsi ad una rimessione della questione alle sezioni riunite di questa Corte. Il giudice remittente ha individuato un contrasto giurisprudenziale in ordine all’applicazione della maggiorazione del 18% sull’assegno funzionale pensionabile, alla pari degli altri elementi costituenti la base pensionabile .

La suddetta ordinanza era giustificata dalla sussistenza di un contrasto giurisprudenziale sul punto de quo.

6. Fissata per il 5 luglio 2006 l’udienza di discussione del giudizio sulle predette questioni di massima, il Comando Regione Carabinieri Sicilia depositava in data 23 giugno 2006 due separate memorie rispettivamente per i giudizi n. 215 e n. 218, in cui si concludeva per l’infondatezza delle azionate pretese in ragione della costante giurisprudenza della Corte dei conti .

Anche il Procuratore Generale in data 10 marzo 2006 ed in data 14 giugno 2006 depositava due articolate memorie riguardanti i cinque giudizi, in cui allo stesso modo concludeva nel senso che l’assegno di funzione de quo non può essere inteso nel senso che esso sia incluso nella base pensionabile ed quindi possa usufruire della maggiorazione del 18 % prevista dall’art. 53 del d.p.r. 1092/1973 come sostituito dall’art. 16 della legge 177/76.

Nella pubblica udienza del 5 luglio 2006, assenti e non rappresentati i ricorrenti, il Vice Procuratore Generale dott. Fiorenzo SANTORO, richiamava le considerazioni e le conclusioni svolte nella memoria scritta, richiamandone le argomentazioni .

Considerato in

D I R I T T O

1. In via preliminare va rilevato che i cinque giudizi per questione di massima deferiti all’esame di queste Sezioni Riunite con gli atti in epigrafe, afferiscono a due normative diverse, ancorché perfettamente sovrapponibili.

Da un lato (QQ. MM. 210 e 212) ci si riferisce all’assegno di funzione previsto a favore degli appartenenti alle FF.AA. dall’art. 1 comma 9 del D.L. 16 settembre 1987 n. 379, convertito nella legge 14 novembre 1987 n. 468, mentre dall’altro (QQ. MM. 214, 215 e 218) all’assegno funzionale previsto a favore degli appartenenti ai Corpi di Polizia dall’art. 6 del D.L. 21 settembre 1987 n. 387, convertito con modificazioni nella legge 20 novembre 1987 n. 472 .

Ma, al di là di tale diversità formale, la questione risulta identica in tutti i suoi aspetti, senza che abbia alcuna rilevanza ai fini de quibus la differenza in discorso.

Pertanto per evidenti ragioni di economia processuale e di connessione oggettiva, ai sensi dell’art. 274 del codice di procedura civile, essi vanno riuniti in rito per essere decisi congiuntamente.

2. Va rilevato per completezza che un’analoga questione fu portata anch’essa all’esame di queste sezioni riunite, le quali, con la sentenza n. 6/2004/QM, ebbero a dichiararla inammissibile per carenza di contrasto tra pronunce dello stesso grado, in quanto si rilevava un’uniformità al riguardo della giurisprudenza d’appello.

Il quadro però si è successivamente modificato, in quanto si è realizzato un evidente contrasto “orizzontale” in secondo grado tra giudicati .

Infatti alle ormai costanti pronunce delle sezioni centrali d’appello (ex multis sez.II 6.2.2006 n. 57/A, sez III 31.8.2005 n. 513/A) si è contrapposto un diverso orientamento della sezione d’appello per la Regione Sicilia (ex multis 17 marzo 2005 n.66 e 8.3.2005 n.70).

Le questioni di massima in esame, peraltro di generale interesse, sono quindi da ritenersi pienamente ammissibili anche sotto tale profilo.

3. L’art. 16 della legge 29 aprile 1976 n. 177, ai fini della determinazione della misura del trattamento di quiescenza del personale militare, attribuisce una maggiorazione del 18% sulla base pensionabile, costituita dall’ultimo stipendio aumentato da determinati assegni ivi specificatamente individuati, prevedendo che agli stressi fini nessun altro assegno o indennità, anche se pensionabile, possa essere considerato se la relativa disposizione di legge non ne prevede espressamente la valutazione nella base pensionabile.

