Legittima sospensione senza retribuzione lavoratrice che non vuole vaccinarsi

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Ultimo aggiornamento 03/09/2021

Il Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, con la sentenza n. 18441/2021 ha rigettato il ricorso di una lavoratrice contro il provvedimento di sospensione dal lavoro senza retribuzione irrogato per il rifiuto a sottoporsi alla vaccinazione contro la SARS Cov.

Secondo il Tribunale il prestatore di lavoro deve collaborare con il datore all’obbligo garantire la sicurezza del posto di lavoro e la salute di colleghi e clienti. Giustificata quindi non solo la sospensione dalle mansioni, ma anche dalla retribuzione, visto che il datore può rifiutare legittimamente le prestazioni vietate dal medico competente e non retribuirle.

La vicenda di fatto ha riguardato una lavoratrice che impugnando il provvedimento di sospensione, giustificava il proprio rifiuto a sottoporsi alla vaccinazione per il Covid19 con il fatto di essere stata sottoposta a visita dal medico competente, il quale l’aveva dichiarata “idonea con limitazioni” a svolgere le sue mansioni lavorative, a causa della sua difficoltà a sollevare carichi superiori ai sette chilogrammi per problemi alla schiena.

Il Giudice adito ha osservato che contrariamente a quanto affermato dalla stessa, il provvedimento del datore appariva comunque motivato dalla parziale inidoneità della dipendente alle mansioni a cui era addetta, nel pieno rispetto di quanto sancisce l’articolo 2087 c.c, il quale dispone che: “L’imprenditore è tenuto ad adottare nell’esercizio dell’impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l’integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro”, anche da agenti di rischio esterni compreso il Covid-19 che la direttiva 2020/739 del 3 giugno 2020 include tra gli agenti biologici da cui è obbligatoria la protezione anche negli ambienti di lavoro.

Inoltre, lo stesso Tribunale ha richiamato la recente ordinanza del 19 maggio 2021 del Tribunale di Modena, precisando che la stessa, nel richiamare l’art. 20 del Dlgs n. 81/2008, ha messo in evidenza che le azioni od omissioni del lavoratore producono effetti anche sulla salute delle persone presenti sul posto di lavoro e che è dovere degli stessi collaborare con il datore, osservare e far osservare le istruzioni da questo impartire a tutela della sicurezza e della salute.

l Giudice del Lavoro segnala infine che la sentenza già menzionata del Tribunale di Modena ha sottolineato anche che: “la protezione e la salvaguardia della salute dell’utenza rientra nell’oggetto della prestazione esigibile”. Per tali motivi, nel momento in cui il lavoratore adduce un rifiuto ingiustificato, la prestazione lavorativa risulta inutile e irricevibile da parte del datore perché non è in grado di soddisfare il suo interesse come previsto dal contratto di lavoro.

Per quanto riguarda poi la contestazione relativa alla sospensione della retribuzione il Tribunale di Roma, richiamando la sentenza n. 6750/2015 del Tribunale di Verona e la Cassazione n. 7619/1995 ha fatto presente che “se le prestazioni lavorative sono vietate dalle prescrizioni del medico competente con conseguente legittimità del rifiuto datoriale di riceverle, il datore non è tenuto al pagamento della retribuzione.”

In conclusione, il diritto alla libertà di autodeterminazione deve essere bilanciato con altri diritti di rilievo costituzionale come la salute dei clienti, degli altri dipendenti e il principio di libera iniziativa economica fissato dall’articolo 41 della Costituzione.

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