Assenze per malattie del personale della Polizia di Stato – visite fiscali

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Roma, 21 settembre 2023

Prot.: 3.10/760/ic/2023

Assenze per malattie del personale della Polizia di Stato – visite fiscali – Articolo 18 del D.lgs n. 75/2017 e Decreto n. 206 del 17 ottobre 2017 –

 

Da tempo si avverte la necessità di chiarire una volta per tutte la questione relativa alla mancata applicazione al personale della Polizia di Stato del DPCM n. 206 del 17 ottobre 2017, con riferimento alle competenze del polo unico INPS per le visite fiscali.

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In ultimo, a seguito di un accesso agli atti richiesto in data 26 luglio 2023, questa O.S. ha acquisito una copiosa documentazione costituita da circolari e note relative alla corrispondenza con uffici periferici riguardanti la materia delle visite fiscali per i lavoratori della Polizia di Stato.

Dagli atti acquisiti risulta che a seguito di richieste inoltrate da alcuni uffici periferici, la Direzione Centrale di Sanità abbia rappresentato di essersi attivata, già dal luglio 2019, per pervenire ad un confronto con l’INPS, nonché di avere promosso, presso i competenti uffici dipartimentali, la formulazione di un’apposita disciplina regolatoria, richiedendo alla Direzione Centrale per gli Affari Generali e le Politiche del Personale indicazioni precise circa l’applicabilità agli appartenenti alla Polizia di Stato della disciplina prevista dall’art. 18 D.Lgs. 75/2017, che attribuisce al Polo Unico INPS, in via esclusiva il compito di eseguire accertamenti medico-legali sui dipendenti assenti dal servizio per malattia sia nel settore pubblico e sia privato, sulla base di previsioni legislative, confermate, peraltro, dalla Ragioneria Generale dello Stato attraverso la circolare del 25 marzo 2019.

In merito, nonostante la stessa INPS con il messaggio n. 2109 del 3 giugno 2019 abbia chiarito che il personale della Polizia di Stato, al pari di quello delle altre amministrazioni del comparto sicurezza, sia da considerarsi assoggettato alla normativa sul polo unico di medicina fiscale, l’Amministrazione ha evidenziato un atteggiamento reticente e dilatorio evitando accuratamente di esplicitare quali siano le fonti che legittimano la mancata applicazione alla Polizia di stato della normativa concernente la competenza esclusiva del polo unico INPS per le visite fiscali.

Al riguardo, questa O.S. ritiene urgente e indifferibile la formalizzazione di adeguate disposizioni contenenti un’apposita disciplina regolatoria per l’attivazione delle modalità telematiche di trasmissione delle certificazioni mediche, in attesa delle quali non appare più sostenibile la tesi dell’esclusiva competenza dei servizi sanitari interni in materia di medicina fiscale, come invece affermato nella nota del Servizio Ordinamento n. 333-0RD/prot.n.2596 in data 5 luglio 2022.

Tenuto conto del manifesto interesse istituzionale al chiarimento delle esatte procedure a cui sia i Dirigenti sia il personale dovranno attenersi questa O.S. ritiene che il quadro normativo vigente preveda inderogabilmente la competenza esclusiva del polo unico INPS in materia di visite fiscali al personale della Polizia di Stato, con la precisazione che quando vengano riscontrate patologie che attengono a criticità comportamentali o psichiatriche l’Inps ovvero il medico curante le debbano segnalare al datore di lavoro pubblico, attesa la specificità della prestazione lavorativa della Polizia di Stato, che non è tuttavia dissimile da quella che connota altre categorie di lavoratori pubblici e privati che svolgono la propria attività in altri delicati settori dei servizi pubblici quali trasporti, sanità, scuola e sicurezza privata.

Questa tesi è sorretta da due ordini di motivazioni: la prima attiene all’esigenza di conferire una corretta e adeguata fisionomia operativa al servizio sanitario interno, la seconda è relativa alla necessità di dare concreta attuazione ai precetti legislativi che riguardano la protezione dei dati personali dei lavoratori, con particolare riferimento a quelli sensibili.

