Riammissione in servizio: in caso di precedenti dimissioni del dipendente, la P.A. non è obbligata ma vanta un potere discrezionale di riassunzione – Cons. Stato sent. nr. 4552/06 del 31.03.2006

3111

Ultimo aggiornamento 22/07/2013

Riammissione in servizio: in caso di precedenti dimissioni del dipendente, la P.A. non è obbligata ma vanta un potere discrezionale di riassunzione. Così ha stabilito il Consiglio di Stato sottolinenado come la riammissione in servizio, in caso di precedenti dimissioni, è disciplinata dall’art. 132 del T.U. approvato dal D.P.R. 10 gennaio 1957 n. 3, al quale fa rinvio, per il personale della P.S., l’art. 60 del D.P.R. 24 aprile 1982, n. 335. Procedere, quindi, alla riassunzione da parte della P.A. è ricollegabile non a un dovere che ricade sull’Amministrazione, bensì ad un potere della stessa, cui evidentemente si riannoda una mera facoltà del datore di lavoro pubblico di provvedere nel senso auspicato dal soggetto privato. Il provvedimento che dispone la riammissione in servizio, quindi, lungi da costituire un diritto del dipendente, rientra nell’ampia discrezionalità dell’Amministrazione.

 

Cons. Stato, sez. VI, sent. nr. 4552/06 del 31.03.2006 – dep. 17.07.2006

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

N.4552/2006

Reg.Dec.

N. 3725 Reg.Ric.

ANNO 1998

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul ricorso in appello n. 3725/1998, proposto dal MINISTERO DELL’INTERNO rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato con domicilio eletto in Roma via dei Portoghesi n. 12;

contro

Sig.ra……………….., rappresentata e difesa dagli Avv.ti ……………………………………… con domicilio eletto in ………………….., presso l’Avv. ………………………….;

per l’annullamento

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana sede di Firenze Sez. I n. 660/1997;

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’appellata;

Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;

Visti gli atti tutti della causa;

Alla pubblica udienza del 31 marzo 2006 relatore il Consigliere Giancarlo Montedoro. Uditi l’Avv. dello Stato Maddalo r l’Avv. Buccellato per delega dell’Avv. Gagliano;

Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:

FATTO

Con ricorso di primo grado la Sig.ra……………… impugnava il decreto n. 333 del 1994 del Ministro dell’Interno, con il quale era stata respinta la sua istanza di riammissione in servizio presso la Polizia di Stato, nonché ogni altro atto presupposto , connesso e conseguente, specie il verbale del 22 settembre 1994 con il quale la Commissione per il personale del ruolo agenti ed assistenti della Polizia di Stato ha espresso parere contrario alla sua riammissione in servizio , nonché i criteri generali elaborati dalla predetta Commissione, nella seduta del 27 novembre 1984 ed i pareri contrari espressi dalle Questure di Grosseto e Livorno il 21 febbraio 1994 ed il 29 gennaio 1994.

La ricorrente, assunta per concorso nel Corpo della Polizia di Stato, assegnata dal 3 giugno 1992, in forza alla Questura di Livorno, ed in servizio presso il Commissariato di P.S. di ………………., il 2 marzo 1993 fu inviata in missione presso la rappresentanza diplomatica in …………….. , per il potenziamento della Sezione visti.

Ella assume che , avendo riscontrato irregolarità nell’ufficio ed avendole denunciate ai superiori, fu richiamata in patria prima della fine della missione senza alcuna motivazione, delusa per tale accadimento, presentò il 16 giugno 1993 domanda di proscioglimento dal corpo, ed il 30 giugno 1993 furono accettate le sue dimissioni.

Resasi conto di avere agito per impulso, il 6 dicembre 1993 presentò istanza di riammissione in servizio, indicando le motivazioni che la inducevano a rivedere la sua posizione e la primitiva decisione, ma la sua istanza fu respinta in base al parere contrario espresso dall’apposita Commissione.

Avverso gli atti impugnati ha formulato censure per eccesso di potere per illogicità e travisamento delle circostanze di fatto ed eccesso di potere per carenza di motivazione, violazione dei principi generali in materia di riammissione in servizio.

Si è costituita in giudizio, in primo grado, l’amministrazione dell’Interno, opponendosi al ricorso.

La causa è stata trattenuta in decisione, all’udienza del 4 giugno 1997, ed il ricorso è stato accolto.

Appella l’amministrazione.

Resiste la Sig.ra………………………….

DIRITTO

L’ appello è fondato.

Il punto decisivo della controversia attiene alla valorizzazione , da parte dell’amministrazione, della circostanza , evidenziata nei pareri delle Questure di Livorno e di Grosseto e della Commissione per il personale degli agenti ed assistenti della Polizia di Stato, che l’appellata risiedesse con la propria madre a sua volta convivente di un pluripregiudicato, circostanza ritenuta ostativa alla riammissione in servizio.

I primi giudici hanno ritenuta erronea tale valutazione dell’amministrazione sulla base della sentenza della Corte Cost. n. 108/1994, laddove, nel dichiarare l’illegittimità delle norme che impediscono l’accesso in magistratura e nella Polizia di Stato a coloro che non appartengano a famiglia di estimazione morale indiscussa, comportava la necessità di fare sopportare a soggetti incolpevoli le conseguenze delle azioni non commendevoli commesse da altri, pur se familiari.