In seguito, l’art. 1 comma 9° del D.L. 16 settembre 1987 n. 379, convertito nella legge 14 novembre 1987 n. 468 ha attribuito ai sottufficiali delle forze armate, con almeno diciannove anni di servizio, un assegno funzionale pensionabile, il cui importo si aggiunge alla retribuzione individuale di anzianità .

Un analogo assegno funzionale pensionabile è stato poi riconosciuto – dall’art. 6 del D.L. 21 settembre 1987 n. 387, convertito con modificazioni nella legge 20 novembre 1987 n.472- a favore di varie categorie di appartenenti alle forze di polizia, senza alcun riferimento alla r.i.a.

Al riguardo, come suaccennato, a seguito della citata sentenza di queste sezioni riunite n. 6/2004/QM, si sono ormai formati due orientamenti contrapposti.

Uno facente capo alle sezioni centrali II e III, le quali, in relazione ai suddetti assegni funzionali, hanno costantemente escluso la maggiorazione de qua, ed un altro peraltro recente della sezione d’appello per la Regione Sicilia, che invece la ammette.

Va premesso che, giusta la previsione dell’art. 16 della legge 29 aprile 1976 n. 177, non è sufficiente che un assegno o indennità sia computabile in pensione per considerarlo parte della base pensionabile, ma occorre un’espressa disposizione che disponga tale inclusione.

Orbene non è dato rilevare una siffatta previsione per l’assegno funzionale in alcuna disposizione di legge.

Il nocciolo del problema è quindi il significato da attribuire alla formulazione contenuta nelle disposizioni citate -ed in particolare nell’art. 1 comma 9 del D.L. 16 settembre 1987 n. 379, convertito nella legge 14 novembre 1987 n.468- laddove, pur non disponendo espressamente l’inserimento nella base pensionabile degli assegni funzionali, ancorché dichiarati pensionabili- viene affermata la circostanza che essi si aggiungono alla retribuzione individuale di anzianità.

Tale ultimo aspetto desta interesse nell’ambito di una interpretazione complessiva della disciplina della materia, anche se non è possibile risolverlo a livello meramente letterale ad evitare un palese arbitrio ermeneutico.

Va invece correttamente ricercata la voluntas legis ricavabile dal coordinamento degli istituti in discorso, in modo da individuare una ratio unitaria della disciplina complessiva della materia.

Pertanto vanno esaminate analiticamente le due voci in considerazione, cioè la retribuzione individuale di anzianità e l’assegno funzionale, che invero, aggiungendosi allo stipendio di base del livello retributivo, partecipano alla medesima natura stipendiale in forme e modi diversi.

La retribuzione individuale di anzianità -introdotta dall’art. 47 del d.p.r. 8 maggio 1987 n. 266 e disciplinata per il personale militare dal D.L. 16 settembre 1987 n. 379, convertito nella legge 14 novembre 1987 n.468- costituisce la somma delle classi e scatti maturati fino al 31 dicembre 1986 sullo stipendio del livello retributivo di appartenenza del dipendente. Essa, dunque, come voce del complessivo trattamento stipendiale, viene ad integrare il livello retributivo fissato in misura unica, differenziando, nell’ambito dell’unitaria qualifica funzionale, la posizione economica di ciascuno in ragione dell’anzianità di servizio posseduta a tale data.

L’assegno funzionale, al contrario, pur essendo un emolumento accessorio allo stipendio, partecipa, con lo stipendio di base, comunque alla formazione di uno dei due aspetti del sinallagma afferente il rapporto di servizio, con immediata funzione di carattere corrispettivo rispetto alla specifica prestazione lavorativa, comunque connessa ad una determinata anzianità di servizio.

L’uso dell’allocuzione “si aggiungono” utilizzata peraltro solo dall’art. 1 comma 9 del D.L. 16 settembre 1987 n. 379, convertito nella legge 14 novembre 1987 n. 468, nel delineato complessivo quadro normativo, ha quindi un senso logico solamente per evidenziare la autonomia di tali assegni funzionali in ragione della diversa natura giuridica.

Essi non vanno a confluire indistintamente nella retribuzione individuale di anzianità, ma invece si cumulano a questa, senza restare assorbiti al suo interno, mantenendo così le loro caratteristiche peculiari nell’integrare insieme lo stipendio di base.

Altrimenti gli assegni in parola assumerebbero il ruolo di generici aumenti retributivi senza alcun collegamento con i loro presupposti.