Sotto il primo aspetto, riteniamo che il servizio sanitario interno debba occuparsi di medicina preventiva, assistenza medica al personale, tutela della salute e sicurezza del lavoro. L’istituzione di un polo unico INPS per le visite fiscali comporta un costo ma anche un vantaggio in termini di razionalizzazione della spesa pubblica. Prefigurare eccezioni di applicabilità significa distrarre il Servizio Sanitario della Polizia di Stato dagli altri compiti istituzionali con un aggravio di costi aggiuntivi e un conseguente danno per l’erario.

Sotto il secondo aspetto, non appare ammissibile il ricorso a richiami assolutamente inconferenti per giustificare la circolazione, all’interno dei nostri uffici, di certificazioni mediche, richieste al personale in occasione di assenza per malattia, contenenti oltre alla prognosi anche la diagnosi.

Non è concepibile che il dipendente che si assenti per curare una disfunzione sessuale o a causa di un ciclo mestruale debba renderne edotta l’amministrazione attraverso la pubblicità di un dato tanto delicato quanto assolutamente irrilevante per la gestione del rapporto di lavoro.

In merito si chiede anche di conoscere il parere dell’Ufficio VI di codesta Segreteria del Dipartimento circa la conformità al rispetto della privacy dell’attuale procedura relativamente alla trattazione dei dati sanitari e all’obbligo di indicare anche la diagnosi nei certificati medici trasmessi dal personale.

Peraltro, con una recente disposizione, l’amministrazione ha aggravato la situazione autorizzando l’inserimento nel sistema MipgWeb/Pec delle certificazioni sanitarie, evidenziando macroscopiche  criticità sotto il profilo del rispetto della privacy e della violazione della riservatezza con riferimento, in particolare, proprio ai dati diagnostici ultra sensibili presenti nei certificati medici che i singoli dipendenti sono costretti a scannerizzare ed a trasmettere attraverso messaggi di posta elettronica che, una volta inseriti nel sistema, hanno una visibilità generale risultando accessibili anche a personale non abilitato alla trattazione di dati sanitari.

Non si ha motivo di dubitare della possibilità per il servizio sanitario interno di effettuare il trattamento dei dati raccolti in relazione alle attività di gestione del rapporto di lavoro, né si ignorano le rilevanti finalità di interesse pubblico perseguite, ma occorre tuttavia considerare che nel caso che ci occupa ciò che è in discussione non è la possibilità per il datore di lavoro pubblico di operare il trattamento di dati direttamente rilevati nel corso delle proprie attività istituzionali ma la pretesa di imporre al lavoratore la comunicazione coatta di dati riservati e assolutamente irrilevanti per la gestione del rapporto di lavoro.

Il dovere dell’Amministrazione di organizzarsi per far fronte alle assenze del personale  non può giustificare un vulnus alla riservatezza del dipendente il quale ha diritto a che le notizie inerenti la propria sfera sensibile formalizzate e certificate dal medico di famiglia non vengano divulgate per soddisfare necessità prospettate sulla semplice eventualità di dover apprestare, in presenza di determinate condizioni, tutte da verificare, la tutela di esigenze che, per quel che ci riguarda, nessuno pone in discussione.

In conclusione, chiediamo che si provveda senza indugio:

a rendere applicabile al personale della Polizia di Stato le disposizioni del DPCM n. 206 del 17 ottobre 2017, con riferimento alle competenze del polo unico INPS per le visite fiscali;
a emanare adeguate disposizioni contenenti un’apposita disciplina regolatoria per l’attivazione delle modalità telematiche di trasmissione delle certificazioni mediche per il personale della Polizia di Stato;
a adoperarsi per oscurare le diagnosi eventualmente riportate su certificati medici già detenuti ed adottare opportuni accorgimenti anche verso lavoratori e medici affinché vengano prodotti soltanto certificati dai quali risulti la sussistenza e la durata dello stato di incapacità del lavoratore, senza alcuna indicazione diagnostica”.
Questa O.S., nell’affermare la propria disponibilità al confronto sulla questione, vigilerà attentamente sui comportamenti dell’Amministrazione adottando ogni opportuna iniziativa soprattutto per garantire i lavoratori da indebite intrusioni nella sfera di garanzia di diritti fondamentali quale quello alla riservatezza.

Conoscendo la sensibilità delle SS.LL. circa le questioni che attengono al benessere e alla tutela del personale, si resta in attesa di un cortese, urgente riscontro cogliendo l’occasione per inviare cordialissimi saluti.

PDF LETTERA Assenze per malattie

 

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