Il Decreto Semplificazioni (Articolo 38 DL 73/2022) ha introdotto per il solo 2022 un aumento dell’importo dell’Assegno Unico sia per figli a carico nel caso di nuclei familiari in cui sono presenti disabili maggiorenni, per nuclei fino a 25mila euro di ISEE ed ex ANF con almeno una persona disabile a carico ed infine per i maggiorenni disabili e orfani.
L’INPS ha pubblicato la tabella dei nuovi importi maggiorati nel Messaggio 3518 del 27 settembre 2022.
Per questo primo anno di applicazione della misura, il figlio disabile a carico maggiorenne è equiparato al minorenne, ricevendo un assegno massimo di 175 euro con ISEE fino a 15mila euro. Inoltre, se il figlio ha un’età compresa tra 18 e 21 anni spetterà anche una maggiorazione parametrata alla percentuale di disabilità (come già avviene per i figli minorenni): gli importi di queste maggiorazioni vanno da un massimo di 105 euro ad un minimo di 85 euro al mese, sempre in base all’ISEE.
L’aumento (con arretrati) spetta, al momento, per il periodo che va dal 1° marzo 2022 al 28 febbraio 2023 ed ha valore retroattivo, prevedendo un conguaglio automatico da parte dell’INPS. Per il 2022 sono riservati 136,2 milioni euro (mediante corrispondente riduzione del Fondo per le politiche in favore delle persone con disabilità). Poi, salvo nuovo rifinanziamento, si tornerà ai consueti importi, che si possono calcolare online con il simulatore gratuito:
Ai nuclei familiari che risultano beneficiari della maggiorazione temporanea prevista per chi ha un ISEE fino a 25mila euro e che nel 2021 riceveva gli assegni familiari (ANF), è previsto un incremento pari ad una somma forfettaria di 120 euro al mese se nel nucleo è presente almeno un figlio a carico con disabilità.
L’Assegno unico spetta anche ai figli disabili gravi maggiorenni che hanno perduto i genitori, a prescindere dall’età anagrafica. Si tratta di nuclei ISEE composti dal solo adulto disabile oltre a eventuali fratelli e sorelle. L’Assegno unico spetta per ogni orfano maggiorenne a condizione che sia titolare di pensione ai superstiti e con una disabilità grave ai sensi della legge n. 104/1992.T
Tabella importi maggiorati per il solo 2022
N.B: Dal 1° marzo 2023 torneranno ad applicarsi gli importi previsti dai commi 5 e 6 dell’articolo 4 del decreto legislativo n. 230/2021.