Assegno funzionale pensionabile: non rientra nella base pensionabile.
Così ha stabilito la Corte dei Conti che ha ritenuto che tale base pensionabile va aumentata del 18% in applicazione dell’art. 53 del d.P.R. n. 1092 del 1973, modificato dall’art. 16 della legge n. 177 del 1976. (Sent. 346/2004 del 19/10/2004 – dep. 11/11/2004 – Sezione Seconda Giurisdizionale centrale di appello)
Corte dei Conti, sezione seconda giurisdizionale centrale di appello, Sent. n. 346/2004 del 19/10/2004 – dep. 11/11/2004
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE SECONDA GIURISDIZIONALE CENTRALE DI APPELLO
composta dai magistrati
Sergio Maria Pisana Presidente
Antonio D’Aversa Consigliere
Camillo Longoni Consigliere
Angelo Antonio Parente Consigliere
Stefano Imperiali Consigliere relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio sull’appello iscritto al n. 15940 del registro di segreteria, notificato il 6.6.2002 e depositato il 10.6.2002, proposto dal Sig………………., rappresentato e difeso dagli avvocati ………………e……………………. e presso quest’ultimo domiciliato in Roma alla via ………………., contro il Comando 9° Legione Guardia di Finanza e per l’annullamento della sentenza della Sezione Giurisdizionale per la Regione Lazio n. 3364 del 23.3.2001, depositata il 31.8.2001.
Visti gli atti e i documenti del giudizio;
Uditi all’udienza del 19.10.2004 il consigliere relatore e l’avv. ……………, assente l’Amministrazione appellata;
Ritenuto in
FATTO
1. Con la sentenza in epigrafe indicata, la Sezione Giurisdizionale per la Regione Lazio ha affermato che l'”assegno funzionale pensionabile”, previsto per la Polizia di Stato e i Corpi di Polizia dall’art. 6 del d.l. n. 387 del 1987 convertito nella legge n. 472 del 1997 e per le Forze armate dall’art. 1 comma 9 del d.l. n. 379 del 1987 convertito nella legge n. 468 del 1987, non ha natura stipendiale ed è invece un assegno accessorio che si cumula con la retribuzione individuale di anzianità (R.I.A.) senza divenirne parte integrante.
Per conseguenza, il giudice di primo grado ha respinto la richiesta del ricorrente, militare in congedo del Corpo della Guardia di Finanza, intesa ad ottenere il computo dell’assegno funzionale pensionabile, percepito in servizio, sia nella base pensionabile maggiorabile del 18% prevista dall’art. 53 del d.P.R. n. 1092 del 1973, modificato dall’art. 16 della legge n. 177 del 1976, che nella base di calcolo dei sei scatti aggiuntivi di stipendio previsti dall’art. 1 comma 15 bis del d.l. n. 379 del 1987, convertito nella legge n. 468 del 1987 e modificato dall’art. 11 della legge n. 231 del 1990.
2. Con l’atto di appello in esame e successiva “memoria difensiva”, si sostiene invece che la locuzione “si aggiunge alla retribuzione individuale di anzianità” – riferita all’assegno funzionale pensionabile nelle norme che lo hanno istituito – “non esprime soltanto un concetto di cumulabilità dell’assegno funzionale con la R.I.A.” e comporta pertanto che l’assegno “è assimilato alla R.I.A. e ne costituisce un elemento integrativo; con la conseguenza che anche al detto assegno va riconosciuta la stessa natura stipendiale della R.I.A.”.
Ne deriverebbe anche la computabilità dell’assegno stesso nella base pensionabile maggiorabile del 18% prevista dall’art. 53 del d.P.R. n. 1092 del 1973, modificato dall’art. 16 della legge n. 177 del 1976, ed altresì nella base di calcolo dei sei scatti previsti dall’art. 1 comma 15 bis del d.l. n. 379 del 1987, convertito nella legge n. 468 del 1997 e modificato dalla legge n. 231 del 1990.
3. All’udienza del 19.10.2004, l’avv. ………….. ha insistito per l’accoglimento dell’appello, richiamando le considerazioni dell’appello e della successiva memoria.
Considerato in
DIRITTO
1. La più recente giurisprudenza delle Sezioni d’appello di questa Corte (II Sezione n. 314, n. 315, n. 317 e n. 336 del 2003; III Sezione n. 205 del 2004 etc.) è ormai concorde nell’affermare che l'”assegno funzionale pensionabile” non rientra nella base pensionabile che va aumentata del 18% in applicazione dell’art. 53 del d.P.R. n. 1092 del 1973, modificato dall’art. 16 della legge n. 177 del 1976 (cfr. anche Sezioni Riunite n. 6/QM del 2004).
