Assegno sociale di vecchiaia senza contribuzione

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Si tratta della pensione sociale istituita con la legge numero 153 del 30 aprile 1969 denominata “Revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale” e sostituita dall’assegno sociale nel 1996.

Consiste nel trattamento previdenziale riconosciuto a chi è senza posizione contributiva, ovvero a coloro che non possono accedere alla pensione di vecchiaia non raggiungendo i requisiti contributivi necessari per ottenerla (almeno 20 anni di contributi).

Per vedersi riconosciuta la pensione o assegno sociale, tuttavia, bisogna essere in possesso di determinati requisiti in termini di età, residenza e situazione reddituale, trattandosi di un sussidio per le persone bisognose.

La pensione sociale spetta in egual misura a uomini e donne che presentano determinati requisiti anagrafici e si trovano in condizioni economiche disagiate, comprovate da un ISEE sotto determinate soglie.

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I Requisiti sono i seguenti:

  • 67 anni di età;
  • cittadinanza italiana o di altro Paese europeo purché iscritti all’anagrafe del Comune di residenza o cittadini extracomunitari con un permesso di soggiorno di lungo periodo;
  • residenza effettiva, stabile e continuativa in Italia da almeno 10 anni.
  • reddito, nel senso che il diritto alla prestazione è accertato in base al reddito personale per i cittadini non coniugati e in base al cumulo del reddito del coniuge per i cittadini coniugati. Le soglie di reddito entro cui è possibile ottenere l’ex pensione sociale vengono stabilite di anno in anno.

Ad oggi l’assegno sociale spetta in misura piena a coloro che

  1. sono senza reddito, se non coniugati;
  2. hanno un reddito massimo di 5.983,64 euro annui, se coniugati.

L’assegno sociale spetta invece in misura ridotta in caso di:

  1. redditi cumulati con il coniuge compresi fra 5.983,64 e 11.967,28 euro;
  2. reddito personale annuo fino a 5.983,64 euro per i non coniugati.

Ai fini della determinazione del requisito reddituale per l’accesso all’assegno sociale si considerano i seguenti redditi del coniuge e del richiedente:

  • i redditi assoggettabili all’ IRPEF, al netto dell’imposizione fiscale e contributiva;
  • i redditi esenti da imposta;
  • i redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta (vincite derivanti dalla sorte, da giochi di abilità, da concorsi a premi, corrisposte dallo Stato, da persone giuridiche pubbliche e private);
  • i redditi soggetti a imposta sostitutiva come interessi postali e bancari, interessi dei CCT e di ogni altro titolo di stato, interessi, premi e altri frutti delle obbligazioni e titoli similari, emessi da banche e Società per Azioni, ecc.;
  • i redditi di terreni e fabbricati;
  • le pensioni di guerra;
  • le rendite vitalizie erogate dall’INAIL;
  • le pensioni dirette erogate da Stati esteri;
  • le pensioni e gli assegni erogati agli invalidi civili, ai ciechi civili e ai sordi;
  • gli assegni alimentari corrisposti a norma del codice civile.

Si escludono dal calcolo:

  • i trattamenti di fine rapporto (TFR) e le anticipazioni sui trattamenti stessi;
  • il reddito della casa di abitazione;
  • le competenze arretrate soggette a tassazione separata;
  • le indennità di accompagnamento per invalidi civili, ciechi civili e le indennità di comunicazione per i sordi;
  • l’assegno vitalizio erogato agli ex combattenti della guerra 1915-1918.
  • Importo pensione sociale.

L’ammontare della pensione sociale oggi è pari a 460,28 euro per 13 mensilità. A chi possiede redditi inferiori all’importo dell’assegno sociale, la pensione viene versata in misura parziale a fino a concorrenza della cifra prevista. Esempio: chi ha un reddito di 300 euro, ha diritto ad una pensione sociale di 160,28 euro di assegno sociale.

Da sottolineare che la pensione sociale è compatibile con la pensione di cittadinanza, quindi in presenza dei requisiti previsti per quest’ultima gli aventi diritto possono ottenere un trattamento che può arrivare fino a un massimo di 780 euro. L’assegno sociale è esentasse.

Per ottenere la pensione sociale di vecchiaia senza contributi è necessario presentare una domanda specifica, che si inoltra online all’ente di competenza, ossia all’INPS, accedendo al portale ufficiale dell’istituto, come di consueto, utilizzando le proprie credenziali SPID, CIE o CNS; rivolgendosi al contact center di INPS, raggiungibile al numero gratuito da rete fissa 803 164 o da mobile al numero a pagamento, in base alla tariffa applicata dai diversi gestori, 06 164 164 o affidandosi a un intermediario dell’Istituto o a un ente di patronato.

Sul portale INPS è presente un manuale contenente le istruzioni per la compilazione della domanda di assegno sociale, che una volta ottenuto sarà erogato dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della richiesta. Il beneficio ha comunque carattere provvisorio, la verifica del possesso dei requisiti socio-economici e della effettiva residenza viene effettuata dall’INPS annualmente.

La prestazione ha natura assistenziale e non è esportabile. Questo significa che l’assegno sociale non può essere riconosciuto se il titolare della prestazione risiede all’estero. Più in particolare, la prestazione viene sospesa se si soggiorna all’estero per più di 29 giorni e viene revocata se la sospensione perdura per più di un anno.

Da precisare, infine, che l’assegno sociale è un beneficio economico che non è reversibile ai familiari superstiti.

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