Assistenti Capo 154° corso Allievi Agenti. Richiesta intervento per sanare la sperequazione

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Assistenti Capo già frequentatori del 154° corso Allievi Agenti. Attribuzione della denominazione di Coordinatore con penalizzante ritardo provocato dalla mancata armonizzazione degli effetti del D. L.vo 95/2017 e del D. L.vo 172/2019. Richiesta intervento per sanare la sperequazione.

Si riporta il testo della nota inviata dalla Segreteria Nazionale il 31 agosto 2021 al Capo della Polizia Pref. Lamberto GIANNINI

“”sapevamo bene che la revisione ordinamentale del 2017, da noi fortemente voluta e sostenuta, avrebbe avuto bisogno di successivi momenti di assestamento, dovuti alla difficoltà di coordinamento nel passaggio dalla vecchia alla nuova architettura dei ruoli e delle carriere. Ed avevamo, appunto, insistito, anche in forza delle pregresse esperienze, affinché la legge delega contenesse già in origine la previsione di futuri percorsi normativi destinati a correggere le disarmonie emerse in fase di prima concreta applicazione dell’articolato di quello che sarebbe poi stato il testo definitivo del D. L.vo 95/2017.

Il Siulp, che si è impegnato in un serio confronto con l’esecutivo e con la Struttura di Missione, attività che ha consentito da un lato il reperimento di consistenti finanziamenti in corso d’opera, e dall’altro il notevole miglioramento delle prime irricevibili proposte di riforma, ha da sempre chiesto che il Riordino delle carriere rispondesse all’esigenza di offrire nuove opportunità alle nuove generazioni, riconoscendo in pari tempo adeguate compensazioni a chi già aveva maturato un consolidato percorso professionale.

Il punto più delicato di questo difficile bilanciamento è stata la elaborazione di un sistema che assicurasse il recupero delle riduzioni delle permanenze nelle qualifiche, previste dal nuovo regime, a chi già aveva una anzianità di servizio tale da non potersi giovare dei nuovi, e più favorevoli, paradigmi di progressione. Ovvero la corresponsione di un indennizzo una tantum per chi comunque aveva raggiunto il livello apicale del ruolo, e non avrebbe quindi avuto occasioni utili per accedere a queste riduzioni.

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Criteri che, negli incontri con la Struttura di Missione, sono stati illustrati alle rappresentanze sindacali in termini generali, non essendo mai stata messa a disposizione delle medesime una stesura dell’articolato normativo in via di definizione. Ed in ognuna di queste riunioni, giova ricordarlo, è sempre stato garantito che l’impianto normativo era stato strutturato in modo tale da ottenere il massimo equilibrio tra le diverse posizioni all’interno dei medesimi ruoli.

Come noto l’approvazione del Riordino, portato dal D. L.vo 95 del 2017, ha preceduto di alcuni mesi la sua effettiva entrata in vigore. Nelle more della quale, potendo finalmente procedere ad una analitica disamina della legge, avevamo individuato alcune criticità, puntualmente segnalate nella fase interlocutoria prodromica alla stesura del primo e del secondo correttivo.

La non semplice lettura della parte riguardante le compensazioni delle riduzioni di permanenza introdotte dalla novella aveva in noi indotto alcune perplessità. Alle quali, per quel che qui più interessa, è sempre stato ribadito dall’Amministrazione che, tranne quanti già avevano raggiunto – e superato – la posizione apicale del ruolo, e per i quali sarebbe stata riconosciuta l’una tantum, lo sviluppo della carriera avrebbe avuto la medesima durata per tutto il restante personale.

Oggi, con la notifica dei rispettivi decreti, scopriamo invece che, a causa di un difetto di coordinamento tra il D. L.vo 95 del 2017 e quello del c.d. Secondo correttivo (D. l.vo 172/2019), il personale del 154° Corso Allievi Agenti, assunto in data 2 ottobre 2000, che all’atto dell’entrata in vigore del Riordino già aveva maturato l’anzianità utile per la promozione ad Assistente Capo, in luogo dei 19 anni previsti a regime per l’attribuzione della denominazione di coordinatore ne impiegherà 20. E questo perché hanno potuto avvalersi solo in parte degli effetti del D. L.vo 95/2017, nella parte in cui aveva previsto per i già Assistenti Capo l’anticipo di un anno nella corresponsione dello scatto parametrale dei +5 anni.

Non hanno infatti potuto beneficiare anche della riduzione di un anno per l’attribuzione della denominazione di Coordinatore perché, nel frattempo, ha avuto corso il D. L.vo 172 del 2019, che ha da un lato ridotto da 8 a 5 gli anni per l’attribuzione della denominazione in menzione, ma ha, al contempo, stabilito che potessero ottenere la denominazione di Coordinatore decorrente dal 1° gennaio 2020 solamente gli Assistenti Capo che a quella data avevano maturato una anzianità pari o superiore ai 5 anni nella qualifica.

In altri termini, de iure condito, la compensazione riconosciuta ai suddetti incolpevoli colleghi è pari all’anticipazione di un anno e quella di mezzo punto di parametro (da 116,50 a 117), quindi pochi spiccioli, quando invece avrebbero dovuto, per coerenza e logica, essere già inquadrati Coordinatori con la medesima decorrenza degli effetti del correttivo, ossia dal 1° gennaio 2020.
E la stessa sorte del 154° Corso dovrebbe toccare, secondo quella che ci è parsa essere una conclusione a rime obbligate, anche agli operatori assunti negli anni 2001, 2002 e parte del 2003. Tutti quelli cioè che, all’atto dell’entrata in vigore del D. L.vo 95/2017, già avevano maturato i 15 anni di anzianità utili per possedere la qualifica di Assistente Capo.

Quello che si fatica a comprendere è la ragione per la quale non sia stata replicata la medesima impostazione utilizzata per il Ruolo dei Sovrintendenti, ove infatti, a fronte della riduzione da 5 a 4 anni per la promozione da Vice Sovrintendente a Sovrintendente, si è previsto che chi, alla data del 1° gennaio 2020, era in possesso, rispettivamente, della qualifica di Sovrintendente, o di Sovrintendente Capo, otterrà, rispettivamente, la riduzione di un anno per la promozione a Sovrintendente Capo o, per i già Sovrintendenti Capo, alla denominazione di Coordinatore.

Siamo quindi dell’avviso che, per non tradire le legittime aspettative del personale interessato, e non di meno per il debito morale che grava sull’Amministrazione per aver, da sempre, garantito che questi scompensi non si sarebbero più verificati, l’ingiusto differimento in narrativa dovrà trovare una sanatoria attraverso gli spazi da individuare in un prossimo idoneo veicolo normativo.
Attesa la delicatezza della materia, sicuramente foriera di contenziosi che potrebbero anche incidere sui rapporti sindacali e le corrette relazioni tra Amministrazione e sindacato, le legittime aspettative del personale e l’esigua spesa occorrente per sanare questa sperequazione, auspichiamo un tempestivo e autorevole intervento del Dipartimento finalizzato a trovare l’idoneo mezzo normativo per risolvere la problematica evidenziata.

Conoscendo la Sua sensibilità sulle questioni che attengono al personale e la determinazione con cui quotidianamente si impegna a difesa dei suoi diritti, si resta in attesa di un cortese urgente riscontro cogliendo l’occasione per inviare cordiali saluti e rinnovare sentimenti di elevata stima””.

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