Il nuovo testo dell’art. 53 del d.P.R. n. 1092 precisa infatti espressamente che la base pensionabile da aumentare del 18% è costituita “dall’ultimo stipendio o dall’ultima paga e dagli assegni o indennità pensionabili” espressamente elencati e aggiunge che “agli stessi fini nessun altro assegno o indennità, anche se pensionabile, possono essere considerati, se la relativa disposizione di legge non ne prevede espressamente la valutazione nella base pensionabile”. Ed è una formulazione che va considerata con attenzione, poiché significativamente diversa da quella dell’originario comma 2 dello stesso art. 53, che stabiliva invece: “concorrono a formare la base pensionabile gli altri assegni ed indennità previsti come utili a pensione da disposizioni di legge”.
Orbene, nessuna legge stabilisce espressamente che l'”assegno funzionale pensionabile” è appunto non solo pensionabile, ma anche inseribile nella base pensionabile aumentabile del 18%.
2. Non potrebbe poi sostenersi che l’assegno funzionale debba essere comunque necessariamente assoggettato allo stesso regime della retribuzione individuale di anzianità (R.I.A.), prevista dal comma 3 del già citato art. 1 del d.l. n. 379 del 1987 e consistente nel “valore per classi e scatti in godimento al 31 dicembre 1986, con l’aggiunta della valutazione economica dei ratei di classe e scatto maturati al 31 dicembre 1996”.
In effetti, per l’art. 1 comma 9 del d.l. n. 379 del 1987 e l’art. 4 della legge n. 231 del 1990 gli importi dell’assegno funzionale pensionabile “si aggiungono alla retribuzione individuale di anzianità”. Ma come ha precisato la deliberazione della Sezione del Controllo di questa Corte n. 52 del 2000, “l’uso del termine ‘si aggiunge’ sta appunto a significare che l’assegno funzionale non confluisce nella RIA ma ne permane distinto, ponendovisi accanto e non al suo interno, in posizione di cumulo e non di assorbimento”, per cui ha “carattere accessorio e non stipendiale”.
In definitiva, mentre la R.I.A. va certamente inclusa nella base pensionabile maggiorabile del 18% prevista dal nuovo testo dell’art. 53 del d.P.R. n. 1092 del 1973 in ragione del suo indubbio carattere stipendiale (cfr. la deliberazione della Sezione del Controllo n. 146 del 1996), l’assegno funzionale pensionabile non può essere agli stessi fini considerato poiché manca una disposizione di legge che espressamente lo preveda (cfr. Sezione del Controllo n. 52 del 2000 e, prima ancora, n. 23 del 1990).
3. All’appellante non può essere poi neanche riconosciuto un diritto all’inserimento dell'”assegno funzionale pensionabile” nella base di calcolo degli “scatti stipendiali” che l’art. 1 comma 15 bis del d.l. n. 379 del 1987, convertito nella legge n. 468 del 1987 e modificato dall’art. 11 della legge n. 231 del 1990, attribuisce “ai sottufficiali delle Forze armate, compresi quelli dell’Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza sino al grado di maresciallo capo e gradi corrispondenti, promossi ai sensi della legge 22 luglio 1971, n. 536, ed ai marescialli maggiori e marescialli maggiori aiutanti e appuntati, che cessano dal servizio per età o perché divenuti permanentemente inabili al servizio o perché deceduti”.
Lo stesso art. 11 precisa infatti che i sei scatti in questione sono “calcolati sull’ultimo stipendio, ivi compresi la retribuzione individuale di anzianità e gli scatti gerarchici”: come può notarsi, non viene menzionato il preesistente “assegno funzionale pensionabile”, di cui anzi viene in tal modo implicitamente confermato il carattere aggiuntivo e non integrativo allo stipendio stesso.
P.Q.M.
La Corte dei Conti, Sezione Seconda Giurisdizionale Centrale di Appello, definitivamente pronunciando, respinge l’appello in epigrafe. Spese compensate.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 19.10.2004.
L’estensore Il Presidente
F.to Stefano Imperiali F.to Sergio Maria Pisana
Depositata in Segreteria il 11 NOV. 2004
Il Dirigente
F.to Mario Francioni