Assenza per malattia: la comunicazione del protrarsi dell’assenza dal servizio deve essere inviata in tempo utile per consentire l’organizzazione dei servizi. Il Consiglio di Stato ha ribadito il principio secondo il quale la comunicazione del protrarsi dell’assenza dal servizio per motivi di salute di un dipendente della P.S. – prevista dall’art. 61 del DPR 28 ottobre 1985, n. 784 – deve essere, da quest’ultimo, inviata al Capo dell’ufficio, reparto o istituto da cui si dipende, in tempo utile per consentire all’ufficio l’organizzazione dei servizi giornalieri. Non vale sostenere che il dipendente era stato assegnato al turno di mattina dopo un periodo di malattia, in quanto – sostiene l’organo giudicante – anche il primo turno fa parte della giornata lavorativa e non è ragionevole la pretesa che, nell’organizzazione dei turni, l’amministrazione dovesse prevedere un rientro, per così dire, “più morbido” per il dipendente assente, in considerazione della eventualità di una richiesta di proroga di aspettativa per malattia.
Cons. Stato, sez. VI, sent. nr. 4084/06 del 31.03.2006 – dep. 26.06.2006
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
N. 4084/06
Reg.Dec.
N. 2456 Reg.Ric.
ANNO 2001
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la seguente
DECISIONE
sul ricorso in appello proposto dal Ministero dell’Interno in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato con domicilio eletto in Roma via dei Portoghesi n. 12;
contro
Sig…………………, non costituito in giudizio;
per l’annullamento
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia sede di Milano Sez. I n. 5013/2000;
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visti gli atti tutti della causa;
Alla pubblica udienza del 31 marzo 2006 relatore il Consigliere Sabino Luce. Udito l’avv. dello Stato Maddalo;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:
FATTO
Con sentenza n. 5013/2000, il Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia accoglieva il ricorso (n. 3636/98) proposto dal Sig………………..contro il Ministero dell’interno, il Capo p.t. dello Polizia di Stato ed il Questore di Lodi, per l’effetto, l’indicato Tribunale amministrativo regionale annullava il decreto del Capo della Polizia n. 333-D/89505, del 13 luglio 1998 e notificato il 28 luglio 1998, di reiezione del ricorso gerarchico proposto dal Sig………………….avverso il provvedimento del Questore di Lodi con il quale gli era stata inflitta la sanzione disciplinare della pena pecuniaria nella misura di 1/30 di una mensilità del suo stipendio e degli altri assegni a carattere fisso e continuativo. Contro l’indicata decisione il Ministero dell’interno proponeva appello al Consiglio di Stato chiedendo con ricorso notificato il 23 febbraio 2001 la riforma dell’impugnata decisione, con la reiezione del ricorso di primo grado; ed il ricorso in appello, nella mancata costituzione del Sig………………., che è stato chiamato per l’udienza odierna al cui esito è stato trattenuto in decisione dal collegio.
DIRITTO
Con decreto del Capo della Polizia di Stato del 13 luglio 1998 era respinto il ricorso proposto in via gerarchica dal Sig…………..agente di polizia, avverso il provvedimento del Questore di Lodi di inflizione della sanzione disciplinare della pena pecuniaria fissata nella misura di un trentesimo di una mensilità di stipendio.
Il provvedimento, impugnato dal Sig……………….., è stato ritenuto illegittimo dal Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia nel ritenuto presupposto dell’insussistenza della contestata omissione o ritardata presentazione in servizio che, ai sensi dell’art. 4, comma 9, del DPR n. 737/81, era stata posta a fondamento dell’inflitta sanzione.
Di avviso diverso è la rubricata amministrazione, secondo cui il provvedimento impugnato era stato adottato nel pieno rispetto delle disposizioni di cui agli artt. 4, 12, 13, 14 e 17 del DPR n. 737/8 e sulla base dell’accertata e documentata infrazione contestata.
L’appello è fondato e va accolto.
Ed invero, a quanto emerge dagli atti di causa la sanzione disciplinare inflitta al Sig…………….., agente di Polizia di Stato, ha tratto giustificazioni dal fatto che lo stesso non aveva tempestivamente comunicato all’ufficio di appartenenza l’indisponibilità a prestare servizio per motivi di salute: il Sig…………….., infatti, addetto alla messaggistica presso la Questura con orario 7,50/14,10 del 22 agosto 1997, dava formale comunicazione della propria indisponibilità per motivi di salute nel corso della stessa mattinata in cui avrebbe dovuto prestare il servizio.
Né rileva, contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale amministrativo regionale – che il Sig…………….. nel corso della precedente (del 21 agosto 1997) mattinata avesse comunicato al collega addetto al centralino della Questura di Lodi la sua intenzione a protrarre l’assenza dal servizio per motivi di salute, stante la genericità della segnalazione ed il mancato suo specifico invio, come prescriveva l’art. 61 del DPR 28 ottobre 1985, n. 784 al Capo dell’ufficio, reparto o istituto da cui dipendeva. Così come l’omissione del dipendente non poteva trovare giustificazione nel fatto che lo stesso era stato assegnato al turno di mattina del 21 agosto 1997 e che, se fosse stato assegnato a quello pomeridiano, o serale, non vi sarebbe stato alcun disservizio: contrariamente a quanto ritenuto al riguardo dal Tribunale amministrativo regionale, infatti, il fatto che il Sig…………….. fosse stato precedentemente assente per malattia non poteva implicare alcuna censuralità della disposta sua assegnazione per il giorno di ripresa del servizio al turno di mattina dal momento che anche il primo turno era parte della giornata lavorativa e non era ragionevole la pretesa – cui ha fatto riferimento il Tribunale amministrativo regionale – che, nell’organizzazione dei turni, l’amministrazione dovesse prevedere un rientro, per così dire, più morbido per il dipendente assente, in considerazione della eventualità (ancorché nel caso in esame di fatto realizzata) di una richiesta di proroga di aspettativa per malattia.
Conclusivamente, pertanto l’appello va accolto con riforma della sentenza impugnata e rigetto del ricorso di primo grado proposto dal Sig………….; con compensazione delle spese processuali per le alterne vicende della lite.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Sesta, accoglie l’appello ed in riforma dell’impugnata sentenza respinge il ricorso proposto dal Sig…………… al Tribunale amministrativo regionale.
Spese compensate.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma, il 31 marzo 2006 dal Consiglio di Stato, in sede giurisdizionale – Sez. VI – nella Camera di Consiglio, con l’intervento dei Signori:
Claudio VARRONE Presidente
Sabino LUCE Consigliere Est.
Lanfranco BALUCANI Consigliere
Francesco CARINGELLA Consigliere
Roberto CHIEPPA Consigliere
Presidente
f.to Claudio Varrone
Consigliere Segretario
f.to Sabino Luce f.to Anna Maria Ricci
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
il………………26/06/2006……………….
(Art. 55, L.27/4/1982, n.186)
Il Direttore della Sezione
f.to Maria Rita Oliva