L’appello sostiene che la pronuncia non sia applicabile alla riammissione in servizio, decisione connotata da ampia discrezionalità amministrativa, che consente di apprezzare tale circostanza – la coabitazione con un pluripregiudicato – come motivo di inopportunità della riammissione.

Nella stessa giurisprudenza costituzionale, infatti , la riammissione in servizio è considerata in modo diverso dall’accesso all’impiego pubblico , e basti ricordare che la Corte Cost. ha ritenuto legittimo il divieto di riammissione in servizio previsto nella carriera dei magistrati ordinari ( Corte Cost. ord. 30 gennaio 2002 n. 10) o nella carriera degli ufficiali delle Forze Armate (ord. 25 novembre 2005 n. 430).

Quanto poi ai caratteri dell’istituto della riammissione in servizio dei dipendenti pubblici essi sono stati più volte delineati dal Consiglio (da ultimo CdS Sezione I parere 28 luglio 2004 n. 8752/2004).

In tal senso si è ritenuto che la riammissione è disciplinata dall’art. 132 del Testo Unico approvato dal Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 (al quale peraltro fa rinvio l’art. 60 del D.P.R. 24 Aprile 1982, n. 335, per il personale della Polizia di Stato); tale norma, nell’indicare i casi in cui è consentito procedere alla riassunzione, ricollega tale eventualità non ad un dovere che ricade sull’Amministrazione tutte le volte in cui un dipendente che ne abbia i requisiti formuli una semplice richiesta in tal senso, bensì ad un potere della stessa, cui evidentemente si riannoda una mera facoltà del soggetto pubblico datoriale di provvedere nel senso auspicato dal soggetto privato. Il provvedimento che dispone la riammissione in servizio, quindi, lungi da costituire un diritto del dipendente, rientra nell’ampia discrezionalità dell’amministrazione, come tale sindacabile dal giudice amministrativo sotto i ristretti profili dell’eccesso di potere per travisamento dei fatti e illogicità manifesta.

L’eventuale adozione del provvedimento di riassunzione del dipendente pubblico, a seguito di sua riammissione in servizio, comporta necessariamente, oltre alla verifica preliminare della sussistenza degli inderogabili presupposti di legge cui è subordinata in genere la riammissione in servizio, la previa valutazione dei requisiti soggettivi dell’interessato e dell’opportunità della ricostituzione del rapporto di impiego, in relazione alle contingenti esigenze organizzative e di servizio dell’Amministrazione, elementi quest’ultimi che assumono un ruolo dominante nella formulazione del giudizio de quo.

La riammissione in servizio del dipendente pubblico è subordinata alla disponibilità della vacanza nella dotazione organica del ruolo e della qualifica di appartenenza; nel caso di personale della Polizia di Stato è subordinata, altresì, al parere, per il personale dei ruoli degli ispettori, dei sovrintendenti, degli assistenti e agenti, delle competenti commissioni costituite in seno all’Amministrazione, ai sensi dell’art. 69 del d.P.R. 335/1982.

Legittimamente, quindi, viene respinta una istanza di riammissione in servizio di un ex agente di polizia facendo rinvio ai criteri di massima per l’esame delle domande di riammissione fissati dalla commissione per il personale del ruolo degli ispettori della Polizia di Stato ed in particolare al criterio, concepito in termini ampi, del non aver tenuto “nel precedente servizio o dopo la cessazione dal servizio condotta irreprensibile”.

Va peraltro considerato che la Sig.ra…………. avrebbe frequentato giovani dediti al consumo di sostanze stupefacenti di tipo leggero ed avrebbe frequentato centri sociali ivi incontrando tossicodipendenti (nota informativa della Questura di Grosseto 21 febbraio 1994); inoltre la Sig.ra………………….., in occasione delle sue dimissioni, avrebbe tenuto un comportamento irriguardoso nei confronti dell’ufficio (questura di Livorno nota informativa del 29 gennaio 1994).

Tutte le predette circostanze, incidendo sulla irreprensibilità della condotta, ben potevano essere valutate dall’amministrazione, che, ancora nella nota di chiarimenti del 12 dicembre 2005, precisava di non aver dato esecuzione alla sentenza di primo grado e di avere interesse alla decisione.

Ne deriva l’accoglimento dell’appello ed il rigetto del ricorso di primo grado.

Sussistono giusti motivi per compensare le spese del giudizio, in ragione di considerazioni equitative, della peculiarità del caso di specie, e delle alterne vicende del giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato, Sezione Sesta, accoglie il ricorso in appello in epigrafe specificato e, per l’effetto, respinge il ricorso di primo grado.

Compensa integralmente le spese del giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Così deciso in Roma, il 31 marzo 2006 dal Consiglio di Stato, in sede giurisdizionale – Sez.VI – nella Camera di Consiglio, con l’intervento dei Signori:

Claudio VARRONE Presidente

Sabino LUCE Consigliere

Lanfranco BALUCANI Consigliere

Francesco CARINGELLA Consigliere

Giancarlo MONTEDORO Consigliere Est.

Presidente

CLAUDIO VARRONE

Consigliere Segretario

GIANCARLO MONTEDORO ANNAMARIA RICCI

 

 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

il..17/07/2006

(Art. 55, L.27/4/1982, n.186)

Il Direttore della Sezione

MARIA RITA OLIVA

Advertisement