Equo indenizzo:provvedimento della p.a. deve essere motivato in modo particolareggiato se si discosta dal parere del Comitato per la concessione dell’equo indennizzo – Cons. Stato sent. nr. 6081/06 del 11.07.2006

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Ultimo aggiornamento 11/07/2019

Equo indenizzo:provvedimento della p.a. deve essere motivato in modo particolareggiato se si discosta dal parere del Comitato per la concessione dell’equo indennizzo. Il Consiglio di Stato ha stabilito che la p.a. è tenuta a motivare in maniera particolareggiata il proprio provvedimento solo nei casi in cui non intende adeguarsi al parere del Comitato per le pensioni privilegiate ordinarie (oggi: Comitato per la concessione dell’equo indennizzo), ma non quando ritenga, invece, di condividerlo. Il parere del C.p.p.o. (anche per la variegata estrazione tecnica dei suoi componenti), infatti, fornisce, a livello centrale, ogni auspicabile garanzia circa l’attendibilità della determinazione assunta in materia di equo indennizzo o di pensione privilegiata.

Cons. Stato, sez. VI, sent. nr. 6081/06 del 11.07.2006 – dep. 12.10.2006

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

N. 6081/06

Reg.Dec.

N. 9766 Reg.Ric.

ANNO 2002

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul ricorso in appello n. 9766/2002, proposto da:

sig…………………., rappresentato e difeso dagli avv.ti …………………..e …………………, …………………………. e con essi elettivamente domiciliato presso lo studio dell’avv………………, in via …………….., Roma;

contro

– il Ministero dell’interno, in persona del Ministro in carica, non costituito in giudizio;

per l’annullamento e/o la riforma

della sentenza del T.a.r. Emilia-Romagna, Bologna, sezione I, n. 704/2002, concernente il denegato riconoscimento della dipendenza d’infermità (patologia neoplastica) da causa di servizio e la denegata corresponsione del correlativo equo indennizzo.

Visto il ricorso in appello con i relativi allegati;

Visti gli atti tutti della causa;

Relatore, alla pubblica udienza dell’11 luglio 2006, il consigliere Aldo SCOLA;

Udito, per la parte appellante, l’avv. ………………………..;

Ritenuto e considerato in fatto ed in diritto quanto segue:

FATTO

Il Sig……………. (congedato dalla Polizia di Stato il 6 maggio 1989) impugnava, dinanzi al T.a.r. Emilia-Romagna, il provvedimento del Ministero dell’interno denegantegli l’equo indennizzo (richiesto per infermità non riconosciuta dipendente da causa di servizio dal C.M.L. del Ministero della difesa e dal C.P.P.O., ma solo dalla C.M.O. dell’Ospedale militare di Bologna: adenocarcinoma rettale con conseguente amputazione), sulla base di censure di difetto di motivazione, travisamento ed errata valutazione dei fatti

La p.a. intimata si costituiva in giudizio e resisteva al ricorso, che veniva poi respinto dai primi giudici con sentenza prontamente impugnata dall’interessato soccombente in prime cure per violazione dei principii in materia di equo indennizzo; eccesso di potere per difetto istruttorio (omessa c.t.u.) e motivazionale; omessa valutazione di circostanze essenziali ed errore di giudizio.

Con decreto n. 4303/2005 del consigliere delegato dal Presidente della sezione VI il ricorso in appello veniva dichiarato perento, con successiva opposizione del Presentato a detta perenzione, opposizione poi accolta dalla stessa sezione con ordinanza n. 6297/2005, che ne disponeva la reiscrizione in ruolo.

All’esito della pubblica udienza di discussione la vertenza passava in decisione sulle sole conclusioni della parte appellante, non essendosi costituita la p.a. appellata.

DIRITTO

L’appello è infondato e va respinto, in base alla consolidata giurisprudenza di questa sezione, poiché la p.a. è tenuta a motivare particolareggiatamente solo nei casi in cui, in ipotesi, ritenga di non adeguarsi al parere del Comitato per le pensioni privilegiate ordinarie (oggi: Comitato per la concessione dell’equo indennizzo), ma non quando ritenga, invece, di condividerlo.

Per consolidato orientamento giurisprudenziale (dal quale non vi è motivo di discostarsi), il parere del C.p.p.o. (anche per la variegata estrazione tecnica dei suoi componenti) fornisce, a livello centrale, ogni auspicabile garanzia circa l’attendibilità della determinazione assunta in materia di equo indennizzo (come è avvenuto nella specie) o di pensione privilegiata, all’esito di apposito riesame che ha indotto il Comitato a respingere detta richiesta con argomentazioni sintetiche ma sufficienti a rendere comprensibili le ragioni del diniego, poi impugnato (cfr. C.d.S., VI, dec. n. 1065/1997) per il riscontrato contrasto con il parere espresso dalla competente Commissione medica ospedaliera, la cui determinazione si considera definitiva solo ai fini del rimborso delle eventuali spese di cura, ricovero e protesi di vario genere, ma non per l’ottenimento dell’equo indennizzo (cfr. art. 5-bis, legge n. 472/1987), argomento rispetto al quale l’opinamento del C.p.p.o. risulta di regola determinante (nella specie, poi, la p.a. procedente ha acquisito addirittura un terzo parere e cioè quello del Collegio medico legale del Ministero della difesa, anch’esso rivelatosi negativo per il Presentato, come hanno correttamente rilevato i primi giudici).

Né, d’altra parte, la p.a. è tenuta ad annullare in sede di autotutela il diversificato parere della C.m.o., che conserva la sua definitiva operatività ai limitati fini di cui si è detto in precedenza, mentre la stessa amministrazione bene ha fatto a disconoscere, invece, tale dipendenza d’infermità da causa di servizio in ossequio al parere del C.p.p.o., ritenuto decisivo, secondo quanto si è rilevato in precedenza.

L’appello va, dunque, respinto, con salvezza dell’impugnata sentenza, mentre nulla deve disporsi per le spese del presente grado di giudizio, non essendovisi costituita la p.a. appellata.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (sezione sesta):

– respinge l’appello;

– nulla dispone per le spese del giudizio di secondo grado.

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Così deciso in Roma, Palazzo Spada, dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, nella camera di consiglio dell’11 luglio 2006, con l’intervento dei signori magistrati:

Giorgio GIOVANNINI Presidente

Sabino LUCE Consigliere

Lanfranco BALUCANI Consigliere

Domenico CAFINI Consigliere

Aldo SCOLA Consigliere rel. est.

Presidente

f.to Giorgio Giovannini

Consigliere Segretario

f.to Aldo Scola f.to Vittorio Zoffoli

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

il………………12/10/2006……………….

(Art. 55, L.27/4/1982, n.186)

Il Direttore della Sezione

f.to Maria Rita Oliva

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