D’altronde non è ammissibile un’enfatizzazione del ruolo di tale ambigua allocuzione, che non è invero riprodotta al riguardo degli analoghi assegni funzionali riconosciuti, peraltro con provvedimenti legislativi approvati nello stesso mese, a vantaggio degli appartenenti ai corpi di polizia dall’art. 6 del D.L. 21 settembre 1987 n. 387, convertito con modificazioni nella legge 20 novembre 1987 n. 47 .

E’ quindi da ritenere, con riferimento al caso di specie, che l’assegno funzionale previsto a favore degli appartenenti alle Forze Armate dall’art. 1 comma 9 del D.L. 16 settembre 1987 n. 379, convertito nella legge 14 novembre 1987 n. 468, nonchè l’analogo assegno funzionale previsto a favore degli appartenenti ai Corpi di Polizia dall’art. 6 del D.L. 21 settembre 1987 n. 387, convertito con modificazioni nella legge 20 novembre 1987 n. 47, ancorché pensionabili, non sono inclusi nella base pensionabile e quindi non possono usufruire della maggiorazione del 18% in relazione all’art. 53, comma 1 del DPR 29 dicembre 1973 n. 1092, come modificato dall’art. 16 della legge 29 aprile 1976 n. 177.

Nessun rilievo può al riguardo essere riconosciuto all’espressione “si aggiungono alla retribuzione individuale di anzianità” utilizzata dal legislatore nell’istituire gli assegni in questione, limitatamente agli appartenenti alle forze armate, che ha invece il significato di evidenziare la autonomia di tali emolumenti in ragione della diversa natura giuridica. Gli assegni funzionali in discorso non vanno infatti a confluire indistintamente nella retribuzione individuale di anzianità, ma invece si cumulano a questa nel confluire nello stipendio di base, senza restare assorbiti al suo interno, mantenendo così le loro caratteristiche peculiari.

Nulla per le spese .

P. Q. M.

Le Sezioni Riunite della Corte dei conti, definitivamente pronunciando, previa riunione in rito, risolvono le questioni di massima, deferite dal Giudice Unico presso la Sezione Giurisdizionale Regionale per la Sardegna con ordinanze nn.235, 236 e 234 in data 25 ottobre 2005 e depositate in data 26 ottobre 2005, nonché dal Giudice Unico presso la Sezione Giurisdizionale Regionale per la Sicilia con ordinanze nn. 12/2006 ed 11/2006 in data 20.12.2005 depositate in data 2.1.2006, nel senso seguente: “L’assegno funzionale previsto a favore degli appartenenti alle Forze Armate dall’art. 1 comma 9 del D.L. 16 settembre 1987 n. 379, convertito nella legge 14 novembre 1987 n. 468, nonchè l’analogo assegno funzionale previsto a favore degli appartenenti ai Corpi di Polizia dall’art. 6 del D.L. 21 settembre 1987 n. 387, convertito con modificazioni nella legge 20 novembre 1987 n. 472 , ancorché pensionabili, non sono inclusi nella base pensionabile e quindi non possono usufruire della maggiorazione del 18% in relazione all’art. 53,comma 1 del DPR 29 dicembre 1973 n. 1092, come modificato dall’art. 16 della legge 29 aprile 1976 n. 177. Nessun rilievo può al riguardo essere riconosciuto all’espressione “si aggiungono alla retribuzione individuale di anzianità” utilizzata dal legislatore nell’istituire gli assegni in questione limitatamente agli appartenenti alle forze armate, che ha invece il significato di evidenziare la autonomia di tali emolumenti in ragione della diversa natura giuridica. Gli assegni funzionali in discorso non vanno infatti a confluire indistintamente nella retribuzione individuale di anzianità, ma invece si cumulano a questa nel confluire nello stipendio di base, senza restare assorbiti al suo interno, mantenendo così le loro caratteristiche peculiari”.

Dispone che a cura della segreteria si provveda alla restituzione degli atti rispettivamente per quanto di competenza alla Sezione Giurisdizionale Regionale per la Sardegna ed alla Sezione Giurisdizionale Regionale per la Sicilia, nonché alle comunicazioni di rito .

Nulla per le spese.

Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del 5 luglio 2006.

L’ESTENSORE IL PRESIDENTE

(prof.Michael SCIASCIA) (dott.Antonino COCO)

F.to M. Sciascia F.to A. Coco

Depositata in Segreteria il 29 settembre 2006

Il Dirigente

F.to Pietro Montibello

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